Art. 8.
                     Durata dei corsi di studio

  1. Per ogni corso di studio e' definita di norma una durata in anni
proporzionale  al  numero  totale  di  crediti di cui all'articolo 7,
tenendo  conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi
del comma 2 dell'articolo 5.
  2.  Fatto  salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata
normale  dei  corsi  di  laurea e' di tre anni; la durata normale dei
corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la laurea.