art. 1 (commi 101-200)
  101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non  si  applicano  al
comparto scuola, alle universita' nonche' agli ordini ed  ai  collegi
professionali e relativi consigli e federazioni. 
  102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  non  ricomprese  nell'elenco   i
allegato alla  presente  legge,  adeguano  le  proprie  politiche  di
reclutamento di personale al principio del contenimento  della  spesa
in coerenza con  gli  obiettivi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica. A  tal  fine,  secondo  modalita'  indicate  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  gli
organi  competenti  ad  adottare  gli  atti  di  programmazione   dei
fabbisogni  di  personale  trasmettono  annualmente   alle   predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi. 
  103.  A  decorrere  dall'anno  2008,  le  amministrazioni  di   cui
all'articolo 1, comma 2, e all'articolo  70,  comma  4,  del  decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
possono, previo esperimento delle procedure di mobilita',  effettuare
assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle cessazioni  dal
servizio verificatesi nell'anno precedente. 
  104. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia  autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e  provinciali,  gli
enti pubblici non economici e  gli  enti  di  ricerca,  con  organico
superiore alle 200 unita', l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'
subordinato all'emanazione di apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze". 
  105. A decorrere dall'anno 2005, le universita' adottano  programmi
triennali  del  fabbisogno  di  personale  docente,   ricercatore   e
tecnico-amministrativo, a tempo determinato e  indeterminato,  tenuto
conto delle risorse a tal fine stanziate nei  rispettivi  bilanci.  I
programmi    sono    valutati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le
risorse  stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,   fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente. 
  106.  Per  il  funzionamento  del  Dipartimento  nazionale  per  le
politiche antidroga e' autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2005. 
  107. Per le regioni, le autonomie locali e gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione  dei  commi
da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per  gli
anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai  bilanci  degli  enti  ai
fini del miglioramento dei relativi saldi. 
  108. E' stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di  euro
per il finanziamento delle attivita' inerenti alla  programmazione  e
realizzazione  del  sistema   integrato   di   trasporto   denominato
"Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della
logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
2 marzo 2001,  attuato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per il tramite della societa' Rete autostrade  mediterranee
Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa. 
  109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti
di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali  non  muniti  di
partita IVA sono tenuti ad emettere auto-fattura con le  modalita'  e
nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni.  In
deroga  all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono
l'indicazione nell'autofattura delle generalita' del cedente  e  sono
tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi
dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini  di  legge.  La
cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od
occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo  contabile.  I
cessionari sono obbligati a comunicare annualmente  alle  regioni  di
appartenenza  la  quantita'  del  prodotto  commercializzato   e   la
provenienza territoriale dello stesso, sulla  base  delle  risultanze
contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della
vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella  di
commercializzazione. 
  110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della  domanda  di
abitazioni, con particolare riferimento alle  aree  metropolitane  ad
alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilita'  del  personale
dipendente da amministrazioni dello Stato, e' consentita la  modifica
in  aumento  del  limite  numerico  degli   alloggi   da   realizzare
nell'ambito  di  programmi  straordinari  di  edilizia   residenziale
pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24  dicembre
2003, n. 350, da concedere in locazione o in  godimento  ai  medesimi
dipendenti, fermo restando il limite  volumetrico  complessivo  degli
interventi oggetto dei programmi stessi. 
  111. Allo scopo di favorire l'accesso  delle  giovani  coppie  alla
prima casa di abitazione, e' istituito, per l'anno  2005,  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  il  sostegno
finanziario  all'acquisto  di  unita'  immobiliari  da   adibire   ad
abitazione  principale  in  regime  di  edilizia   convenzionata   da
cooperative edilizie, aziende territoriali di  edilizia  residenziale
pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria  del  predetto
fondo per l'anno 2005 e' fissata in 10 milioni di euro.  Con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita', sono
fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione  dei
benefici di cui al presente comma. 
  112.  Il  contributo  statale  annuo  a  favore  della  Federazione
nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo  3,  comma
3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, e' aumentato a  decorrere  dal
2005 di euro 350.000. 
