Art. 3. 
                      Titoli e corsi di studio 
 
  1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli: 
    a) laurea (L); 
    b) laurea magistrale (L.M.). 
  2.   Le   universita'   rilasciano   altresi'   il    diploma    di
specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 
  3. La laurea, la laurea magistrale, il diploma di  specializzazione
e   il   dottorato   di   ricerca   sono   conseguiti   al   termine,
rispettivamente, dei  corsi  di  laurea,  di  laurea  magistrale,  di
specializzazione  e  di  dottorato   di   ricerca   istituiti   dalle
universita'. 
  4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di  assicurare  allo  studente
un'adeguata padronanza di metodi e  contenuti  scientifici  generali,
anche nel caso in cui sia orientato  all'acquisizione  di  specifiche
conoscenze professionali. 
  5. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 4
e' preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del  lavoro  ed
all'esercizio delle correlate attivita' professionali  regolamentate,
nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione  europea  e
di quelle di cui all'articolo 11, comma 4. 
  6. Il corso di laurea magistrale ha  l'obiettivo  di  fornire  allo
studente una  formazione  di  livello  avanzato  per  l'esercizio  di
attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 
  7. Il corso di specializzazione  ha  l'obiettivo  di  fornire  allo
studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste  nell'esercizio
di  particolari  attivita'  professionali  e  puo'  essere  istituito
esclusivamente in applicazione di specifiche  norme  di  legge  o  di
direttive dell'Unione europea. 
  8. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del  relativo
titolo sono disciplinati dall'articolo 4 della legge 3  luglio  1998,
n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 5 e 6. 
  9. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6 della  legge
19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata  e  di
servizi  didattici  integrativi.  In   particolare,   in   attuazione
dell'articolo 1, comma 15, della legge 14  gennaio  1999,  n.  4,  le
universita'  possono  attivare,   disciplinandoli   nei   regolamenti
didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e  di  alta
formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
laurea o della laurea magistrale, alla  conclusione  dei  quali  sono
rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 
  10. Sulla base di apposite  convenzioni,  le  universita'  italiane
possono rilasciare i  titoli  di  cui  al  presente  articolo,  anche
congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 3  luglio
          1998, n. 210: 
              «Art.  4.  -  1.  I  corsi  per  il  conseguimento  del
          dottorato di ricerca forniscono  le  competenze  necessarie
          per  esercitare,  presso  universita',  enti   pubblici   o
          soggetti   privati,   attivita'   di   ricerca   di    alta
          qualificazione. 
              2.   Le   universita',   con    proprio    regolamento,
          disciplinano  l'istituzione  dei  corsi  di  dottorato,  le
          modalita' di accesso e di  conseguimento  del  titolo,  gli
          obiettivi formativi ed il relativo programma di  studi,  la
          durata, il contributo per  l'accesso  e  la  frequenza,  le
          modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio
          di cui al comma 5, nonche' le convenzioni di cui  al  comma
          4, in conformita' ai criteri generali  e  ai  requisiti  di
          idoneita' delle sedi determinati con decreto del  Ministro,
          adottato sentiti il  Consiglio  universitario  nazionale  e
          l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario
          e previo parere delle competenti commissioni  parlamentari.
          I corsi possono essere altresi' istituiti  da  consorzi  di
          universita'. 
              3. Alle borse di studio di cui al comma 5, nonche' alle
          borse di studio conferite dalle universita'  per  attivita'
          di ricerca post-laurea si applicano le disposizioni di  cui
          all'art. 6, commi 6 e 7, della legge 30 novembre  1989,  n.
          398. Con decreti del Ministro sono determinati  annualmente
          i criteri per la ripartizione tra gli atenei delle  risorse
          disponibili per il conferimento di borse di studio  per  la
          frequenza dei corsi di perfezionamento, anche all'estero, e
          delle scuole di specializzazione, per i corsi di  dottorato
          di  ricerca  e  per  attivita'  di  ricerca  post-laurea  e
          post-dottorato. 
              4. Le universita' possono attivare corsi  di  dottorato
          mediante convenzione con soggetti  pubblici  e  privati  in
          possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e
          scientifica  e  di  personale,  strutture  ed  attrezzature
          idonei. 
              5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente: 
                a) il numero di laureati da ammettere a ciascun corso
          di dottorato; 
                b) il numero di dottorandi esonerati  dai  contributi
          per l'accesso e la frequenza ai corsi,  previa  valutazione
          comparativa del merito e del disagio economico; 
                c) il numero, comunque non inferiore alla  meta'  dei
          dottorandi,  e  l'ammontare  delle  borse  di   studio   da
          assegnare, previa valutazione comparativa  del  merito.  In
          caso di parita' di merito prevarra'  la  valutazione  della
          situazione economica determinata ai sensi del  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30  aprile  1997,
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale  n.  132  del  9  giugno   1997,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              6. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio
          di  cui  al  comma  5  possono  essere   coperti   mediante
          convenzione  con  soggetti   estranei   all'amministrazione
          universitaria, secondo  modalita'  e  procedure  deliberate
          dagli organi competenti delle universita'. 
              7. La valutabilita' dei titoli di dottorato di ricerca,
          ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici  per  attivita'
          di ricerca non universitaria, e' determinata con uno o piu'
          decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro, di concerto con gli  altri  Ministri
          interessati. 
