Art. 9.
               (Modifiche all'articolo 33 del decreto
                 legislativo 5 ottobre 2000, n. 298)
   1. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
   "4-bis.   Per   gli   ufficiali  immessi  nel  ruolo  speciale  in
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della
legge  31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in
aliquota   di  valutazione  per  l'avanzamento  al  grado  superiore,
dall'effettuazione del previsto periodo di comando".
 
          Nota all'art. 9:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 33 del citato decreto
          legislativo  5 ottobre  2000, n. 298, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  33 (Norme  varie). - 1. Gli  ufficiali del ruolo
          normale  hanno  la precedenza al comando sugli ufficiali di
          tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono
          incarichi   validi   ai   fini  dell'avanzamento  al  grado
          superiore,   anche   oltre  i  periodi  minimi  di  comando
          richiesti ai fini della valutazione.
              2. Agli   ufficiali   dei  ruoli  normale,  speciale  e
          tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le
          leggi  in  vigore  in  materia  di  reclutamento,  stato ed
          avanzamento   degli   ufficiali   dell'Esercito   ove   non
          diversamente disposto dal presente decreto.
              3. I  concorsi  gia'  banditi  alla  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  per  l'ammissione  al corso
          dell'Arma  dei carabinieri dell'Accademia militare e per il
          reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono
          regolarmente espletati secondo la pregressa normativa.
              4. Per  gli  Ufficiali  gia'  appartenenti  al ruolo ad
          esaurimento    in   servizio   permanente   ed   al   ruolo
          tecnico-operativo   transitati   nel   ruolo   speciale  in
          applicazione  delle  disposizioni  del  presente decreto si
          prescinde,   ai   fini   dell'inclusione   in  aliquota  di
          valutazione   per   l'avanzamento   al   grado   superiore,
          dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
              4-bis. Per  gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in
          applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3,
          della  legge  31 marzo  2000,  n. 78, si prescinde, ai fini
          dell'inclusione    in    aliquota    di   valutazione   per
          l'avanzamento  al  grado  superiore, dall'effettuazione del
          previsto periodo di comando.
              5. Nell'esercizio    delle   funzioni   proprie   della
          specialita'   di  appartenenza,  gli  ufficiali  del  ruolo
          tecnico-logistico  hanno le medesime attribuzioni, facolta'
          e  competenze  riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti
          vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate
          costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.
              6. In  relazione  alle esigenze di carattere sanitario,
          gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri,
          oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di
          ufficiali  medici  delle  Forze  armate,  hanno le seguenti
          attribuzioni:
                a) partecipano,    con    voto   deliberativo,   alle
          commissioni  medico  ospedaliere di prima e seconda istanza
          di  cui  gli  articoli 1  e 5 della legge 11 marzo 1926, n.
          416,  ed  all'art.  165  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  29 dicembre  1973,  n.  1092, allorche' vengano
          prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei
          carabinieri.  La  commissione medico ospedaliera chiamata a
          pronunciarsi   ai   fini  della  concessione  dei  benefici
          previsti  dalla  legge  13 agosto 1980, n. 466, dalla legge
          20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della
          Repubblica  28 luglio  1999,  n.  510,  nonche' dalla legge
          23 novembre  1998,  n.  407,  e'  integrata  anche  da  due
          ufficiali  medici  dell'Arma  dei  carabinieri nominati dal
          Comando  generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il
          relativo   procedimento  si  riferisca  ai  superstiti  del
          personale  dell'Arma  vittime  del dovere e in favore degli
          stessi   militari  che  abbiano  riportato  le  invalidita'
          indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere;
                b) partecipano,  con voto deliberativo, nel numero di
          due  ufficiali  superiori  con  funzioni di membro aggiunto
          alle  sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 11
          della  legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese
          in  esame  pratiche  relative  al  personale  dell'Arma dei
          carabinieri.
              7. Al  quarto  periodo  del  comma 12  dell'art. 40 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1997, n. 490, introdotto
          dal  decreto  legislativo  28 giugno  2000,  n.  216,  sono
          abrogate le parole: «Per l'Arma dei carabinieri e».