Art. 4.
                    Rilascio dei visti d'ingresso
  1.  All'articolo  5  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  La  tipologia  dei  visti  corrispondente ai diversi motivi di
ingresso,  nonche'  i  requisiti e le condizioni per l'ottenimento di
ciascun  tipo  di  visto sono disciplinati da apposite istruzioni del
Ministero  degli  affari  esteri,  adottate  con decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  di  concerto con i Ministri dell'interno, del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  della giustizia, della salute,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, delle attivita'
produttive   e   per  gli  affari  regionali  e  sono  periodicamente
aggiornate  anche in esecuzione degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia.».
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5.  Fermo  restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per
il  rilascio  del  visto,  lo  straniero  deve  indicare  le  proprie
generalita'  complete  e quelle degli eventuali familiari al seguito,
gli   estremi   del  passaporto  o  di  altro  documento  di  viaggio
riconosciuto  equivalente,  il  luogo dove e' diretto, il motivo e la
durata del soggiorno.»;
    c) al comma 6, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
    «c) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza sufficienti per la
durata  del  viaggio  e  del soggiorno, osservate le direttive di cui
all'articolo 4, comma 3, del testo unico;
    c-bis)  il  nullaosta  di  approvazione del progetto da parte del
Comitato  per  i  minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di
quello  della  questura  per  i  componenti  del nucleo familiare che
ospita   il  minore,  con  allegata  la  lista  dei  minori  e  degli
accompagnatori,  per  il  rilascio  del visto per il soggiorno di cui
all'articolo 10, comma 3-bis;»;
    d) il comma 7 e' soppresso;
    e)  al  comma  8,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
fatto  salvo  quanto  diversamente  previsto  dal  testo  unico e dal
presente regolamento.»;
    f) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis.  Contestualmente  al  rilascio  del  visto  d'ingresso,  la
rappresentanza diplomatica o consolare consegna al titolare del visto
una  comunicazione  scritta  in lingua a lui comprensibile o, ove sia
impossibile,  in  inglese,  francese,  spagnolo  o  arabo, secondo le
preferenze  manifestate  dall'interessato,  che  illustri i diritti e
doveri  dello  straniero  relativi  all'ingresso  ed  al soggiorno in
Italia,  di  cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di
presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorita'
dopo il suo ingresso in Italia.».
 
          Note all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  5 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  5  (Rilascio  dei  visti  di  ingresso). - 1. Il
          rilascio  dei  visti  di  ingresso  o  per  il transito nel
          territorio    dello    Stato   e'   di   competenza   delle
          rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane a cio'
          abilitate  e,  tranne  in casi particolari territorialmente
          competenti  per  il luogo di residenza dello straniero. Gli
          uffici  di  polizia  di  frontiera  italiani possono essere
          autorizzati  a  rilasciare visti di ingresso o di transito,
          per  una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a
          cinque giorni, per casi di assoluta necessita'.
              2.  Il  visto  puo'  essere rilasciato, se ne ricorrono
          requisiti   e  condizioni,  per  la  durata  occorrente  in
          relazione  ai  motivi della richiesta e alla documentazione
          prodotta dal richiedente.
              3.  La  tipologia  dei  visti corrispondente ai diversi
          motivi di ingresso, nonche' i requisiti e le condizioni per
          l'ottenimento  di  ciascun tipo di visto, sono disciplinati
          da  apposite  istruzioni del Ministero degli affari esteri,
          emanate  adottate  con  decreto  del  Ministro degli affari
          esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro
          e  delle  politiche sociali, della giustizia, della salute,
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, delle
          attivita'   produttive   e   per   gli   affari  regionali,
          periodicamente   aggiornate   anche   in  esecuzione  degli
          obblighi internazionali assunti dall'Italia.
              4.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
          sono  tenute  ad  assicurare,  per  l'esigenze dell'utenza,
          adeguate   forme   di  pubblicita'  di  detti  requisiti  e
          condizioni,  nonche'  degli eventuali requisiti integrativi
          resi  necessari  da  particolari  situazioni  locali  o  da
          decisioni  comuni  adottate  nell'ambito della cooperazione
          con le rappresentanze degli altri Stati che aderiscono alla
          Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.
              5.  Fermo  restando  quanto previsto dal comma 4, nella
          domanda  per  il  rilascio  del  visto,  lo  straniero deve
          indicare  le  proprie  generalita'  complete e quelle degli
          eventuali  familiari al seguito, gli estremi del passaporto
          o  di  altro documento di viaggio riconosciuto equivalente,
          il  luogo  dove  e'  diretto,  il  motivo  e  la durata del
          soggiorno.
              6.  Alla  domanda  deve essere allegato il passaporto o
          altro   documento   di  viaggio  riconosciuto  equivalente,
          nonche'  la  documentazione necessaria per il tipo di visto
          richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
                a) la finalita' del viaggio;
                b) l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
                c) la   disponibilita'   dei   mezzi  di  sussistenza
          sufficienti  per  la  durata  del  viaggio e del soggiorno,
          osservate  le direttive di cui all'articolo 4, comma 3, del
          testo unico;
                c-bis)  il  nullaosta di approvazione del progetto da
          parte  del  Comitato  per  i  minori  stranieri, rilasciato
          previa   acquisizione   di  quello  della  questura  per  i
          componenti  del  nucleo familiare che ospita il minore, con
          allegata la lista dei minori e degli accompagnatori, per il
          rilascio del visto per il soggiorno di cui all'articolo 10,
          comma 3-bis;
                d) le condizioni di alloggio.
              7. (Soppresso).
              8.  Valutata la ricevibilita' della domanda ed esperiti
          gli accertamenti richiesti in relazione al visto richiesto,
          ivi comprese le verifiche preventive di sicurezza, il visto
          e'  rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto salvo
          quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente
          regolamento.
              8-bis Contestualmente al rilascio del visto d'ingresso,
          la  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  consegna  al
          titolare  del  visto  una comunicazione scritta in lingua a
          lui  comprensibile  o,  in  mancanza,  in inglese, francese
          spagnolo   o   arabo,  secondo  le  preferenze  manifestate
          dall'interessato,  che  illustri  i  diritti e doveri dello
          straniero  relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia,
          di cui all'articolo 2 del testo unico, nonche' l'obbligo di
          presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti
          autorita' dopo il suo ingresso in Italia.».