Art. 8. Contratto di soggiorno per lavoro subordinato 1. Dopo l'articolo 8 del d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il seguente: «Art. 8-bis (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato). - 1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonche' nella proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. 2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico, e' esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalita' previste dall'articolo 35, comma 1.».
Note all'art. 8: - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, v. nelle note alle premesse. - Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per l'argomento v. nelle note alle premesse): «1. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide, contiene: a) la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.».