Art. 6.
                    Diniego del visto d'ingresso
  1.  Dopo  l'articolo  6  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
    «Art.  6-bis  (Diniego  del  visto  d`ingresso). - 1. Qualora non
sussistano  i  requisiti  previsti  nel  testo  unico  e nel presente
regolamento,   l'autorita'  diplomatica  o  consolare  comunica  allo
straniero,  con  provvedimento  scritto,  il  diniego  del  visto  di
ingresso,  contenente  l'indicazione  delle  modalita'  di  eventuale
impugnazione.  Il  visto di ingresso e' negato anche quando risultino
accertate condanne in primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del
testo  unico.  Se  lo  straniero non comprende la lingua italiana, il
provvedimento  deve  essere  accompagnato  da  una traduzione del suo
contenuto  nella  lingua a lui comprensibile o, comunque, in inglese,
francese,   spagnolo  o  arabo,  secondo  le  preferenze  manifestate
dall'interessato.  Il  provvedimento  di  diniego  e' motivato, salvo
quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma 2,  del  testo  unico.  Il
provvedimento e' consegnato a mani proprie dell'interessato.».