Art. 2.

Pubblicita'  a  mezzo  stampa  e  mediante  i  servizi della societa'
                          dell'informazione

  1.  Ferma  restando la disposizione di cui all'articolo unico della
legge  10  aprile  1962,  n.  165,  e' vietata la pubblicita' a mezzo
stampa  e  mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di
cui al comma 2.
  2.  La  pubblicita'  a  mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni
stampate,   e'  consentita  soltanto  nelle  pubblicazioni  destinate
esclusivamente  ai  professionisti  del commercio del tabacco e nelle
pubblicazioni  stampate  ed  edite  in  Paesi  non  appartenenti alla
Comunita'  europea, che non siano principalmente destinate al mercato
comunitario.
  3.   E'   vietata   la   pubblicita'  nei  servizi  della  societa'
dell'informazione.
 
          Nota all'art. 2:
              -  Il  testo  dell'articolo  unico  della  citata legge
          10 aprile 1962, n. 165, e' il seguente:
              «Articolo   unico  -  La  propaganda  pubblicitaria  di
          qualsiasi   prodotto  da  fumo,  nazionale  od  estero,  e'
          vietata.
              Chi  trasgredisce  al  divieto  previsto dal precedente
          comma  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa da lire 5
          milioni a lire 50 milioni.
              I  proventi  delle  sanzioni  amministrative,  compresi
          quelli  derivanti  dal pagamento in misura ridotta previsto
          dall'art.  16  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, sono
          devoluti  ad un apposito capitolo dello stato di previsione
          della   spesa   del  Ministero  della  sanita'  per  essere
          destinati   all'informazione  ed  all'educazione  sanitaria
          nonche'  a  studi  e  ricerche finalizzati alla prevenzione
          della patologia da fumo.
              Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».