Art. 13.
      (Sostituzione dei quadri I, II, III, IV, V, VI, VII e IX
           della tabella 1 allegata al decreto legislativo
                      30 dicembre 1997, n. 490)
   1.  I  quadri  I,  II,  III,  IV,  V, VI, VII e IX della tabella 1
allegata   al  decreto  legislativo  30  dicembre  1997,  n.  490,  e
successive  modificazioni,  sono  sostituiti dai rispettivi quadri di
cui all'allegato A alla presente legge.