Art. 5. (Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio) 1. L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e' sostituito dal seguente: "Art. 34. - 1. Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti".
Note all'art. 5: - La legge 20 settembre 1980, n. 574, recante «Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», e' pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 24 settembre 1980. - La legge 22 luglio 1971, n. 536, recante «Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 6 agosto 1971.