Art. 4 Sponsorizzazione di eventi e di attivita' 1. La sponsorizzazione di un evento o di un'attivita' e' vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in piu' di uno Stato appartenente alla Comunita' europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da piu' soggetti residenti in piu' di uno Stato della Comunita'. 2. E' vietata altresi' la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attivita' praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato. 4. E' vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l'effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.