Art. 8. (Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298) 1. All'articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008, dopo le parole: "i colonnelli" sono inserite le seguenti: "gia' valutati e quelli".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dalla presente legge: «Art. 31 (Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento). - 1.-3. (Omissis). 4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a)-b) (omissis); c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: 2001: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1996; 2002: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1997; 2003: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1998; 2004: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1999; 2005: i colonnelli gia' valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000; 2006: i colonnelli gia' valutati e quelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000; 2007: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002; 2008: i colonnelli gia' valutati e quelli compresi nella prima meta' della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1° luglio 2002.».