Art. 9. 
            Istituzione e attivazione dei corsi di studio 
 
  1. I corsi di studio di  cui  all'articolo  3  sono  istituiti  nel
rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 11 e delle
disposizioni vigenti sulla programmazione del sistema universitario. 
  2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano  i  corsi  di
studio nel rispetto dei requisiti  strutturali,  organizzativi  e  di
qualificazione dei docenti dei  corsi  determinati  con  decreto  del
Ministro  nell'osservanza  degli  obiettivi  e  dei   criteri   della
programmazione del sistema universitario, previa relazione favorevole
del   Nucleo   di   valutazione   dell'universita'.   Nel   caso   di
disattivazioni, le universita' assicurano  comunque  la  possibilita'
per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi conseguendo il
relativo titolo e disciplinano la facolta' per gli studenti di optare
per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati. 
  3. L'attivazione  dei  corsi  di  studio  di  cui  al  comma  2  e'
subordinata   all'inserimento   degli   stessi   nella   banca   dati
dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti
con apposito decreto ministeriale.