Art. 10. Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi 1. I decreti ministeriali individuano preliminarmente, per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita' formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie: a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari caratterizzanti la classe. 2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attivita' formativa e ad ogni ambito disciplinare di cui al comma 1, rispettando il vincolo percentuale, sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio, non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali, tenuto conto degli obiettivi formativi generali delle classi. 3. I decreti di cui al comma 1 determinano, altresi', il numero minimo di CFU necessario per l'istituzione dei corsi di studio adeguatamente differenziati. 4. I decreti ministeriali individuano preliminarmente per ogni classe di corsi di laurea magistrale gli obiettivi formativi qualificanti e le attivita' formative caratterizzanti indispensabili per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento dei crediti complessivi, fatti salvi i corsi preordinati all'accesso alle attivita' professionali. 5. Oltre alle attivita' formative qualificanti, come previsto ai commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: a) attivita' formative autonomamente scelte dallo studente purche' coerenti con il progetto formativo; b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; c) attivita' formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; d) attivita' formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonche' abilita' informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche' attivita' formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio puo' dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro; e) nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, attivita' formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
Nota all'art. 10: - Per il titolo del decreto 25 marzo 1998, n. 142, si veda le note alle premesse.