Art. 40.
                Ingresso e soggiorno per cure mediche
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  44  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «1. Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento
dei  relativi  oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle
condizioni stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di
cui   all'articolo   5,   comma  3,  alla  competente  rappresentanza
diplomatica  o  consolare  ed  il relativo permesso di soggiorno alla
questura, allegando la seguente documentazione:
    a) dichiarazione  della struttura sanitaria prescelta, pubblica o
privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e
la  durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza
prevista,  osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
personali;
    b) attestazione  dell'avvenuto  deposito  di  una  somma a titolo
cauzionale   sulla  base  del  costo  presumibile  delle  prestazioni
richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi,
dovra'   corrispondere   al   30  per  cento  del  costo  complessivo
presumibile  delle prestazioni richieste e dovra' essere versato alla
struttura prescelta;
    c) documentazione  comprovante  la  disponibilita'  in  Italia di
risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e
di  quelle  di  vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il
rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
    d) certificazione   sanitaria,   attestante   la   patologia  del
richiedente  nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei
dati  personali.  La certificazione rilasciata all'estero deve essere
corredata di traduzione in lingua italiana.».
 
          Nota all'art. 40:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 44 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.  44 (Ingresso e soggiorno per cure mediche). - 1.
          Il  cittadino  straniero  che  intende  effettuare,  dietro
          pagamento  dei  relativi  oneri,  cure  mediche  in Italia,
          richiede  il  visto,  alle condizioni stabilite dal decreto
          del  Ministro per gli affari esteri, di cui all'articolo 5,
          comma  3,  alla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
          consolare   ed  il  relativo  permesso  di  soggiorno  alla
          questura, allegando la seguente documentazione:
                a) dichiarazione della struttura sanitaria prescelta,
          pubblica  o  privata  accreditata,  che  indichi il tipo di
          cura,  la  data  di  inizio  e  la durata presumibile della
          stessa,   la   durata   dell'eventuale   degenza  prevista,
          osservate  le disposizioni in vigore per la tutela dei dati
          personali;
                b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a
          titolo  cauzionale  sulla  base del costo presumibile delle
          prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in
          dollari  statunitensi,  dovra'  corrispondere  al  30 % del
          costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e
          dovra' essere versato alla struttura prescelta;
                c) documentazione  comprovante  la  disponibilita' in
          Italia  di  risorse  sufficienti  per l'integrale pagamento
          delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori
          dalla  struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e
          per l'eventuale accompagnatore.
                d) certificazione  sanitaria, attestante la patologia
          del  richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia
          di  tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata
          all'estero  deve  essere  corredata di traduzione in lingua
          italiana.
              2.  Con  l'autorizzazione di cui all'articolo 36, comma
          2,  del  testo  unico  sono  stabilite  le modalita' per il
          trasferimento  per  cure  in Italia nei casi previsti dalla
          stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito
          dei programmi di cui all'articolo 32, comma 15, della legge
          27 dicembre 1997, n. 449.».