Art. 7.
                 Conseguimento dei titoli di studio

  1.  Per  conseguire  la  laurea lo studente deve aver acquisito 180
crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria,
oltre  che  della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea,
fatte   salve  le  norme  speciali  per  la  tutela  delle  minoranze
linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalita'
stabilite  dai  regolamenti  didattici  di ateneo, con riferimento ai
livelli richiesti per ogni lingua.
  2.  Per  conseguire  la  laurea  magistrale  lo  studente deve aver
acquisito 120 crediti.
  3.  I  decreti ministeriali determinano il numero di crediti che lo
studente   deve   aver   acquisito   per  conseguire  il  diploma  di
specializzazione.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  previste  da
specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione europea.
  4.  Per  conseguire  il  master universitario lo studente deve aver
acquisito  almeno  sessanta  crediti  oltre  a  quelli  acquisiti per
conseguire la laurea o la laurea magistrale.