Art. 13.
                  Disposizioni transitorie e finali

  1.   Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
  2.  Le  universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle
disposizioni dei decreti ministeriali di cui all'articolo 10, recanti
la modifica delle classi dei corsi di studio vigenti, entro i termini
stabiliti dai decreti medesimi, sentita la CRUI.
  3.  Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 9
si applicano a decorrere dall'anno 2004-2005.
  4. In via di prima applicazione del presente regolamento e comunque
non  oltre la determinazione delle nuove classi di laurea e di laurea
magistrale  ai  sensi del comma 1, le universita' possono ridefinire,
ad  eccezione dei corsi di studio di cui all'articolo 6, comma 3, gli
ordinamenti  didattici dei corsi di studio gia' istituiti ed attivati
nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 11 ed in particolare
delle  disposizioni  di  cui  agli articoli 7, comma 2 e 11, comma 7,
lettera a) del presente regolamento. Gli ordinamenti didattici stessi
sono  rideterminati  sulla base dei settori scientifico-disciplinari,
gia'  ricompresi  nelle classi dei corsi di studio di cui al comma 1,
in vigore alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  5.  A  seguito dell'adozione dei regolamenti didattici di ateneo di
cui al comma 1, le universita' assicurano la conclusione dei corsi di
studio  e  il  rilascio  dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti
didattici  previgenti,  agli  studenti  gia'  iscritti  alla  data di
entrata in vigore dei regolamenti stessi e disciplinano, altresi', la
facolta'  per  gli  studenti  di  optare  per l'iscrizione a corsi di
studio previsti dai nuovi ordinamenti.
  6. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base
ai  previgenti  ordinamenti  didattici  sono  valutati  in  crediti e
riconosciuti  dalle  universita' per il conseguimento della laurea di
cui  all'articolo 3,  com-ma 1. La stessa norma si applica agli studi
compiuti  per  conseguire  i  diplomi  delle  scuole  dirette  a fini
speciali istituite presso le universita', qualunque ne sia la durata.
  7.  A  coloro  che  hanno  conseguito,  in  base  agli  ordinamenti
didattici  di  cui  al  comma  1,  la  laurea, la laurea magistrale o
specialistica  e il dottorato di ricerca, competono, rispettivamente,
le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di
ricerca.  La  qualifica  di  dottore  magistrale compete, altresi', a
coloro  i  quali  hanno  conseguito la laurea secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Roma, 22 ottobre 2004

                                                 Il Ministro: Moratti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 182
 
          Nota all'art. 13:
              - Per  il  titolo  del  decreto ministeriale 3 novembre
          1999, n. 509, si veda la nota alle premesse.