              8.  Le  universita'  possono,  in  base   ad   apposito
          regolamento, affidare ai dottorandi di ricerca una limitata
          attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non  deve
          in ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla
          ricerca. La collaborazione didattica e' facoltativa,  senza
          oneri per il bilancio dello Stato e non da' luogo a diritti
          in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'.». 
              - Il testo dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n.
          341, cosi' recita: 
              «Art. 6. - 1. Gli  statuti  delle  universita'  debbono
          prevedere: 
                a) corsi  di  orientamento  degli  studenti,  gestiti
          dalle universita' anche in  collaborazione  con  le  scuole
          secondarie  superiori  nell'ambito  delle  intese   tra   i
          Ministri dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai  sensi
          dell'art. 4, legge 9 maggio 1989, n. 168, per  l'iscrizione
          agli studi universitari e per la elaborazione dei piani  di
          studio, nonche' per l'iscrizione ai corsi post-laurea; 
                b)  corsi  di  aggiornamento  del  proprio  personale
          tecnico e amministrativo; 
                c) attivita' formative autogestite dagli studenti nei
          settori della  cultura  e  degli  scambi  culturali,  dello
          sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
          apposite disposizioni legislative in materia. 
              2. Le universita' possono inoltre attivare, nei  limiti
          delle risorse finanziarie disponibili nel proprio  bilancio
          e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del
          bilancio dello Stato: 
                a) corsi di preparazione  agli  esami  di  Stato  per
          l'abilitazione  all'esercizio  delle  professioni   ed   ai
          concorsi pubblici; 
                b) corsi  di  educazione  ed  attivita'  culturali  e
          formative esterne, ivi compresi quelli per  l'aggiornamento
          culturale degli adulti, nonche', quelli per  la  formazione
          permanente, ricorrente e per i lavoratori,  ferme  restando
          le competenze delle regioni e delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                c)   corsi   di   perfezionamento   e   aggiornamento
          professionale. 
              3. Le universita' rilasciano attestati sulle  attivita'
          dei corsi previsti dal presente articolo. 
              4. I criteri e le modalita' di svolgimento dei corsi  e
          delle attivita' formative, ad eccezione di quelle  previste
          dalla lettera  c)  del  com-ma  1,  sono  deliberati  dalle
          strutture  didattiche  e  scientifiche,  secondo  le  norme
          stabilite nel regolamento di cui all'art. 11.». 
              - Il testo  dell'art.  1,  comma  15,  della  legge  14
          gennaio 1999, n. 4  (Disposizioni  riguardanti  il  settore
          universitario  e  della  ricerca  scientifica,  nonche'  il
          servizio di mensa nelle scuole) prevede: 
              «15. All'art. 17 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
          sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: 
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche in  deroga  a
          quanto previsto dagli articoli 2, 3  e  4  della  legge  19
          novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ed anche
          eventualmente  comprensiva  del  percorso  formativo   gia'
          svolto, l'eventuale serialita' dei  predetti  corsi  e  dei
          relativi  titoli,  gli  obiettivi  formativi  qualificanti,
          tenendo  conto  degli   sbocchi   occupazionali   e   della
          spendibilita'  a   livello   internazionale,   nonche'   la
          previsione di nuove tipologie di  titoli  rilasciati  dalle
          universita',  in  aggiunta  o  in  sostituzione  a   quelli
          determinati dall'art. 1 della legge 19  novembre  1990,  n.
          341, in corrispondenza di  attivita'  didattiche  di  base,
          specialistiche, di  perfezionamento  scientifico,  di  alta
          formazione permanente e ricorrente; 
                b) in  ogni  universita'  o  istituto  di  istruzione
          universitaria, nelle more dell'attuazione della  disciplina
          di cui al comma 95, si applicano gli ordinamenti  didattici
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          fatta salva la facolta' per il Ministro dell'universita'  e
          della ricerca scientifica  e  tecnologica  di  autorizzare,
          sperimentalmente e per una  durata  limitata,  con  proprio
          decreto,  previo   parere   del   Consiglio   universitario
          nazionale (CUN), modifiche ai predetti  ordinamenti  ovvero
          l'attivazione  di  corsi  universitari,  per  i  quali  non
          sussistano ordinamenti didattici alla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, purche' previsti nei piani  di
          sviluppo  del  sistema  universitario  e  dagli   strumenti
          attuativi del regolamento di  cui  all'art.  20,  comma  8,
          lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero per  i
          quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del
          comitato regionale di coordinamento di cui all'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 
          25; 
                c)  al  comma  111,  dopo  le  parole:  "dai  diplomi
          universitari," sono inserite le seguenti: "dai  diplomi  di
          scuole dirette a fini speciali, dai diplomi di  laurea,"  e
          sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  nonche'
          dagli altri titoli di cui al comma 95, lettera a)"; 
                d) al comma 119,  secondo  periodo,  dopo  le  parole
          "comma 8, lettere a)" e' inserita la seguente: ", b)"; 
                e) al comma 126, primo periodo, la parola: "primaria"
          e' soppressa e, al secondo periodo, dopo  le  parole:  "del
          corso di laurea", sono inserite le  seguenti:  "in  scienze
          della formazione primaria,"».