Art. 8.
                (Modifica all'articolo 31 del decreto
                 legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
   1. All'articolo 31, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 5
ottobre  2000,  n. 298, in corrispondenza dei capoversi relativi agli
anni  2005,  2006,  2007  e 2008, dopo le parole: "i colonnelli" sono
inserite le seguenti: "gia' valutati e quelli".
 
          Nota all'art. 8:
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   31,  comma 4,
          lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.    31 (Disciplina    del    regime    transitorio
          dell'avanzamento). - 1.-3. (Omissis).
              4. Al  fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo
          ed   il   graduale  raggiungimento  delle  nuove  dotazioni
          organiche,  le  aliquote  di valutazione del ruolo normale,
          nel  periodo  transitorio,  sono fissate secondo i seguenti
          criteri:
                a)-b) (omissis);
                c) per  l'avanzamento al grado di generale di brigata
          sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:
                  2001:   i   colonnelli   con  anzianita'  uguale  o
          anteriore al 31 dicembre 1996;
                  2002:   i   colonnelli   con  anzianita'  uguale  o
          anteriore al 31 dicembre 1997;
                  2003:   i   colonnelli   con  anzianita'  uguale  o
          anteriore al 31 dicembre 1998;
                  2004:   i   colonnelli   con  anzianita'  uguale  o
          anteriore al 31 dicembre 1999;
                  2005:  i  colonnelli  gia'  valutati  e  quelli non
          ancora   valutati  aventi  anzianita'  di  grado  uguale  o
          anteriore al 30 settembre 2000;
                  2006:  i  colonnelli  gia'  valutati  e  quelli non
          ancora   valutati  aventi  anzianita'  di  grado  uguale  o
          anteriore al 31 dicembre 2000;
                  2007:  i colonnelli gia' valutati e quelli compresi
          nel  primo  terzo  della  somma  dei  colonnelli non ancora
          valutati  aventi  anzianita' di grado uguale o anteriore al
          1° luglio 2002;
                  2008:  i colonnelli gia' valutati e quelli compresi
          nella  prima  meta'  della  somma dei colonnelli non ancora
          valutati  aventi  anzianita' di grado uguale o anteriore al
          1° luglio 2002.».