Art. 9. (Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298) 1. All'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando".
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, come modificato dalla presente legge: «Art. 33 (Norme varie). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione. 2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente decreto. 3. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la pregressa normativa. 4. Per gli Ufficiali gia' appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando. 4-bis. Per gli ufficiali immessi nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando. 5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni. 6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni: a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ed all'art. 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonche' dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidita' indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere; b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. 7. Al quarto periodo del comma 12 dell'art. 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: «Per l'Arma dei carabinieri e».