Art. 5. Sanzioni 1. Chiunque effettua pubblicita' a mezzo stampa o nei servizi della societa' dell'informazione in violazione dei divieti stabiliti all'articolo 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80. 2. Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque effettui pubblicita' radiofonica vietata ai sensi dell'articolo 3 ovvero, la sponsorizzazione vietata degli eventi od attivita' di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.