Art. 2.
         (Commissione superiore d'avanzamento dell'Esercito)
   1.  All'articolo  12  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
   a) al comma 3, lettera b), le parole: "che ricoprano le cariche di
Comandante delle Forze Operative Terrestri, ed ispettori a competenza
generale  nell'ambito  dell'Esercito" sono sostituite dalle seguenti:
"che  siano  preposti  al comando di Alti Comandi ovvero Ispettorati,
nei   settori   operativo,   logistico,  scolastico,  addestrativo  e
territoriale";
   b)  al  comma 3, lettera c), le parole: "o di Capo del Corpo degli
ingegneri"  sono  soppresse  e  le  parole:  "ove  non compreso nei 3
suddetti"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "ove non compreso nei 2
suddetti".
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del citato
          d.lgs.  n.  490  del  1997,  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 12 (Commissioni di Vertice. Commissioni superiori
          di avanzamento). - 1-2. (Omissis).
              3. La     commissione    superiore    di    avanzamento
          dell'Esercito e' composta:
                a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
                b) dai Tenenti Generali che siano preposti al comando
          di  Alti Comandi ovvero Ispettorati, nei settori operativo,
          logistico, scolastico, addestrativo e territoriale;
                c) dai  due  tenenti generali del ruolo normale delle
          Armi   di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio,
          trasmissioni  piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o
          stiano  espletando le funzioni del grado, che non ricoprano
          le  cariche  di  cui alla lettera b) o quella di comandante
          generale  dell'Arma  dei carabinieri, nonche' dal Sottocapo
          di  Stato  Maggiore  dell'Esercito  ove  non compreso nei 2
          suddetti Tenenti Generali;
                d) dall'Ufficiale  Generale  piu'  elevato in grado e
          piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare
          ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
                e) dall'ufficiale   piu'  elevato  in  grado  e  piu'
          anziano  dell'Arma  dei  trasporti e dei materiali, ove non
          ricopra  l'incarico  di  Ispettore  Logistico,  qualora  si
          tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma.».