Art. 6.
             Requisiti di ammissione ai corsi di studio

  1.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di laurea occorre essere in
possesso  di  un  diploma  di  scuola secondaria superiore o di altro
titolo  di  studio  conseguito  all'estero,  riconosciuto  idoneo.  I
regolamenti  didattici  di  ateneo,  ferme  restando  le attivita' di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7,
lettera g),  richiedono  altresi'  il  possesso  o  l'acquisizione di
un'adeguata  preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti
didattici  definiscono  le  conoscenze  richieste  per l'accesso e ne
determinano   le  modalita'  di  verifica,  anche  a  conclusione  di
attivita'    formative   propedeutiche,   svolte   eventualmente   in
collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la
verifica   non   e'  positiva  vengono  indicati  specifici  obblighi
formativi  aggiuntivi  da  soddisfare  nel  primo anno di corso. Tali
obblighi  formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei
corsi  di  laurea  ad  accesso programmato che siano stati ammessi ai
corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
  2.  Per  essere  ammessi  ad  un corso di laurea magistrale occorre
essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata
triennale,  ovvero  di  altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto  idoneo.  Nel  caso  di corsi di laurea magistrale per i
quali  non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente
in materia di accessi ai corsi universitari, l'universita' stabilisce
per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che
prevedono,   comunque,   il   possesso  di  requisiti  curriculari  e
l'adeguatezza  della  personale preparazione verificata dagli atenei,
con  modalita'  definite  nei  regolamenti didattici. L'iscrizione ai
corsi  di  laurea  magistrale puo' essere consentita dall'universita'
anche  ad  anno  accademico  iniziato,  purche' in tempo utile per la
partecipazione  ai  corsi  nel  rispetto  delle  norme  stabilite nei
regolamenti stessi.
  3.  In  deroga  al  comma 2,  e  all'articolo 7, comma 2, i decreti
ministeriali  possono  prevedere  l'ammissione  ad un corso di laurea
magistrale   con   il  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria
superiore,  esclusivamente  per corsi di studio regolati da normative
dell'Unione  europea  che  non  prevedano,  per  tali  corsi,  titoli
universitari  di  primo  livello,  ovvero,  fermo restando il periodo
formativo  iniziale  comune  di cui all'articolo 11, comma 7, lettera
a),  per  i  corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni
legali.
  4.  Per  essere  ammessi  ad  un  corso di specializzazione occorre
essere  in  possesso  almeno  della laurea, ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle
norme  e  delle  direttive  di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti
ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso   di  specializzazione,  ivi  compresi  gli  eventuali  crediti
formativi  universitari  aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia'
conseguito.
  5.  Per  essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre
essere  in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di
studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
  6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio conseguiti
all'estero  ai  soli  fini  dell'ammissione  a  corsi  di studio e di
dottorato  di ricerca e' deliberata dall'universita' interessata, nel
rispetto degli accordi internazionali vigenti.