  113.  Il  contributo  statale  annuo  a  favore   dell'Associazione
nazionale vittime civili di guerra e' aumentato a decorrere dall'anno
2005 di euro 250.000. 
  114. All'articolo 2, comma 31, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, le  parole:  "legalmente  riconosciute"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "legalmente costituite". 
  115.  Nell'ambito  delle  risorse   preordinate   sul   Fondo   per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sono  determinati  i  criteri  e  le   modalita'   per   la
destinazione dell'importo aggiuntivo di 2  milioni  di  euro  per  il
2005, per il finanziamento degli interventi di cui  all'articolo  80,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
  116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui  agli  articoli  1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, possono  avvalersi  di  personale  a
tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo  108
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite della spesa media  annua  sostenuta  per  le
stesse finalita' nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale  a
tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale  dello  Stato
nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985,  n.  124,
non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale  nell'anno
2004.  Le  limitazioni  di  cui  al  presente   comma   non   trovano
applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale. Le medesime  limitazioni  non  trovano  altresi'
applicazione nei confronti delle regioni e  delle  autonomie  locali.
Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le  regole
del patto di stabilita' interno non possono avvalersi di personale  a
tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa. Per il  comparto  scuola  e
per quello delle istituzioni di alta  formazione  e  specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
di settore. 
  117. I Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio  sono  autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad  avvalersi
fino  al  31  dicembre  2005  del  personale  utilizzato   ai   sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni. 
  118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati   dagli   organi   della
magistratura amministrativa nonche' i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato  stipulati  dall'INPS,  dall'INPDAP  e  dall'INAIL   gia'
prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio  2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186, i cui oneri continuano ad essere  posti  a  carico  dei  bilanci
degli enti predetti. 
  119. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici (APAT) puo'  continuare  ad  avvalersi,  sino  al  31
dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto
a  tempo  determinato  o  con  convenzione  o  con  altra  forma   di
flessibilita'  e  di  collaborazione  nel  limite  massimo  di  spesa
complessivamente stanziata per lo  stesso  personale  nell'anno  2004
dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul
bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione (CNIPA) e' autorizzato a prorogare, fino  al
31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto  a
tempo determinato  in  servizio  nell'anno  2004.  I  relativi  oneri
continuano a fare carico sul bilancio del Centro. 
  120. Al fine di consentire il completamento e  l'aggiornamento  dei
dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti  all'estero,
i  rapporti  di  impiego  a  tempo  determinato  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono
proseguire nell'anno 2005 fino al completamento  dell'ultimo  rinnovo
semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
maggio 2003, n. 122. 
  121. Le procedure di conversione in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  dei  contratti  di  formazione   e   lavoro   di   cui
all'articolo 3, comma 63, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione  di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati  con
il personale interessato  alla  predetta  conversione  sono  comunque
prorogati al 31 dicembre 2005. 
  122. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto  superiore
di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza
del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia  per
i servizi sanitari regionali, l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  gli
Istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  l'Agenzia
spaziale italiana,  l'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e
l'ambiente,  il  CNIPA,  nonche'  per  le  universita'  e  le  scuole
superiori ad ordinamento  speciale,  sono  fatte  comunque  salve  le
assunzioni  a  tempo  determinato  e  la  stipula  di  contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti
di  ricerca  e  di  innovazione  tecnologica   ovvero   di   progetti
finalizzati al miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per  gli
studenti,  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci  di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento  degli  enti  o
del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'. 
  123. I comandi del personale della societa' Poste  italiane  Spa  e
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di  cui  dall'articolo
3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati  al
31 dicembre 2005. 
  124. Nulla e' dovuto a titolo di indennita' o trattamento economico
aggiuntivo  comunque  denominato  nei  confronti  del  personale   in
servizio  presso  enti  e   societa'   derivanti   da   processi   di
privatizzazione di amministrazioni pubbliche  esercenti  attivita'  e
servizi in regime di monopolio  e  gia'  proveniente  dalle  predette
amministrazioni  pubbliche  che  sia  trasferito  a  domanda  con  il
semplice consenso dell'ente o della societa'  e  dell'amministrazione
di  destinazione  presso  le   pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni. 
