Art. 5.
 Visti per il ricongiungimento familiare e per familiari al seguito
  1.  L'articolo  6  del  d.P.R.  n.  394  del 1999 e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  6  (Visti  per ricongiungimento familiare e per familiari al
seguito).   -  1.  La  richiesta  di  nullaosta  al  ricongiungimento
familiare,  per i soggetti di cui all'articolo 29, comma 1, del testo
unico,  va  presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso
la  Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo, competente per il
luogo  di  dimora  del  richiedente. La domanda dell'interessato deve
essere corredata dalla:
    a)  copia  della  carta  di soggiorno o del permesso di soggiorno
avente i requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del testo unico;
    b) documentazione attestante la disponibilita' del reddito di cui
all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico;
    c) documentazione  attestante la disponibilita' di un alloggio, a
norma  dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale
fine,   l'interessato   deve   produrre  l'attestazione  dell'ufficio
comunale  circa  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui al predetto
articolo   del   testo  unico  ovvero  il  certificato  di  idoneita'
igienico-sanitaria  rilasciato  dall'Azienda  unita' sanitaria locale
competente per territorio;
    d) documentazione  attestante  i rapporti di parentela, la minore
eta' e lo stato di famiglia;
    e) documentazione  attestante  l'invalidita'  totale  o  i  gravi
motivi  di  salute  previsti  dall'articolo 29, comma 1, lettere c) e
b-bis),  del  testo  unico,  rilasciata, a spese del richiedente, dal
medico  nominato  con  decreto  della  rappresentanza  diplomatica  o
consolare;
    f)  documentazione  concernente la condizione economica nel Paese
di  provenienza  dei familiari a carico di cui all'articolo 29, comma
1,  lettere  b-bis)  e  c)  del  testo  unico,  prodotta dalle locali
autorita'  o  da  soggetti privati, valutata dall'autorita' consolare
alla luce dei parametri locali.
  2.  L'autorita'  consolare  italiana provvede, ove nulla osti, alla
legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e)
e  f),  salvo  che  gli  accordi  internazionali vigenti per l'Italia
prevedano  diversamente,  nonche'  alla  sua  validazione ai fini del
ricongiungimento familiare.
  3.  Per  i  visti  relativi  ai familiari al seguito, si applica la
medesima  procedura prevista dai commi 1, lettere b), c), d), e) e f)
e  2.  Ai  fini  della  richiesta  del  nullaosta  lo  straniero puo'
avvalersi di un procuratore speciale.
  4.  Lo  Sportello  unico per l'immigrazione rilascia ricevuta della
domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla
copia  della  domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e
della  sigla  dell'addetto  alla ricezione. Verificata la sussistenza
dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico,
nonche'  i  dati  anagrafici  dello straniero, lo Sportello unico per
l'immigrazione  verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede
l'attribuzione,  secondo  le modalita' determinate con il decreto del
Ministro  dell'interno, di cui all'articolo 11, comma 2. Lo Sportello
unico   per   l'immigrazione  rilascia,  anche  attraverso  procedure
telematiche,  entro  novanta  giorni  dalla  ricezione,  il nullaosta
ovvero   il   provvedimento   di   diniego,   dandone   comunicazione
all'autorita'  consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto
con  l'archivio  informatizzato  della  rete mondiale visti presso il
Ministero degli affari esteri.
  5.  Le autorita' consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4
ovvero,  se  sono  trascorsi novanta giorni dalla presentazione della
domanda  di  nullaosta,  ricevuta  copia della stessa domanda e degli
atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto
di  ingresso  entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta
di  visto,  dandone  comunicazione, in via telematica, allo Sportello
unico.».
 
          Nota all'art. 5:
              -  Per  opportuna conoscenza, si riporta il testo degli
          articoli 28,   comma  1,  e  29,  del  decreto  legislativo
          25 luglio  1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle
          premesse):
              «1.  Il  diritto  a mantenere o a riacquistare l'unita'
          familiare   nei   confronti   dei  familiari  stranieri  e'
          riconosciuto,  alle  condizioni previste dal presente testo
          unico,  agli  stranieri titolari di carta di soggiorno o di
          permesso  di  soggiorno  di durata non inferiore a un anno,
          rilasciato  per  lavoro  subordinato  o per lavoro autonomo
          ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.»
