Art. 44.
 Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie
  1.  All'articolo  50  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' soppresso;
    b) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
  «8.  La  dichiarazione  di equipollenza dei titoli accademici nelle
discipline  sanitarie, conseguiti all'estero, nonche' l'ammissione ai
corrispondenti  esami  di  diploma,  di laurea o di abilitazione, con
dispensa  totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo
all'esercizio  delle  relative  professioni. A tale fine, deve essere
acquisito  il preventivo parere del Ministero della salute; il parere
negativo  non  consente  l'iscrizione  agli albi professionali o agli
elenchi  speciali  per  l'esercizio  delle  relative  professioni sul
territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione europea.»;
    c) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:
  «8-bis.  Entro  due  anni  dalla  data  di  rilascio del decreto di
riconoscimento,  il  professionista  deve iscriversi al relativo albo
professionale,  ove  esistente. Trascorso tale termine, il decreto di
riconoscimento  perde efficacia. Per le professioni non costituite in
ordini  o  in  collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia,
qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per
un periodo di due anni dalla data del rilascio.».
 
          Nota all'art. 44:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 50 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art. 50 (Disposizioni particolari per gli esercenti le
          professioni  sanitarie).  -  1.  Presso  il Ministero della
          sanita'  sono  istituiti elenchi speciali per gli esercenti
          le  professioni  sanitarie  sprovviste di ordine o collegio
          professionale.
              2.  Per  l'iscrizione  e la cancellazione dagli elenchi
          speciali   si   osservano   per   quanto   compatibili   le
          disposizioni   contenute   nel   Capo  I  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  5 aprile  1950,  n.  221,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              3.  Il  Ministro della sanita' pubblica annualmente gli
          elenchi  speciali  di  cui  al  comma 1 nonche' gli elenchi
          degli  stranieri  che  hanno ottenuto il riconoscimento dei
          titoli   abilitanti   all'esercizio   di   una  professione
          sanitaria.
              4. L'iscrizione negli albi professionali e quella negli
          elenchi  speciali  di  cui  al comma 1 sono disposte previo
          accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle
          speciali     disposizioni    che    regolano    l'esercizio
          professionale   in  Italia,  con  modalita'  stabilite  dal
          Ministero della sanita'. All'accertamento provvedono, prima
          dell'iscrizione,  gli  ordini  e collegi professionali e il
          Ministero   della   sanita',   con  oneri  a  carico  degli
          interessati.
              5. (Soppresso).
              6.  (Comma  non  ammesso  al  «Visto»  della  Corte dei
          conti).
              7. Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
          49,  il  Ministero della Sanita' provvede altresi', ai fini
          dell'ammissione   agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di
          attivita'  sanitarie  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  al  riconoscimento  dei  titoli  accademici, di
          studio  e  di  formazione  professionale,  complementari di
          titoli  abilitanti  all'esercizio di una professione o arte
          sanitaria,   conseguiti   in   un  Paese  non  appartenente
          all'Unione europea.
              8.   La   dichiarazione   di  equipollenza  dei  titoli
          accademici    nelle    discipline   sanitarie,   conseguiti
          all'estero, nonche' l'ammissione ai corrispondenti esami di
          diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
          parziale   degli   esami  di  profitto,  non  danno  titolo
          all'esercizio  delle relative professioni. A tal fine, deve
          essere  acquisito  il preventivo parere del Ministero della
          salute;  il  parere negativo non consente l'iscrizione agli
          albi  professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio
          delle  relative  professioni sul territorio nazionale e dei
          Paesi dell'Unione europea.
              8-bis.  Entro  due  anni  dalla  data  di  rilascio del
          decreto   di   riconoscimento,   il   professionista   deve
          iscriversi  al  relativo albo professionale, ove esistente.
          Trascorso  tale termine, il decreto di riconoscimento perde
          efficacia. Per le professioni non costituite in ordini o in
          collegi,  il  decreto  di  riconoscimento  perde efficacia,
          qualora  l'interessato  non  lo  abbia  utilizzato,  a fini
          lavorativi,  per  un  periodo  di  due  anni dalla data del
          rilascio.».