  125. All'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole:
"i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca,  compresi  quelli
dell'ENEA," sono soppresse. 
  126. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo  78,  comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata, per  l'anno
2005, la spesa di 375 milioni di euro. 
  127. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della
dotazione del personale docente in organico  di  diritto  non  potra'
superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di
diritto per l'anno scolastico 2004-2005. 
  128. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e'
impartito  dai  docenti  della  classe  in  possesso  dei   requisiti
richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di  istituto
sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono  essere  attivati
posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei
casi in cui non sia possibile coprire le ore di  insegnamento  con  i
docenti di classe  o  di  istituto.  Al  fine  di  realizzare  quanto
previsto dal presente comma, la cui applicazione  deve  garantire  il
recupero all'insegnamento sul posto  comune  di  non  meno  di  7.100
unita' per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono
attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di
formazione in servizio del personale docente, la  cui  partecipazione
e' obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti  per
l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adotta ogni  idonea  iniziativa  per
assicurare il conseguimento del predetto obiettivo. 
  129.  La  spesa  per  supplenze  brevi   del   personale   docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a
carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive, non puo' superare l'importo di 766 milioni  di  euro  per
l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno  2006.  Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  adotta
ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti. 
  130. Per l'attuazione del piano programmatico di  cui  all'articolo
1, comma 3, della legge 28 marzo  2003,  n.  53,  e'  autorizzata,  a
decorrere  dall'anno  2005,  l'ulteriore  spesa  complessiva  di  110
milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle  iscrizioni
e  generalizzazione  della  scuola   dell'infanzia,   iniziative   di
formazione  iniziale  e  continua  del   personale,   interventi   di
orientamento contro la dispersione scolastica  e  per  assicurare  la
realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione. 
  131.  Per  la  realizzazione  di  interventi  di  edilizia  e   per
l'acquisizione  di   attrezzature   didattiche   e   strumentali   di
particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui  all'articolo
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e'  autorizzata  a  decorrere
dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro. 
  132. Salvo diversa determinazione della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il  triennio
2005-2007 e' fatto divieto a tutte le  amministrazioni  pubbliche  di
cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto  legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  di  adottare
provvedimenti per l'estensione di  decisioni  giurisdizionali  aventi
forza di giudicato, o comunque  divenute  esecutive,  in  materia  di
personale delle amministrazioni pubbliche. 
  133. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza  di  controversie
relative al rapporti  di  lavoro  dalla  cui  soccombenza  potrebbero
derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il  numero
dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per
gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  d'intesa  con  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'  intervenire   nel
processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile". 
  134. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e' inserito il seguente: 
"Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle  controversie  relative  ai
rapporti di lavoro). - 1. L'ARAN puo' intervenire nei giudizi innanzi
al giudice ordinario, in funzione di giudice del  lavoro,  aventi  ad
oggetto  le  controversie  relative  ai  rapporti  di   lavoro   alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui  agli  articoli  1,
comma  2,  e  70,  comma  4,  al  fine  di  garantire   la   corretta
interpretazione e l'uniforme applicazione dei  contratti  collettivi.
Per le controversie relative al  personale  di  cui  all'articolo  3,
derivanti dalle specifiche discipline  ordinamentali  e  retributive,
l'intervento  in  giudizio  puo'  essere  assicurato  attraverso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze". 
  135. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
  136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri  finanziari  per
le   amministrazioni   pubbliche,   puo'   sempre   essere   disposto
l'annullamento   di   ufficio   di    provvedimenti    amministrativi
illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in  corso.
L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti  su
rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni
i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e
comunque non puo' essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di
efficacia del provvedimento, anche  se  la  relativa  esecuzione  sia
perdurante. 
