Art. 8.
            Contratto di soggiorno per lavoro subordinato
  1.  Dopo  l'articolo  8  del  d.P.R. n. 394 del 1999 e' inserito il
seguente:
  «Art.  8-bis (Contratto  di soggiorno per lavoro subordinato). - 1.
Il  datore  di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un
lavoratore  straniero,  deve  indicare con un'apposita dichiarazione,
inserita  nella  richiesta  di  assunzione  del lavoratore straniero,
nonche'   nella   proposta   di   contratto   di   soggiorno  di  cui
all'articolo 30-bis,  comma  2, lettera d), e comma 3, lettera c), un
alloggio  fornito  di  requisiti di abitabilita' e idoneita' igienico
sanitaria,  o  che  rientri nei parametri previsti dal testo unico, e
deve  impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese
di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.
  2.  La  documentazione  necessaria  per il rilascio del permesso di
soggiorno,  di  cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b), del
testo   unico,   e'   esibita   dal   lavoratore   al  momento  della
sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno,  secondo  le modalita'
previste dall'articolo 35, comma 1.».
 
          Note all'art. 8:
              -  Per  l'argomento  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  v.  nelle note alle
          premesse.
              -   Per  opportuna  conoscenza,  si  riporta  il  testo
          dell'art.  5-bis,  comma  1,  lettere  a) e b), del decreto
          legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  (per l'argomento v.
          nelle note alle premesse):
              «1.  Il  contratto  di soggiorno per lavoro subordinato
          stipulato  fra  un  datore  di  lavoro italiano o straniero
          regolarmente  soggiornante  in  Italia  e  un prestatore di
          lavoro,  cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione
          europea o apolide, contiene:
                a) la  garanzia  da  parte del datore di lavoro della
          disponibilita' di un alloggio per il lavoratore che rientri
          nei  parametri  minimi previsti dalla legge per gli alloggi
          di edilizia residenziale pubblica;
                b) l'impegno  al  pagamento  da  parte  del datore di
          lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore
          nel Paese di provenienza.».