Art. 11. 
                   Regolamenti didattici di ateneo 
 
  1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri
corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono  redatti
nel rispetto, per  ogni  corso  di  studio,  delle  disposizioni  del
presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono
approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  della
legge 19 novembre 1990, n. 341. 
  2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative  modifiche  sono
emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli  ordinamenti
didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 
  3. Ogni ordinamento didattico determina: 
    a) le denominazioni  e  gli  obiettivi  formativi  dei  corsi  di
studio, indicando le relative classi di appartenenza; 
    b) il quadro generale delle attivita' formative da  inserire  nei
curricula; 
    c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun
ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere
a)  e  b),  dell'articolo  10,  comma  1,  ad  uno  o  piu'   settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso; 
    d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del
titolo di studio. 
  4. Le  determinazioni  di  cui  al  comma  3,  sono  assunte  dalle
universita'    previa    consultazione    con    le    organizzazioni
rappresentative nel mondo  della  produzione,  dei  servizi  e  delle
professioni  con  particolare  riferimento   alla   valutazione   dei
fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 
  5. Per il  conseguimento  della  laurea  magistrale  deve  comunque
essere prevista la  presentazione  di  una  tesi  elaborata  in  modo
originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 
  6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi  di
studio appartenenti alla medesima classe. 
  7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto  degli  statuti,
disciplinano altresi' gli aspetti  di  organizzazione  dell'attivita'
didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: 
    a) ai criteri di accesso ai corsi di  laurea,  prevedendo,  fatto
salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo  1,  comma  1,
della  legge  2  agosto  1999,  n.  264,  che  gli  studenti  vengano
immatricolati a corsi di base  comuni  secondo  criteri  e  procedure
disciplinate nel regolamento didattico  di  ateneo.  A  tale  fine  i
regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti  gli  iscritti
ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di
essi  cosi'  come  definiti  dai  singoli  ordinamenti   di   ateneo,
condividano le stesse attivita' formative di base  e  caratterizzanti
comuni per un minimo di 60 crediti prima della  differenziazione  dei
percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri
stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per  la  prosecuzione
degli studi nei diversi percorsi; 
    b) agli obiettivi, ai tempi e  ai  modi  con  cui  le  competenti
strutture didattiche provvedono collegialmente  alla  programmazione,
al coordinamento  e  alla  verifica  dei  risultati  delle  attivita'
formative; 
    c) alle procedure di attribuzione dei compiti  didattici  annuali
ai  professori  e  ai  ricercatori  universitari,  ivi  comprese   le
attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; 
    d) alle procedure per lo svolgimento degli esami  e  delle  altre
verifiche  di  profitto,  nonche'   della   prova   finale   per   il
conseguimento del titolo di studio; 
    e) alle modalita'  con  cui  si  perviene  alla  valutazione  del
profitto  individuale  dello  studente,  che  deve  comunque   essere
espressa mediante una votazione in trentesimi  per  gli  esami  e  in
centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; 
    f) alla valutazione della preparazione  iniziale  degli  studenti
che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai  corsi  di
laurea magistrale; 
    g) all'organizzazione di attivita' formative  propedeutiche  alla
valutazione della preparazione iniziale degli studenti  che  accedono
ai  corsi  di  laurea,  nonche'  di  quelle  relative  agli  obblighi
formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6; 
    h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento
delle attivita' di orientamento, da svolgere  in  collaborazione  con
gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso
di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; 
    i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative
delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; 
    l) alle modalita' di individuazione, per  ogni  attivita',  della
struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; 
    m) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; 
    n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e  delle  decisioni
assunte; 
    o) alle modalita' per il rilascio dei  titoli  congiunti  di  cui
all'articolo 3, comma 10. 
  8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita'  con
cui le universita' rilasciano, come supplemento al  diploma  di  ogni
titolo  di  studio,  un  certificato  che  riporta,  secondo  modelli
conformi  a  quelli  adottati  dai  Paesi  europei,   le   principali
indicazioni relative al curriculum specifico seguito  dallo  studente
per conseguire il titolo. 
  9.  Le  universita',  con  appositi   regolamenti,   riordinano   e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli
studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento,  di
successivi  decreti  ministeriali  e  dei  regolamenti  didattici  di
ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee  sulle
carriere  degli  studenti  universitari,  il  Ministro,  con   propri
decreti, individua i dati essenziali che devono essere  presenti  nei
sistemi  informativi  sulle  carriere  degli  studenti  di  tutte  le
universita'. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per il testo dell'art. 11, comma 1,  della  legge  19
          novembre 1990, n. 341, si veda le note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          2 agosto 1999, n. 264: 
              «Art. 1. - Sono programmati  a  livello  nazionale  gli
          accessi: 
                a) ai corsi di laurea in  medicina  e  chirurgia,  in
          medicina veterinaria, in odontoiatria e  protesi  dentaria,
          in architettura, ai corsi  di  laurea  specialistica  delle
          professioni  sanitarie,  nonche'  ai   corsi   di   diploma
          universitario, ovvero individuati come di primo livello  in
          applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15  maggio
          1997, n. 127, e successive  modificazioni,  concernenti  la
          formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
          e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma  3,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni, in conformita'  alla  normativa  comunitaria
          vigente e  alle  raccomandazioni  dell'Unione  europea  che
          determinano  standard  formativi  tali  da  richiedere   il
          possesso di specifici requisiti; 
                b) ai corsi di laurea  in  scienza  della  formazione
          primaria   e   alle   scuole   di   specializzazione    per
          l'insegnamento   secondario,   di   cui,   rispettivamente,
          all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge  19
          novembre 1990, n. 341; 
                c) ai corsi di formazione specialistica  dei  medici,
          disciplinati ai sensi  del  decreto  legislativo  8  agosto
          1991, n. 257; 
                d) alle scuole di specializzazione per le professioni
          legali, disciplinate ai  sensi  dell'art.  16  del  decreto
          legislativo 17 novembre 1997, n. 398; 
                e) ai  corsi  universitari  di  nuova  istituzione  o
          attivazione, su proposta delle  universita'  e  nell'ambito
          della programmazione  del  sistema  universitario,  per  un
          numero  di  anni  corrispondente  alla  durata  legale  del
          corso.».