  137. Al testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
pignoramento e la cessione degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di comunicazione
o di trasporto"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  le  aziende
private"; 
    b) la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente: "Della
cessione degli stipendi e  salari  dei  dipendenti  dello  Stato  non
garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati  non  dipendenti
dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati"; 
    c) l'articolo 34 e' abrogato; 
    d) al primo comma  dell'articolo  54  le  parole:  "a  norma  del
presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del  titolo
II e del presente titolo". 
  138. L'articolo 47 del testo unico delle  norme  sulle  prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello  Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
n. 1032, e' abrogato. 
  139. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2005: 
    a) in 532,37  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello   spettacolo
(ENPALS); 
    b) in 131,55  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
  140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2005
in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di  cui  al  comma  139,
lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 139, lettera b). 
  141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 139, lettera a), della somma di  1.059,08  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,36
milioni  di  euro  e  di  54,78  milioni  di  euro   di   pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
  142. Il termine concernente i contributi previdenziali  e  i  premi
assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle
province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30  giugno  2005
dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e'
prorogato al 30 giugno 2006. 
  143.  Ai  fini  della  copertura  dei  maggiori   oneri   derivanti
dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per  un
importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate: 
    a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  a
titolo di anticipazione sul  fabbisogno  finanziario  delle  gestioni
previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei
bilanci  consuntivi  per  le  esigenze   delle   predette   gestioni,
evidenziate  nella  contabilita'  del  predetto  Istituto  ai   sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998,  per
un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro; 
    b) le somme che risultano, sulla  base  del  bilancio  consuntivo
dell'anno  2003,  trasferite  alla  predetta  gestione  dell'INPS  in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni  e  provvidenze  varie,
ivi comprese le somme trasferite in eccedenza  per  il  finanziamento
degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23  dicembre
1999, n. 488, e fatto salvo  quanto  previsto  dal  decreto-legge  14
aprile 2003, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
giugno 2003, n. 133, per  un  ammontare  complessivo  pari  a  307,51
milioni di euro; 
    c)  le  risorse  trasferite  all'INPS  e  accantonate  presso  la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo  dell'anno
2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per  i  seguenti
scopi: 
      1)  finanziamento   delle   prestazioni   economiche   per   la
tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della  citata  legge  n.
448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98  milioni  di
euro; 
      2) finanziamento degli oneri per  pensionamenti  anticipati  di
cui  all'articolo  8  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,  e
all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare
complessivo pari a 457,71 milioni di euro; 
      3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai  portatori  di
handicap grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.  151,  e  successive  modificazioni,   per   un   ammontare
complessivo pari a 300,66 milioni di euro; 
      4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di  integrazione
salariale straordinaria previsti  da  disposizioni  diverse,  per  un
ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro. 
  144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui
al comma 143 sulle gestioni dell'INPS interessate e' definito con  la
procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri  a  carico  della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326  milioni
di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro  a  decorrere  dal
2005: 
    a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un  importo  complessivo
di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da: 
      1) i minori oneri accertati  nell'attuazione  dell'articolo  38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  concernente  incremento  delle
pensioni  in  favore  di  soggetti  disagiati,   per   un   ammontare
complessivo pari a 245 milioni di euro; 
      2) i minori oneri accertati  nell'attuazione  dell'articolo  3,
comma  14,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,   concernente
prestazioni  economiche  per  la  tubercolosi,   per   un   ammontare
complessivo pari a 70 milioni di euro; 
      3)  i  minori  oneri  accertati  nell'attuazione  del  comma  5
dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 151 del 2001 e  del  comma  3  dell'articolo  80  della  legge  23
dicembre 2000, n.  388,  concernenti  rispettivamente  assistenza  ai
portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in  favore  di
sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni
di euro; 
      4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalla legge 31 dicembre 1991,  n.  415,  e  dalla  legge  23
dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento  della  gestione  di  cui
all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.   88,   accertati
nell'attuazione delle norme in materia di  pensionamenti  anticipati,
per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro; 
    b)  a  decorrere  dall'anno  2005,  sono  utilizzate  le  risorse
derivanti da: 
      1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo
pari a 245 milioni di euro; 
      2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo
3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per  un  ammontare
complessivo pari a 277 milioni di euro; 
      3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e  23  dicembre
1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati  nell'attuazione  delle
norme in  materia  di  pensionamenti  anticipati,  per  un  ammontare
complessivo pari a 305 milioni di euro. 
