Art. 5. 
                   Crediti formativi universitari 
 
  1.  Al  credito  formativo  universitario,  di  seguito  denominato
credito, corrispondono 25 ore di impegno  complessivo  per  studente;
con  decreto  ministeriale  si  possono   motivatamente   determinare
variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole
classi, entro il limite del 20 per cento. 
  2. La quantita'  media  di  impegno  complessivo  di  apprendimento
svolto in un anno da uno studente a tempo pieno e'  convenzionalmente
fissata in 60 crediti. 
  3. I regolamenti didattici di  ateneo  determinano,  altresi',  per
ciascun corso di studio la frazione dell'impegno  orario  complessivo
che deve essere riservata allo studio personale o ad altre  attivita'
formative di tipo individuale. 
  4. I crediti corrispondenti a  ciascuna  attivita'  formativa  sono
acquisiti dallo studente con il superamento  dell'esame  o  di  altra
forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del
profitto e' effettuata con le modalita' di cui all'articolo 11, comma
7, lettera d). 
  5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno
studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso  della
stessa universita'  ovvero  nello  stesso  o  altro  corso  di  altra
universita',  compete  alla  struttura  didattica  che  accoglie   lo
studente,  con  procedure  e  criteri  predeterminati  stabiliti  nel
regolamento didattico di ateneo. 
  6. I regolamenti didattici di ateneo  possono  prevedere  forme  di
verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non
obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti
da  acquisire  da  parte  dello  studente   in   tempi   determinati,
diversificato per  studenti  impegnati  a  tempo  pieno  negli  studi
universitari o contestualmente impegnati in attivita' lavorative. 
  7.  Le  universita'  possono  riconoscere  come  crediti  formativi
universitari,  secondo  criteri  predeterminati,  le   conoscenze   e
abilita' professionali certificate ai sensi della  normativa  vigente
in materia, nonche' altre conoscenze e abilita' maturate in attivita'
formative  di  livello  postsecondario  alla  cui   progettazione   e
realizzazione l'universita' abbia concorso.