Art. 41.
   Visti d'ingresso per motivi di studio borse di studio e ricerca
  1.  Dopo  l'articolo  44 del d.P.R. n. 394 del 1999, e' irserito il
seguente:
  «Art.  44-bis  (Visti  di  ingresso  per motivi di studio, borse di
studio  e  ricerca).  -  1.  E'  consentito  l'ingresso in territorio
nazionale, per motivi di studio, ai cittadini stranieri che intendono
seguire  corsi  universitari, con le modalita' definite dall'articolo
39 del testo unico e dall'articolo 46.
  2. E' ugualmente consentito l'ingresso nel territorio nazionale per
motivi  di  studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  di cui all'articolo 5, comma 3, in favore dei
cittadini stranieri:
    a) maggiori  di  eta',  che  intendano seguire corsi superiori di
studio  o  d'istruzione  tecnico-professionale,  a  tempo  pieno e di
durata  determinata,  verificata  la coerenza dei corsi da seguire in
Italia   con  la  formazione  acquisita  nel  Paese  di  provenienza,
accertate   le   disponibilita'  economiche  di  cui  all'articolo 5,
comma 6,  nonche'  la  validita'  dell'iscrizione o pre-iscrizione al
corso da seguire in Italia;
    b) minori  di eta', comunque, maggiori di anni quattordici, i cui
genitori  o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi
di  studio  presso  istituti  e scuole secondarie nazionali statali o
paritarie  o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi
di  scambi  e  di  iniziative culturali approvati dal Ministero degli
affari  esteri,  dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e
della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali. Al
di  fuori  di  tali  fattispecie,  l'ingresso  dei minori per studio,
limitatamente ai maggiori di anni quindici, e' consentito in presenza
dei  requisiti  di cui alla lettera a), nonche' accertata l'esistenza
di  misure  di  adeguata  tutela  del  minore  e  la  rispondenza del
programma  scolastico  da  seguire  in Italia alle effettive esigenze
formative e culturali del beneficiario.
  3.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  ai  cittadini stranieri
assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  da  Governi  stranieri,  da fondazioni ed istituzioni culturali
italiane  di  chiara  fama  ovvero  da organizzazioni internazionali,
secondo  le  modalita'  stabilite  dal decreto di cui all'articolo 5,
comma 3.
  4.  E' consentito l'ingresso in Italia per attivita' scientifica ai
cittadini  stranieri  che, a richiesta degli enti di cui al comma 3 e
per   motivi  di  preminente  interesse  della  Repubblica  italiana,
intendano  svolgere in territorio nazionale attivita' di alta cultura
o  di  ricerca  avanzata,  che  non  rientrino  tra  quelle  previste
dall'articolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico. Analogo visto
e  accordato  al  coniuge  e  ai  figli minori al seguito, secondo le
modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 5, comma 3.
  5.  Lo straniero in possesso dei requisiti previsti per il rilascio
del  visto  di  studio  che  intende  frequentare corsi di formazione
professionali  organizzati da enti di formazione accreditati, secondo
le  norme  attuative  dell'articolo  142,  comma  1,  lettera d), del
decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n.   112,  finalizzati  al
riconoscimento  di  una  qualifica  o,  comunque, alla certificazione
delle  competenze  acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, puo'
essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito
del  contingente  annuale  determinato  con  decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  cui al comma 6. La presente
disposizione  si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi
di cui all'articolo 40, comma 9, lettera a).
  6.  Con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e degli affari esteri,
sentita  la  Conferenza  permanente  Stato-regioni  di cui al decreto
legislatvo  28 agosto  l997,  n.  28l, e successive modificazioni, da
emanarsi  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno, e' determinato il
contingente  annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di
cui  al  comma  5, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di
prima  applicazione  della  presente  disposizione, le rappresentanze
diplomatiche  e  consolari,  nelle  more  dell'emanazione del decreto
annuale  e,  comunque,  non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di
cui  al  comma 5, previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo
comma.  Il  numero  di  tali  visti  viene  portato in detrazione dal
contingente  annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualita'
successive,  si applicano le stesse modalita', ma il numero dei visti
rilasciabili  anteriormente  alla  data  di pubblicazione del decreto
annuale  di  programmazione  e,  comunque,  non oltre il 30 giugno di
ciascun  anno,  non  puo' eccedere il numero dei visti rilasciati nel
primo  semestre  dell'anno  precedente. Nel caso che la pubblicazione
del  decreto  di programmazione annuale non venga effettuata entro la
scadenza stabilita, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
nel  secondo  semestre  di  ciascun  anno,  puo'  provvedere,  in via
transitoria,  con  proprio  decreto, nel limite delle quote stabilite
per l'anno precedente.