Art. 7.
           Uscita dal territorio dello Stato e reingresso
  1.  All'articolo  8  del  d.P.R.  n. 394 del 1999 sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a) al  comma  2,  dopo  le  parole:  «permesso di soggiorno» sono
inserite le seguenti: «o della carta di soggiorno»;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Lo  straniero, il cui documento di soggiorno e' scaduto da non
piu'  di  sessanta  giorni  e  che  ne  abbia  chiesto il rinnovo nel
rispetto  dei  termini,  per  rientrare nel territorio dello Stato e'
tenuto   a   munirsi   di   visto  di  reingresso,  rilasciato  dalla
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  nel  Paese  di
provenienza,  previa  esibizione  del  documento scaduto. Il predetto
termine  di  sessanta  giorni  non  si  applica  nei  confronti dello
straniero   che  si  e'  allontanato  dal  territorio  nazionale  per
adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso
di  sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero,
dei  suoi  parenti  di  I°  grado  o  del  coniuge, fermo restando il
possesso  dei  requisiti  previsti  per  il  rinnovo  del permesso di
soggiorno.»;
    c) il comma 5 e' soppresso.
 
          Nota all'art. 7:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999, n. 394 (per
          l'argomento  v.  nelle note alle premesse), come modificato
          dal presente regolamento:
              «Art.   8   (Uscita   dal   territorio  dello  Stato  e
          reingresso).  -  1.  Lo  straniero che lascia il territorio
          dello  Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo
          spazio  di  libera  circolazione  e' tenuto a sottoporsi ai
          controlli  di  polizia  di  frontiera.  E' fatto obbligo al
          personale addetto ai controlli di apporre sul passaporto il
          timbro  di  uscita  munito  dell'indicazione  del valico di
          frontiera e della data.
              2. Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia
          che,   dopo  esserne  uscito,  intende  farvi  ritorno,  il
          reingresso  e' consentito previa esibizione al controllo di
          frontiera  del  passaporto  o  documento  equivalente e del
          permesso  di  soggiorno o della carta di soggiorno in corso
          di validita'.
              3.  Lo  straniero  il  cui  documento  di  soggiorno e'
          scaduto  da non piu' di 60 giorni e che ne abbia chiesto il
          rinnovo   nel  rispetto  dei  termini,  per  rientrare  nel
          territorio  dello  Stato  e'  tenuto  a munirsi di visto di
          reingresso,  rilasciato  dalla rappresentanza diplomatica o
          consolare   italiana   nel  Paese  di  provenienza,  previa
          esibizione del documento scaduto. Il predetto termine di 60
          giorni  non si applica nei confronti dello straniero che si
          e'  allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli
          obblighi  militari  e si estende fino a sei mesi in caso di
          sussistenza  di  comprovati  gravi  motivi  di salute dello
          straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge, fermo
          restando  il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo
          del permesso di soggiorno.
              4.  Lo  straniero  privo  del  documento  di soggiorno,
          perche'  smarrito  o  sottratto,  e' tenuto a richiedere il
          visto   di   reingresso   alla   competente  rappresentanza
          diplomatica  o  consolare  unendo  copia della denuncia del
          furto  o  dello  smarrimento.  Il  visto  di  reingresso e'
          rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento
          del questore concernente il soggiorno.
              5. (Soppresso)».