Art. 4.
                      Classi di corsi di studio

  1.  I  corsi  di  studio  dello stesso livello, comunque denominati
dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le
conseguenti     attivita'    formative    indispensabili    di    cui
all'articolo 10, comma 1, sono raggruppati in classi di appartenenza,
nel seguito denominate classi.
  2.  Le  classi sono individuate da uno o piu' decreti ministeriali.
Modifiche  o  istituzioni  di singole classi possono essere adottate,
anche  su  proposta  delle  universita',  con  decreto  del Ministro,
sentito  il  CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di
obiettivi   formativi   qualificanti   e   di  conseguenti  attivita'
formative.
  3.  I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso
livello,  appartenenti  alla  stessa  classe,  hanno  identico valore
legale,   e   sono  corredati  dal  supplemento  al  diploma  di  cui
all'articolo 11, comma 8.
  4.  In  deroga alla disposizione di cui al comma 3, con decreto del
Ministro,  sentito il CUN, di concerto con il Ministro della funzione
pubblica,  possono  essere  dichiarate  ai  soli  fini dell'accesso a
specifiche posizioni funzionali del pubblico impiego, le equipollenze
fra titoli accademici dello stesso livello afferenti a piu' classi.