Art. 2.
                              Finalita'

  1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  il presente
regolamento  detta  disposizioni  concernenti  i criteri generali per
l'ordinamento  degli  studi universitari e determina la tipologia dei
titoli di studio rilasciati dalle universita'.
  2.  Ai  fini  della  realizzazione  dell'autonomia didattica di cui
all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita',
con  le  procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano
gli  ordinamenti  didattici dei propri corsi di studio in conformita'
con  le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti
ministeriali.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  95 della legge
          15 maggio 1997, n. 127, si veda le note alle premesse.
              - Per  il  testo  dell'art.  11 della legge 19 novembre
          1990, n. 341, si veda le note all'art. 1.