Art. 11
                       (Vantaggi di carriera)
   1.  All'articolo  66  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490,  e  successive  modificazioni,  dopo il comma 4, sono aggiunti i
seguenti:
   "4-bis. A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998,
agli  ufficiali  che,  per  comprovate  ragioni  di  servizio  o  per
infermita'  dipendente  da causa di servizio, abbiano frequentato con
ritardo  il  corso  di  Stato  Maggiore,  si  applicano i vantaggi di
carriera  di  cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12
novembre  1955,  n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976,
n.  192,  nel  testo vigente alla data di conclusione del corso a suo
tempo non frequentato.
   4-ter.  A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999,
agli  ufficiali  che,  previo  superamento  dell'apposito concorso di
ammissione,  per  comprovate  ragioni  di  servizio  o per infermita'
dipendente  da  causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il
corso  superiore  di  Stato  Maggiore,  si  applicano  i  vantaggi di
carriera  di  cui al quadro II della tabella 4 allegata alla legge 12
novembre  1955,  n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976,
n.  192,  nel  testo vigente alla data di conclusione del corso a suo
tempo non frequentato".
 
          Nota all'art. 11:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 66 del citato decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  66 (Vantaggi  di carriera). - 1. Il vantaggio di
          carriera  di  cui alla tabella n. 4, quadro II, della legge
          12 novembre  1955,  n.  1137,  e  successive modificazioni,
          conseguibile  a  seguito del superamento del Corso di Stato
          Maggiore,  non  sara'  piu' concesso a partire dal Corso di
          Stato  Maggiore  che  avra'  inizio nell'anno 2001. Per gli
          ufficiali  che  frequenteranno  il  corso  che avra' inizio
          nell'anno  1998,  il  predetto  vantaggio di carriera sara'
          attribuito  con  le  modalita' di cui alla citata tabella e
          nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione
          di  anzianita'  non superiore a due anni. Per gli ufficiali
          che  frequenteranno  i  corsi che avranno inizio negli anni
          1999  e  2000,  il  predetto  vantaggio  di  carriera sara'
          attribuito  con  le  modalita' di cui alla citata tabella e
          nella misura massima corrispondente ad una rideterminazione
          di anzianita' non superiore a un anno.
              2. Il  vantaggio  di carriera di cui alla tabella n. 4,
          quadri I  e  II,  della  legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
          successive  modificazioni,  conseguibile  a  seguito  della
          frequenza   del   Corso   Superiore  di  Stato  Maggiore  o
          dell'equipollente   Corso   Superiore   di  Stato  Maggiore
          Interforze, non sara' piu' concesso a partire dal Corso che
          avra' inizio nell'anno 1999.
              3. Il  vantaggio  di carriera di cui alla tabella n. 4,
          quadro  IV,  della  legge  12 novembre  1955,  n.  1137,  e
          successive modificazioni, previsto per gli ufficiali medici
          che conseguono una delle specializzazioni di cui al decreto
          del   Presidente   della   Repubblica  5 dicembre  1978,  e
          successive modificazioni, non sara' piu' concesso a partire
          dai corsi che avranno inizio nell'anno 1999.
              4. A  partire  dal  corso superiore di Stato Maggiore o
          dell'equipollente   Corso   Superiore   di  Stato  Maggiore
          Interforze,   che   avra'  inizio  nell'anno  1999  non  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui agli articoli 6, 7 e 8
          della legge 28 aprile 1976, n. 192.
              4-bis. A  partire  dai  corsi  che  hanno  avuto inizio
          nell'anno  1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni
          di  servizio  o  per  infermita'  dipendente  da  causa  di
          servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato
          Maggiore,  si  applicano  i  vantaggi di carriera di cui al
          quadro II  della  tabella 4 allegata alla legge 12 novembre
          1955,  n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976,
          n.  192,  nel  testo  vigente  alla data di conclusione del
          corso a suo tempo non frequentato.
              4-ter. A  partire  dai  corsi  che  hanno  avuto inizio
          nell'anno  1999,  agli  ufficiali  che,  previo superamento
          dell'apposito   concorso   di  ammissione,  per  comprovate
          ragioni di servizio o per infermita' dipendente da causa di
          servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato
          Maggiore,  si  applicano  i  vantaggi di carriera di cui al
          quadro II  della  tabella 4 allegata alla legge 12 novembre
          1955,  n. 1137, come sostituito dalla legge 28 aprile 1976,
          n.  192,  nel  testo  vigente  alla data di conclusione del
          corso a suo tempo non frequentato.».