Art. 2. (Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito) 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, lettera b), le parole: "che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza generale nell'ambito dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti: "che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale"; b) al comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli ingegneri" sono soppresse e le parole: "ove non compreso nei 3 suddetti" sono sostituite dalle seguenti: "ove non compreso nei 2 suddetti".
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del citato d.lgs. n. 490 del 1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori di avanzamento). - 1-2. (Omissis). 3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; b) dai Tenenti Generali che siano preposti al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo, logistico, scolastico, addestrativo e territoriale; c) dai due tenenti generali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei 2 suddetti Tenenti Generali; d) dall'Ufficiale Generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di Ispettore Logistico, qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».