Art. 11 (Vantaggi di carriera) 1. All'articolo 66 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato. 4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato".
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dalla presente legge: «Art. 66 (Vantaggi di carriera). - 1. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito del superamento del Corso di Stato Maggiore, non sara' piu' concesso a partire dal Corso di Stato Maggiore che avra' inizio nell'anno 2001. Per gli ufficiali che frequenteranno il corso che avra' inizio nell'anno 1998, il predetto vantaggio di carriera sara' attribuito con le modalita' di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianita' non superiore a due anni. Per gli ufficiali che frequenteranno i corsi che avranno inizio negli anni 1999 e 2000, il predetto vantaggio di carriera sara' attribuito con le modalita' di cui alla citata tabella e nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione di anzianita' non superiore a un anno. 2. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadri I e II, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, conseguibile a seguito della frequenza del Corso Superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, non sara' piu' concesso a partire dal Corso che avra' inizio nell'anno 1999. 3. Il vantaggio di carriera di cui alla tabella n. 4, quadro IV, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, previsto per gli ufficiali medici che conseguono una delle specializzazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, e successive modificazioni, non sara' piu' concesso a partire dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999. 4. A partire dal corso superiore di Stato Maggiore o dell'equipollente Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze, che avra' inizio nell'anno 1999 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 1976, n. 192. 4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato. 4-ter. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976, n. 192, nel testo vigente alla data di conclusione del corso a suo tempo non frequentato.».