Art. 3. Titoli e corsi di studio 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: a) laurea (L); b) laurea magistrale (L.M.). 2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4 e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attivita' professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 6. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 7. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare, in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 10. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210: «Art. 4. - 1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. Le universita', con proprio regolamento, disciplinano l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui al comma 4, in conformita' ai criteri generali e ai requisiti di idoneita' delle sedi determinati con decreto del Ministro, adottato sentiti il Consiglio universitario nazionale e l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. I corsi possono essere altresi' istituiti da consorzi di universita'. 3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle borse di studio conferite dalle universita' per attivita' di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398. Con decreti del Ministro sono determinati annualmente i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle risorse disponibili per il conferimento di borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca e per attivita' di ricerca post-laurea e post-dottorato. 4. Le universita' possono attivare corsi di dottorato mediante convenzione con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. 5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso di dottorato; b) il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, previa valutazione comparativa del merito e del disagio economico; c) il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, previa valutazione comparativa del merito. In caso di parita' di merito prevarra' la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, e successive modificazioni e integrazioni. 6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui al comma 5 possono essere coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, secondo modalita' e procedure deliberate dagli organi competenti delle universita'. 7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici per attivita' di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con gli altri Ministri interessati. 8. Le universita' possono, in base ad apposito regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.». - Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, cosi' recita: «Art. 6. - 1. Gli statuti delle universita' debbono prevedere: a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle universita' anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea; b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo; c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia. 2. Le universita' possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici; b) corsi di educazione ed attivita' culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonche', quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale. 3. Le universita' rilasciano attestati sulle attivita' dei corsi previsti dal presente articolo. 4. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi e delle attivita' formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del com-ma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.». - Il testo dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole) prevede: «15. All'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di titoli rilasciati dalle universita', in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dall'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente; b) in ogni universita' o istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), modifiche ai predetti ordinamenti ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' previsti nei piani di sviluppo del sistema universitario e dagli strumenti attuativi del regolamento di cui all'art. 20, comma 8, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; c) al comma 111, dopo le parole: "dai diplomi universitari," sono inserite le seguenti: "dai diplomi di scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di laurea," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)"; d) al comma 119, secondo periodo, dopo le parole "comma 8, lettere a)" e' inserita la seguente: ", b)"; e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria" e' soppressa e, al secondo periodo, dopo le parole: "del corso di laurea", sono inserite le seguenti: "in scienze della formazione primaria,"».