Art. 12. (Ridenominazione dei gradi degli ufficiali generali del ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni dell'Esercito) 1. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, alla colonna "Esercito" sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima delle parole: "Tenente generale" sono inserite le seguenti: "Generale di corpo d'armata"; b) prima delle parole: "Maggiore generale" sono inserite le seguenti: "Generale di divisione"; c) prima delle parole: "Brigadier generale" sono inserite le seguenti: "Generale di brigata". 2. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "Maggior Generale" sono sostituite dalle seguenti: "Generale di divisione" e le parole: "Brigadier Generale" sono sostituite dalle seguenti: "Generale di brigata". 3. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "Maggior generali" sono sostituite dalle seguenti: "Generali di divisione"; b) al comma 3, le parole: "Tenenti Generali" e "tenenti generali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "Generali di corpo d'armata".
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo della tabella A dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 12, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificati dalla presente legge: «Tabella A Art. 1, comma 5 SUCCESSIONE GERARCHICA E CORRISPONDENZA DEI GRADI ----> Vedere tabella di pag. 37 <---- «Art. 10 (Commissioni di avanzamento. Generalita). - 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta: a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti; b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Generale di brigata e gradi corrispondenti; c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento.». «Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento). - 1. Per la valutazione dei Generali di divisione e gradi corrispondenti e' costituita presso ciascuna Forza Armata una Commissione di Vertice di cui fanno parte i medesimi membri della Commissione superiore d'avanzamento. 2. (Omissis). 3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; b) dai Generali di corpo d'armata che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito; c) dai due Generali di corpo d'armata del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti Generali di corpo d'armata; d) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».