              «Art.   29   (Ricongiungimento   familiare).  -  1.  Lo
          straniero  puo' chiedere il ricongiungimento per i seguenti
          familiari:
                a) coniuge non legalmente separato;
                b) figli  minori  a  carico, anche del coniuge o nati
          fuori  del  matrimonio,  non  coniugati  ovvero  legalmente
          separati,   a  condizione  che  l'altro  genitore,  qualora
          esistente, abbia dato il suo consenso;
                b-bis)   figli  maggiorenni  a  carico,  qualora  non
          possano   per   ragioni  oggettive  provvedere  al  proprio
          sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
          invalidita' totale;
                c) genitori  a carico qualora non abbiano altri figli
          nel  Paese  di  origine  o  di  provenienza ovvero genitori
          ultrasessantacinquenni   qualora   gli  altri  figli  siano
          impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
          motivi di salute;
              2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i
          figli  di  eta'  inferiore  a  18 anni. I minori adottati o
          affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
              3.  Salvo  che si tratti di rifugiato, lo straniero che
          richiede    il    ricongiungimento   deve   dimostrare   la
          disponibilita':
                a) di  un  alloggio  che rientri nei parametri minimi
          previsti  dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
          residenziale  pubblica,  ovvero,  nel  caso di un figlio di
          eta' inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori,
          del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore
          effettivamente dimorera';
                b) di  un reddito annuo derivante da fonti lecite non
          inferiore  all'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si
          chiede  il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento   di   due  o  tre  familiari,  al  triplo
          dell'importo  annuo  dell'assegno  sociale  se si chiede il
          ricongiungimento di quattro o piu' familiari. Ai fini della
          determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito
          annuo   complessivo   dei   familiari   conviventi  con  il
          richiedente.
              4. E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero
          titolare  di  carta  di soggiorno o di un visto di ingresso
          per  lavoro  subordinato relativo a contratto di durata non
          inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale,
          ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con
          i   quali  e'  possibile  attuare  il  ricongiungimento,  a
          condizione  che  ricorrano i requisiti di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              5.  Oltre  a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2,
          e' consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano
          o  comunitario,  dei  familiari  con  i  quali e' possibile
          attuare il ricongiungimento.
              6.  Salvo  quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, e'
          consentito   l'ingresso,  per  ricongiungimento  al  figlio
          minore  regolarmente  soggiornante  in Italia, del genitore
          naturale  che  dimostri,  entro  un  anno  dall'ingresso in
          Italia,  il  possesso  dei  requisiti  di disponibilita' di
          alloggio e di reddito di cui al comma 3.
              7.   La  domanda  di  nulla  osta  al  ricongiungimento
          familiare,   corredata   della   prescritta  documentazione
          compresa   quella   attestante  i  rapporti  di  parentela,
          coniugio  e  la  minore  eta',  autenticata  dall'autorita'
          consolare  italiana, e' presentata allo sportello unico per
          l'immigrazione  presso  la  prefettura-ufficio territoriale
          del   Governo   competente  per  il  luogo  di  dimora  del
          richiedente,  la quale ne rilascia copia contrassegnata con
          timbro  datario  e  sigla  del  dipendente  incaricato  del
          ricevimento.    L'ufficio,   verificata,   anche   mediante
          accertamenti presso la questura competente, l'esistenza dei
          requisiti   di   cui   al   presente  articolo,  emette  il
          provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento di diniego
          del nulla osta.
              8.  Trascorsi  novanta giorni dalla richiesta del nulla
          osta,  l'interessato  puo'  ottenere  il  visto di ingresso
          direttamente  dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
          italiane,   dietro   esibizione   della  copia  degli  atti
          contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione, da
          cui  risulti la data di presentazione della domanda e della
          relativa documentazione.
              9.  Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane
          rilasciano  altresi'  il  visto  di ingresso al seguito nei
          casi previsti dal comma 5.».