Art. 11. Regolamenti didattici di ateneo 1. Le universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione. 3. Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle universita' previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali. 5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu' corsi di studio appartenenti alla medesima classe. 7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento: a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi cosi' come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attivita' formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi; b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attivita' formative; c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato; d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale; g) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6; h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti; i) all'eventuale introduzione di apposite modalita' organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno; l) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita', della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita'; m) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte; n) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle decisioni assunte; o) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10. 8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalita' con cui le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le universita'.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, si veda le note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264: «Art. 1. - Sono programmati a livello nazionale gli accessi: a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura, ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti; b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341; c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso.».