Art. 6. (Aspettativa per riduzione dei quadri) 1. All'articolo 58, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2005," sono soppresse. 2. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, le parole: "Fino al 31 dicembre 2007," sono soppresse. 3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o a domanda, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224". 4. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: "6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa ed il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita' degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. 6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali". 5. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, le parole: "al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri" sono sostituite dalle seguenti: ", fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale".
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 58, comma 12, del d.lgs. n. 490/1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 58 (Disposizioni varie). - 1.-11. (Omissis). 12. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.». - Si riporta il testo dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001, come modificato dalla presente legge: «Art. 49 (Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri). - 1. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'art. 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Ausiliaria). - 1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell'art. 43, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224.». - Si riporta il testo dell'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza), pubblicata nella Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1986, come modificato dalla presente legge: «Art. 43. - 1. Gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' per essi stabilito dalle vigenti norme sullo stato giuridico. 2. Agli stessi competono al 95 per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio. Agli stessi ufficiali competono, altresi', l'indennita' integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere. 3. Agli ufficiali che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita che agli stessi sarebbero spettati qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio; b) le indennita' di cui agli articoli 67, come modificato dal successivo art. 44, e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113; c) i benefici di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 luglio 1971, n. 536, all'atto della cessazione dal servizio, sempre che risultino valutati e giudicati idonei. 4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso ad essi competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico, le indennita' e i benefici di cui al precedente comma 3 e per essi non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, gia' sostituito dalla legge 25 maggio 1962, n. 417, e ulteriormente modificato dall'art. 44 della presente legge. 5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno facolta', in relazione alle esigenze di servizio, di disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali che ne facciano domanda e si trovino a non piu' di quattro anni dal limite di eta'. Ai predetti ufficiali si applicano le norme di cui al secondo periodo del precedente comma 4. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma sono equiparate a tutti gli effetti a quelle per il raggiungimento dei limiti di eta'. 6. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri. Ad essi si applicano le norme di cui agli articoli 50 e 55 della legge 10 aprile 1954, n. 113. 6-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione a motivate esigenze di servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza hanno facolta' di richiamare a domanda, previa disponibilita' degli interessati, gli ufficiali in servizio permanente collocati in aspettativa per riduzione di quadri in applicazione dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni. 6-ter. Gli ufficiali richiamati ai sensi del comma 6-bis mantengono il trattamento economico di cui al comma 2. 6-quater. I commi 6-bis e 6-ter non si applicano nei confronti degli ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli normali. 7. Gli ufficiali collocati in ausiliaria ai sensi dei precedenti commi 4 e 5 possono essere richiamati in servizio solo in caso di mobilitazione. 8. Gli ufficiali transitati nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento.». - Si riporta il testo dell'art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 298/2000, come modificato dalla presente legge: «Art. 35 (Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri). - 1. (Omissis). 2. Il comma 9 dell'art. 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica, fino all'anno 2009, ai ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e, dal 2010, al solo ruolo normale.».