Art. 46.
Registro  delle  associazioni  e  degli enti che svolgono attivita' a
                       favore degli immigrati
  1.  Il  comma  1  dell'articolo  52  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e'
sostituito dal seguente:
  «1.  Presso  il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e'
istituito  il  registro  delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi  privati che svolgono le attivita' a favore degli stranieri
immigrati,  previste  dal  testo  unico. Il registro e' diviso in due
sezioni:
    a) nella  prima  sezione sono iscritti associazioni, enti e altri
organismi  privati che svolgono attivita' per favorire l'integrazione
sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;
    b) nella  seconda  sezione  sono  iscritti  associazioni, enti ed
altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di
assistenza  e  protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo
18 del testo unico.».
  2.  All'articolo  53  del  d.P.R. n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) i commi 3 e 4 sono abrogati;
    b) ai  commi 5 e 7, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle
seguenti: «lettera b)».
  3.  Al  comma  1  dell'articolo  54  del d.P.R. n. 394 del 1999, le
parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)».
 
          Note all'art. 46:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 52, 53 e 54, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
          394  (per  l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come
          modificati dal presente regolamento:
              «Art.  52 (Registro delle associazioni e degli enti che
          svolgono  attivita'  a favore degli immigrati). - 1. Presso
          il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, e'
          istituito  il  registro  delle  associazioni,  degli enti e
          degli  altri  organismi privati che svolgono le attivita' a
          favore  degli stranieri immigrati previste dal testo unico.
          Il registro e' diviso in due sezioni:
                a) nella  prima  sezione  sono iscritti associazioni,
          enti  e  altri organismi privati che svolgono attivita' per
          favorire  l'integrazione  sociale degli stranieri, ai sensi
          dell'articolo 42 del testo unico;
                b) nella  seconda sezione sono iscritti associazioni,
          enti    ed   altri   organismi   privati   abilitati   alla
          realizzazione  dei  programmi  di  assistenza  e protezione
          sociale  degli  stranieri  di cui all'articolo 18 del testo
          unico.
              2.  L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera
          a),  e'  condizione  necessaria per accedere direttamente o
          attraverso  convenzioni  con  gli  enti  locali  o  con  le
          amministrazioni  statali, al contributo del Fondo nazionale
          per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
              3.   Non   possono  essere  iscritti  nel  registro  le
          associazioni,   enti  o  altri  organismi  privati  il  cui
          rappresentante  legale o uno o piu' componenti degli organi
          di  amministrazione  e  di  controllo,  siano  sottoposti a
          procedimenti   per   l'applicazione   di   una   misura  di
          prevenzione  o  a  procedimenti  penali  per  uno dei reati
          previsti   dal   testo   unico  o  risultino  essere  stati
          sottoposti  a misure di prevenzione o condannati, ancorche'
          con  sentenza  non  definitiva,  per uno dei delitti di cui
          agli  articoli 380  e  381  del codice di procedura penale,
          salvo  che i relativi procedimenti si siano conclusi con un
          provvedimento  che  esclude  il  reato o la responsabilita'
          dell'interessato,  e  salvi  in ogni caso gli effetti della
          riabilitazione.».
              «Art.  53 (Condizioni per l'iscrizione nel Registro). -
          1.  Possono  iscriversi  nella  sezione del registro di cui
          all'articolo   52,  comma  1,  lettera  a),  gli  organismi
          privati,  gli enti e le associazioni che svolgono attivita'
          per  l'integrazione  di  cui  all'articolo 42, comma 1, del
          testo unico, che abbiano i seguenti requisiti:
                a) forma  giuridica  compatibile con i fini sociali e
          di  solidarieta'  desumibili  dall'atto costitutivo e dallo
          statuto   in   cui  devono  essere  espressamente  previsti
          l'assenza  di  fini  di  lucro,  il  carattere  democratico
          dell'ordinamento   interno,   l'elettivita'  delle  cariche
          associative, i criteri di ammissione degli aderenti, i loro
          obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono richiesti
          per  gli  organismi  aventi  natura  di  organizzazione non
          lucrativa di utilita' sociale (ONLUS), ai sensi del decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
                b) obbligo   di   formazione   del   bilancio  o  del
          rendiconto  dal quale devono risultare i beni, i contributi
          o  le donazioni, nonche' le modalita' di approvazione dello
          stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
                c) sede   legale   in   Italia   e   possibilita'  di
          operativita'   in   Italia   ed   eventualmente  all'estero
          qualunque sia la forma giuridica assunta;
                d) esperienza    almeno    biennale    nel    settore
          dell'integrazione   degli   stranieri   e   dell'educazione
          interculturale,    della   valorizzazione   delle   diverse
          espressioni  culturali,  ricreative,  sociali, religiose ed
          artistiche,    della    formazione,    dell'assistenza    e
          dell'accoglienza degli stranieri.
              2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1, si iscrivono al
          registro  su  richiesta  del rappresentante legale, con una
          domanda corredata da:
                a) copia  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto o
          degli accordi degli aderenti:
                b) dettagliata  relazione sull'attivita' svolta negli
          ultimi due anni;
                c) copia  del bilancio o del rendiconto relativo agli
          ultimi due anni di attivita';
                d) eventuale   iscrizione  all'albo  regionale  delle
          associazioni del volontariato;
                e) ogni   altra  documentazione  ritenuta  utile  per
          comprovare   l'adeguatezza   dell'associazione  a  svolgere
          attivita' nel settore dell'integrazione degli stranieri;
                f) dichiarazione  redatta  e  sottoscritta  ai  sensi
          delle   vigenti  disposizioni  concernente  l'assenza,  nei
          confronti  del  legale  rappresentante  e  di  ciascuno dei
          componenti  degli  organi di amministrazione e di controllo
          dell'ente,  delle condizioni interdittive di cui al comma 3
          dell'articolo 52.
