Art. 10. 
      Obiettivi e attivita' formative qualificanti delle classi 
 
  1. I decreti ministeriali  individuano  preliminarmente,  per  ogni
classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e  le
attivita' formative indispensabili  per  conseguirli,  raggruppandole
nelle seguenti tipologie: 
    a) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari relativi
alla formazione di base; 
    b)  attivita'  formative  in  uno  o  piu'  ambiti   disciplinari
caratterizzanti la classe. 
  2. I decreti ministeriali determinano altresi', per ciascuna classe
di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che  gli  ordinamenti
didattici riservano ad ogni attivita'  formativa  e  ad  ogni  ambito
disciplinare di cui al comma 1, rispettando il  vincolo  percentuale,
sul totale dei crediti necessari per conseguire il titolo di  studio,
non superiore al 50 per cento dei crediti stessi, fatti salvi i corsi
preordinati all'accesso alle attivita'  professionali,  tenuto  conto
degli obiettivi formativi generali delle classi. 
  3. I decreti di cui al comma 1  determinano,  altresi',  il  numero
minimo di CFU  necessario  per  l'istituzione  dei  corsi  di  studio
adeguatamente differenziati. 
  4. I decreti  ministeriali  individuano  preliminarmente  per  ogni
classe  di  corsi  di  laurea  magistrale  gli  obiettivi   formativi
qualificanti e le attivita' formative caratterizzanti  indispensabili
per conseguirli in misura non superiore al 40 per cento  dei  crediti
complessivi,  fatti  salvi  i  corsi  preordinati  all'accesso   alle
attivita' professionali. 
  5. Oltre alle attivita' formative qualificanti,  come  previsto  ai
commi 1, 2 e 3, i corsi di studio dovranno prevedere: 
    a)  attivita'  formative  autonomamente  scelte  dallo   studente
purche' coerenti con il progetto formativo; 
    b) attivita' formative in uno o piu' ambiti disciplinari affini o
integrativi a quelli di base e caratterizzanti,  anche  con  riguardo
alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare; 
    c) attivita' formative relative  alla  preparazione  della  prova
finale per il conseguimento del titolo di studio e,  con  riferimento
alla laurea, alla verifica della  conoscenza  di  almeno  una  lingua
straniera oltre l'italiano; 
    d) attivita' formative, non previste  dalle  lettere  precedenti,
volte  ad  acquisire  ulteriori  conoscenze   linguistiche,   nonche'
abilita' informatiche e telematiche, relazionali,  o  comunque  utili
per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonche'  attivita'  formative
volte ad agevolare le scelte professionali,  mediante  la  conoscenza
diretta del settore lavorativo cui il  titolo  di  studio  puo'  dare
accesso,  tra  cui,  in  particolare,  i  tirocini  formativi  e   di
orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142,  del  Ministero
del lavoro; 
    e)  nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  3,  comma  5,  attivita'
formative  relative  agli  stages  e  ai  tirocini  formativi  presso
imprese, amministrazioni  pubbliche,  enti  pubblici  o  privati  ivi
compresi quelli del terzo settore, ordini  e  collegi  professionali,
sulla base di apposite convenzioni. 
 
          Nota all'art. 10: 
              - Per il titolo del decreto 25 marzo 1998, n.  142,  si
          veda le note alle premesse.