Art. 5.

                              Sanzioni

  1. Chiunque effettua pubblicita' a mezzo stampa o nei servizi della
societa'   dell'informazione  in  violazione  dei  divieti  stabiliti
all'articolo  2  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa da euro
2.582,25 a euro 25.822,80.
  2.  Alla  stessa sanzione e' soggetto chiunque effettui pubblicita'
radiofonica   vietata   ai   sensi   dell'articolo   3   ovvero,   la
sponsorizzazione   vietata   degli   eventi   od   attivita'  di  cui
all'articolo 4, commi 1 e 2.