  146. Per le imprese industriali che svolgono  attivita'  produttiva
di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio,
a favore di imprese operanti nel settore automobilistico,  i  periodi
di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non
vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo  di
utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo  6
della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di  1.100  unita'
annue. 
  147. La disciplina dell'importo  massimo  di  cui  all'articolo  1,
secondo comma, della legge 13  agosto  1980,  n.  427,  e  successive
modificazioni,  estesa  ai  trattamenti  ordinari  di  disoccupazione
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1994,  n.  451,
trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione
aventi decorrenza dal 1 gennaio 2006. 
  148. A decorrere dal 1 gennaio 2005, nell'ambito  del  processo  di
armonizzazione al regime generale e' abrogato l'allegato B  al  regio
decreto  8  gennaio  1931,  n.  148,  e   i   trattamenti   economici
previdenziali di malattia, riferiti al lavoratori addetti ai pubblici
servizi di  trasporto  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del
citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalita' e  i
limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti
economici previdenziali di  malattia  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
spettanti ai lavoratori del settore  industria,  o  comunque  diversi
dagli stessi, previsti ed applicati alla predetta data ai  sensi  del
citato  allegato  B  e  degli  accordi   collettivi   nazionali   che
stabilivano a carico delle disciolte Casse  di  soccorso  particolari
prestazioni, trasferite dal 1 gennaio 1980 all'INPS  ai  sensi  della
legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  sono  da  considerare,  fino  ad
eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali  del
datore di lavoro. 
  149. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del  decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti: 
"A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi  di  infermita'  comportante
incapacita' lavorativa,  il  medico  curante  trasmette  all'INPS  il
certificato di diagnosi sull'inizio e  sulla  durata  presunta  della
malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e
le modalita' procedurali determinate dall'INPS medesimo. 
Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal  relativo  rilascio,  a
recapitare o a  trasmettere,  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, l'attestazione della  malattia,  rilasciata  dal  medico
curante, al datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui  quest'ultimo
richieda all'INPS la trasmissione in via  telematica  della  suddetta
attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso Istituto.  Con
apposito decreto interministeriale dei Ministri del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e  per
l'innovazione e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'
tecniche, operative e di  regolamentazione,  al  fine  di  consentire
l'avvio della nuova procedura  di  trasmissione  telematica  on  line
della   certificazione   di   malattia   all'INPS   e   di    inoltro
dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti
dal primo e dal secondo comma del presente articolo". 
  150. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e'
abrogato. 
  151. All'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  ultimo  periodo,  sono  soppresse  le  parole:
"progressivamente e"; 
    b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
"Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma,  i  fondi
si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse  versate
dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3"; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. I datori di lavoro che aderiscono ai  fondi  effettuano  il
versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo  25  della
legge n. 845 del 1978,  e  successive  modificazioni,  all'INPS,  che
provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti  i  meri  costi
amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai
fondi e' fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal  1
gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto
dal 1 gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno,
a decorrere dal 2005,  comunica  al  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni
pervenute,  del  gettito   del   contributo   integrativo,   di   cui
all'articolo  25  della  legge  n.  845  del   1978,   e   successive
modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi  stessi
nonche' di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati  al
versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la  formazione
professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di  cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo
stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita' di  adesione  ai
fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi
mediante acconti bimestrali nonche' a fornire, tempestivamente e  con
regolarita', ai fondi stessi, tutte  le  informazioni  relative  alle
imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine
di  assicurare  continuita'   nel   perseguimento   delle   finalita'
istituzionali  del  Fondo  per  la  formazione  professionale  e  per
l'accesso al FSE, di cui all'articolo 9, comma 5,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo
del comma 2 dell'articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144". 
  152. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali"  finalizzato
al  rimborso  delle  spese  sostenute  dai  genitori   adottivi   per
l'espletamento  della  procedura  di  adozione   disciplinata   dalle
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entita'
e i criteri del rimborso, nonche' le modalita' di presentazione delle
istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno  superare  l'ammontare
massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo  di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2005. 
