Art. 43.
  Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni
  1.  All'articolo  49  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis.  Il  riconoscimento  del titolo puo' essere richiesto anche
dagli  stranieri  non  soggiornanti  in  Italia.  Le  amministrazioni
interessate,  ricevuta  la  domanda,  provvedono  a  quanto  di  loro
competenza.  L'ingresso  in  Italia  per  lavoro,  sia  autonomo  che
subordinato,  nel  campo  delle  professioni  sanitarie e', comunque,
condizionato  al  riconoscimento  del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente.»;
    b) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
  «3. Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di
cui  al  comma  2,  per  l'applicazione delle misure compensative, il
Ministro  competente, cui e' presentata la domanda di riconoscimento,
sentite  le conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto legislativo
n.  319  del  1994,  puo'  stabilire,  con  proprio  decreto,  che il
riconoscimento   sia   subordinato   ad   una   misura  compensativa,
consistente  nel  superamento  di  una  prova  attitudinale  o  di un
tirocinio  di  adattamento.  Con il medesimo decreto sono definite le
modalita'  di svolgimento della predetta misura compensativa, nonche'
i contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve
essere  acquisita, per la cui realizzazione ci si puo' avvalere delle
regioni e delle province autonome.»;
    c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  «3-bis.  Nel  caso  in  cui  il  riconoscimento  e'  subordinato al
superamento  di  una  misura  compensativa ed il richiedente si trova
all'estero,  viene  rilasciato un visto d'ingresso per studio, per il
periodo    necessario    all'espletamento   della   suddetta   misura
compensativa.».
 
          Note all'art. 43:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 49 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art 49 (Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio
          delle   professioni).   -   1.   I   cittadini   stranieri,
          regolarmente   soggiornanti   in   Italia   che   intendono
          iscriversi   agli   ordini,  collegi  ed  elenchi  speciali
          istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito
          delle  quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del
          testo  unico  e del presente regolamento, se in possesso di
          un  titolo  abilitante  all'esercizio  di  una professione,
          conseguito   in   un  Paese  non  appartenente,  all'Unione
          europea,  possono  richiederne  il  riconoscimento  ai fini
          dell'esercizio   in  Italia,  come  lavoratori  autonomi  o
          dipendenti, delle professioni corrispondenti.
              1-bis   Il   riconoscimento   del  titolo  puo'  essere
          richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia.
          Le   Amministrazioni   interessate,  ricevuta  la  domanda,
          provvedono  a  quanto  di  loro  competenza.  L'ingresso in
          Italia  per  lavoro sia autonomo che subordinato, nel campo
          delle  professioni  sanitarie e', comunque, condizionato al
          riconoscimento   del   titolo   di  studio  effettuato  dal
          Ministero competente.
              2. Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui
          al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo  27 gennaio 1992, n. 115, e decreto legislativo
          2 maggio  1994,  n.  319, compatibilmente con la natura, la
          composizione  e  la  durata  della formazione professionale
          conseguita.
              3.  Ove  ricorrano  le  condizioni previste dai decreti
          legislativi  di  cui  al  comma  2 per l'applicazione delle
          misure   compensative,   il  Ministro  competente,  cui  e'
          presentata   la   domanda  di  riconoscimento,  sentite  le
          conferenze  dei  servizi di cui all'articolo 12 del decreto
          legislativo  n.  115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
          legislativo  n.  319  del 1994, puo' stabilire, con proprio
          decreto,  che  il  riconoscimento  sia  subordinato  ad una
          misura  compensativa,  consistente  nel  superamento di una
          prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il
          medesimo  decreto sono definite le modalita' di svolgimento
          della  predetta  misura  compensativa,  nonche' i contenuti
          della  formazione  e le sedi presso le quali la stessa deve
          essere  acquisita,  per  la  cui  realizzazione  ci si puo'
          avvalere delle regioni e delle province autonome.
              3-bis. Nel caso in cui il riconoscimento e' subordinato
          al superamento di una misura compensativa ed il richiedente
          si  trova  all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso
          per  studio,  per  il  periodo  necessario all'espletamento
          della suddetta misura compensativa.
              4.  Le  disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche
          ai  fini  del  riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi
          terzi,  abilitanti all'esercizio di professioni regolate da
          specifiche direttive della Unione europea.».