Art. 12.
    (Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo
      normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria,
                 genio e trasmissioni dell'Esercito)
   1.  Alla  tabella  A  allegata  al decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  e  successive modificazioni, alla colonna "Esercito"
sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  prima  delle  parole:  "Tenente  generale"  sono  inserite  le
seguenti: "Generale di corpo d'armata";
   b)  prima  delle  parole:  "Maggiore  generale"  sono  inserite le
seguenti: "Generale di divisione";
   c)  prima  delle  parole:  "Brigadier  generale"  sono inserite le
seguenti: "Generale di brigata".
   2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre
1997,  n.  490,  le  parole: "Maggior Generale" sono sostituite dalle
seguenti:  "Generale  di divisione" e le parole: "Brigadier Generale"
sono sostituite dalle seguenti: "Generale di brigata".
   3.  All'articolo  12  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: "Maggior generali" sono sostituite dalle
seguenti: "Generali di divisione";
   b) al comma 3, le parole: "Tenenti Generali" e "tenenti generali",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Generali di corpo
d'armata".
 
          Nota all'art. 12:
              - Si  riporta  il  testo  della tabella A dell'art. 10,
          comma 1,  e  dell'art.  12, commi 1 e 3, del citato decreto
          legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificati dalla
          presente legge:
                                                           «Tabella A
                                                      Art. 1, comma 5
               SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI

                    ---->  Vedere tabella di pag. 37  <----

              «Art.       10 (Commissioni       di       avanzamento.
          Generalita). - 1. Esprimono   giudizi  sull'avanzamento  ad
          anzianita' e a scelta:
                a) le  commissioni  di  vertice  nei  riguardi  degli
          ufficiali  aventi  grado  di  Generale di divisione e gradi
          corrispondenti;
                b) le   commissioni   superiori  di  avanzamento  nei
          riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello
          a Generale di brigata e gradi corrispondenti;
                c) le   commissioni   ordinarie  di  avanzamento  nei
          riguardi  degli  ufficiali  in  servizio  permanente aventi
          grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
                d) i   superiori  gerarchici  per  gli  ufficiali  di
          complemento.».
              «Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori
          di  avanzamento). - 1. Per  la  valutazione dei Generali di
          divisione  e  gradi  corrispondenti  e'  costituita  presso
          ciascuna  Forza  Armata  una  Commissione di Vertice di cui
          fanno  parte  i medesimi membri della Commissione superiore
          d'avanzamento.
              2. (Omissis).
              3. La     commissione    superiore    di    avanzamento
          dell'Esercito e' composta:
                a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
                b) dai  Generali  di  corpo d'armata che ricoprano le
          cariche  di  Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed
          ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito;
                c) dai  due  Generali  di  corpo  d'armata  del ruolo
          normale  delle  Armi  di fanteria, cavalleria, artiglieria,
          genio,  trasmissioni  piu'  anziani  in  ruolo  che abbiano
          espletato  o  stiano  espletando le funzioni del grado, che
          non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di
          comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del
          Corpo  degli  ingegneri,  nonche'  dal  Sottocapo  di Stato
          Maggiore  dell'Esercito  ove  non compreso nei tre suddetti
          Generali di corpo d'armata;
                d) dall'Ufficiale  Generale  piu'  elevato in grado e
          piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare
          ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
                e) dall'ufficiale   piu'  elevato  in  grado  e  piu'
          anziano  dell'Arma  dei  trasporti e dei materiali, ove non
          ricopra  l'incarico  di  Ispettore  Logistico,  qualora  si
          tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».