Art. 3.

                       Pubblicita' radiofonica

  1.  E' vietata la pubblicita' radiofonica a favore dei prodotti del
tabacco.
  2.  I  programmi  radiofonici  non  possono essere sponsorizzati da
persone  fisiche  o  giuridiche  la cui principale attivita' consista
nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.