Art. 10. (Disposizioni in materia di trattamento di missione dei militari iscritti al ruolo d'onore richiamati o trattenuti in servizio) 1. Dopo l'articolo 2 della legge 27 febbraio 1989, n. 79, e' aggiunto il seguente: "Art 2-bis. - 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1, se comandato in missione isolata fuori dalla ordinaria sede di servizio e' esonerato, indipendentemente dal grado rivestito, dall'obbligo di apposizione sul certificato di viaggio dei visti di arrivo e di partenza. 2. L'amministrazione, nell'ambito delle risorse gia' previste in bilancio e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, puo' autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il raggiungimento della localita' di missione e per il rientro nella sede di servizio, dell'autovettura di proprieta', con rimborso delle spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali. 3. Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di cui al comma 2 e la normativa vigente in materia di trattamento di missione, al personale di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute: a) da parte dell'accompagnatore, spettante in relazione allo stato dell'handicap sofferto, per l'alloggiamento, se in albergo anche in camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio; b) per l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a quella spettante in relazione al grado rivestito, qualora quelli della categoria spettante non dispongano di strutture idonee in relazione allo stato di handicap sofferto; c) per gli spostamenti effettuati, per esigenze di servizio correlate allo svolgimento della missione, nella localita' di missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici".
Nota all'art. 10: - La legge 27 febbraio 1989, n. 79, recante «Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1989.