              3. (Abrogato).
              4. (Abrogato).
              5.  Nell'ambito  del  registro  di cui all'articolo 52,
          comma  1,  lettera  b), possono iscriversi le associazioni,
          gli   enti   e   gli   organismi   privati  abilitati  alla
          realizzazione  dei  programmi  di assistenza e integrazione
          sociale  di  cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico.
          Nella   fase   di  prima  applicazione  possono  richiedere
          l'iscrizione    solo    gli    organismi    privati    che,
          indipendentemente  dalla  natura  giuridica,  abbiano  gia'
          svolto attivita' di assistenza sociale e di prestazione dei
          servizi   in   materia   di   violenza   contro  le  donne,
          prostituzione,   tratta,   violenza  e  abusi  sui  minori,
          assistenza   ai   lavoratori   in   condizione   di   grave
          sfruttamento,   con   particolare   riferimento  al  lavoro
          minorile.
              6.  Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma
          5   presentano   un  curriculum  attestante  le  precedenti
          esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
                a) la   disponibilita',   a   qualsiasi   titolo,  di
          operatori  competenti  nelle  aree  psicologica, sanitaria,
          educativa   e   dell'assistenza   sociale,  che  assicurino
          prestazioni   con   carattere   di  continuita',  ancorche'
          volontarie;
                b) la   disponibilita',   a   qualsiasi   titolo,  di
          strutture  alloggiative  adeguate  all'accoglienza  e  alla
          realizzazione del programma di assistenza e di integrazione
          sociale,   con   la  specificazione  delle  caratteristiche
          tipologiche e della ricettivita';
                c) i  rapporti  instaurati con enti locali, regioni o
          altre istituzioni;
                d) la  descrizione  del  programma  di  assistenza  e
          integrazione  sociale che intendano svolgere, articolato in
          differenti  programmi  personalizzati.  Il programma indica
          finalita',  metodologia di intervento, misure specifiche di
          tutela  fisica  e  psicologica, tempi costi e risorse umane
          impiegate;   prevede   le   modalita'   di  prestazione  di
          assistenza  sanitaria  e  psicologica,  e  le  attivita' di
          formazione, finalizzate ove necessario all'alfabetizzazione
          e  all'apprendimento della lingua italiana, e comunque alla
          formazione  professionale  in relazione a specifici sbocchi
          lavorativi;
                e) l'adozione  di  procedure  per  la tutela dei dati
          personali,  ai  sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
          anche   relativi   ai  soggetti  ospitati  nelle  strutture
          alloggiative;
                f) l'assenza, nei confronti del legale rappresentante
          e    di   ciascuno   dei   componenti   degli   organi   di
          amministrazione  e di controllo dell'ente, delle condizioni
          interdittive di cui al comma 3 dell'articolo 52.
              7.  A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
          data  di entrata in vigore del presente regolamento possono
          richiedere  l'iscrizione  anche  organismi  privati che non
          abbiano  svolto precedentemente attivita' di assistenza nei
          campi   indicati  dal  comma  6,  purche'  stabiliscano  un
          rapporto di partenariato con uno dei soggetti gia' iscritti
          nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1,
          lettera   b).   Tali   organismi   devono   presentare  una
          dichiarazione  dalla  quale  risultino,  oltre ai requisiti
          indicati  dal comma 6 lettere a), b) e d), il curriculum di
          ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato.»
              «Art.  54  (Iscrizione nel Registro). - 1. L'iscrizione
          degli  organismi  privati,  degli enti e delle associazioni
          nel  registro  di  cui  all'articolo  52,  e'  disposta dal
          Ministro  per la solidarieta' sociale, con proprio decreto,
          sentita  la  Commissione  di  cui all'articolo 25, comma 2,
          limitatamente    all'iscrizione   alla   sezione   di   cui
          all'articolo 52, comma 1, lettera b).
              2.   L'iscrizione   o   il   provvedimento  di  diniego
          dell'iscrizione   e'   comunicato  entro  90  giorni  dalla
          richiesta.   Trascorso  tale  termine  l'iscrizione  e'  da
          ritenersi avvenuta.
              3.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,
          Dipartimento    per    gli    affari    sociali,   provvede
          all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo
          52,  comma  1.  A  tal  fine  gli  organismi  privati  e le
          associazioni  e  gli  enti interessati trasmettono entro il
          30 gennaio   di  ogni  anno  una  relazione  sull'attivita'
          svolta.  Ogni  cambiamento sostanziale di uno dei requisiti
          richiesti  per l'iscrizione dovra' essere invece comunicato
          tempestivamente.
              4.   La   Presidenza   del   Consiglio   dei  Ministri,
          Dipartimento   per  gli  affari  sociali,  puo'  effettuare
          controlli  o  richiedere la trasmissione di documentazione.
          La  rilevazione  di  comportamenti  non  compatibili con le
          finalita'  dei  soggetti  di  cui  al  comma 1, comporta la
          cancellazione  dal  registro,  a  decorrere  dalla  data di
          comunicazione all'interessato.
              5.   L'elenco   degli   organismi   privati   e   delle
          associazioni   e   degli   enti  iscritte  al  registro  e'
          comunicato   annualmente   alle  regioni  e  alle  province
          autonome.».