Art. 4
              Sponsorizzazione di eventi e di attivita'

  1.  La  sponsorizzazione  di un evento o di un'attivita' e' vietata
qualora  gli  stessi  si  svolgano  contemporaneamente in piu' di uno
Stato appartenente alla Comunita' europea ovvero il cui organizzatore
sia  costituito da piu' soggetti residenti in piu' di uno Stato della
Comunita'.
  2.  E'  vietata  altresi'  la sponsorizzazione di un evento che per
quanto  attiene  la  sua  organizzazione produca direttamente effetti
transfrontalieri.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 non si applicano alla
sponsorizzazione  di  un  evento,  o  di  attivita' praticate nel suo
ambito,  quando  questo si svolge esclusivamente nel territorio dello
Stato.
  4. E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel
contesto  della  sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2,
che  abbia  lo  scopo  o l'effetto diretto od indiretto di promuovere
tali prodotti.