Art. 10.
         (Disposizioni in materia di trattamento di missione
          dei militari iscritti al ruolo d'onore richiamati
                      o trattenuti in servizio)
   1.  Dopo  l'articolo  2  della  legge  27 febbraio 1989, n. 79, e'
aggiunto il seguente:
   "Art  2-bis. - 1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio
ai  sensi  dell'articolo  1,  se  comandato in missione isolata fuori
dalla  ordinaria sede di servizio e' esonerato, indipendentemente dal
grado  rivestito,  dall'obbligo  di  apposizione  sul  certificato di
viaggio dei visti di arrivo e di partenza.
   2.  L'amministrazione,  nell'ambito delle risorse gia' previste in
bilancio  e  senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
puo'  autorizzare il personale di cui al comma 1 ad avvalersi, per il
raggiungimento  della  localita'  di  missione e per il rientro nella
sede  di servizio, dell'autovettura di proprieta', con rimborso delle
spese per il carburante e degli eventuali pedaggi autostradali.
   3.  Fermi restando il principio dell'invarianza della spesa di cui
al  comma  2  e  la  normativa  vigente  in materia di trattamento di
missione,  al personale di cui al comma 1 e' altresi' riconosciuto il
diritto al rimborso delle spese sostenute:
   a) da parte dell'accompagnatore, spettante in relazione allo stato
dell'handicap  sofferto,  per l'alloggiamento, se in albergo anche in
camera doppia, per i pasti e per le spese di viaggio;
   b)  per  l'alloggiamento in albergo anche di categoria superiore a
quella  spettante  in  relazione  al  grado rivestito, qualora quelli
della  categoria  spettante  non  dispongano  di  strutture idonee in
relazione allo stato di handicap sofferto;
   c)  per  gli  spostamenti  effettuati,  per  esigenze  di servizio
correlate   allo  svolgimento  della  missione,  nella  localita'  di
missione, anche con mezzi diversi da quelli pubblici".
 
          Nota all'art. 10:
              - La  legge  27 febbraio  1989,  n.  79, recante «Nuove
          norme  in  materia  di  permanenza in servizio dei militari
          iscritti  nel  ruolo  d'onore  decorati al valor militare o
          civile»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
          7 marzo 1989.