Art. 8. Durata dei corsi di studio 1. Per ogni corso di studio e' definita di norma una durata in anni proporzionale al numero totale di crediti di cui all'articolo 7, tenendo conto che ad un anno corrispondono sessanta crediti ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. 2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, la durata normale dei corsi di laurea e' di tre anni; la durata normale dei corsi di laurea magistrale e' di ulteriori due anni dopo la laurea.