Art. 2. Pubblicita' a mezzo stampa e mediante i servizi della societa' dell'informazione 1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, e' vietata la pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2. 2. La pubblicita' a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e' consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunita' europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario. 3. E' vietata la pubblicita' nei servizi della societa' dell'informazione.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'articolo unico della citata legge 10 aprile 1962, n. 165, e' il seguente: «Articolo unico - La propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, nazionale od estero, e' vietata. Chi trasgredisce al divieto previsto dal precedente comma e' soggetto alla sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per essere destinati all'informazione ed all'educazione sanitaria nonche' a studi e ricerche finalizzati alla prevenzione della patologia da fumo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».