  153. Nell'ambito del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  di
cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
e'  destinata  una  quota  di  500.000  euro  per  l'anno  2005   per
l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche
giovanili finalizzate  alla  partecipazione  dei  giovani  sul  piano
culturale e sociale nella societa' e nelle istituzioni,  mediante  il
sostegno della loro capacita' progettuale e creativa e  favorendo  il
formarsi  di  nuove  realta'  associative  nonche'   consolidando   e
rafforzando quelle gia' esistenti. 
  154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma  153  e'
destinato al finanziamento dei programmi e  dei  progetti  del  Forum
nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento  e'
ripartito   tra   i   Forum   dei   giovani   regionali   e    locali
proporzionalmente alla presenza di  associazioni  e  di  giovani  sul
territorio. 
  155. In attesa della riforma degli  ammortizzatori  sociali  e  nel
limite complessivo di spesa di 310 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.  236,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
puo' disporre entro il 31 dicembre 2005, anche in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza  soluzione  di  continuita',  dei
trattamenti  di  cassa  integrazione   guadagni   straordinaria,   di
mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  nel  caso  di  programmi
finalizzati  alla  gestione  di  crisi   occupazionali,   anche   con
riferimento a  settori  produttivi  e  ad  aree  territoriali  ovvero
miranti al reimpiego  di  lavoratori  coinvolti  in  detti  programmi
definiti in specifici accordi in sede governativa  intervenuti  entro
il 30 giugno 2005. Nell'ambito delle risorse finanziarie  di  cui  al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 3, comma
137, quarto  periodo,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e
successive modificazioni, possono essere prorogati  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani  di  gestione
delle  eccedenze  gia'  definiti  in  specifici   accordi   in   sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno  del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento
per le proroghe successive. 
  156. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle  seguenti:
"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005". 
  157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: "in un'apposita gestione" fino  alla
fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335"; 
    b) al comma 2, le parole da: "alla gestione separata" fino a: "n.
335" sono soppresse; 
    c) il comma 9 e' abrogato. 
  158. All'articolo 58 della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) la parola: "tredici" e' sostituita dalla parola: "dodici"; 
      2) le  parole:  "sei  eletti  dagli  iscritti  al  Fondo"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "cinque  designati  dalle  associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Il  comitato  amministratore  e'  presieduto  dal  presidente
dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del  consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo". 
  159. Limitatamente ai soli enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria  i  collegi  sindacali  continuano  ad   esercitare   il
controllo contabile e per  essi  non  trova  applicazione  l'articolo
2409-bis, terzo comma, del codice civile. 
  160.  E'  costituita  la  Fondazione  per   la   diffusione   della
responsabilita' sociale delle imprese. Alla  Fondazione  partecipano,
quali soci fondatori, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  oltre  ad  altri  soggetti  pubblici  e  privati   che   ne
condividano le finalita'. La Fondazione e' soggetta alle disposizioni
del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto,  che  verra'
redatto  dai  fondatori.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  attivita'
istituzionali e'  assegnato  alla  Fondazione  un  contributo  di  un
milione di euro per l'anno 2005. 
  161. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per  i  lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) puo' continuare ad avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto
di  lavoro  a  tempo  determinato  nel  limite   massimo   di   spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004.  I
relativi oneri continuano ad  essere  posti  a  carico  del  bilancio
dell'Ente. 
  162. All'articolo 3, comma 136, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e, al secondo periodo, le  parole:
"31 dicembre 2003"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2004". A tal fine e' autorizzata, per l'anno  2005,  la  spesa  di  5
milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  163. Per la prosecuzione degli interventi di  cui  all'articolo  3,
comma 9, e all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, e' autorizzato un contributo di  euro  160.102.000  per
l'anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' nominato un Commissario straordinario  del  Governo  con
funzioni di vigilanza sulle  modalita'  di  attuazione  del  presente
comma. 
  164. Per garantire il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2005-2007 il livello complessivo della spesa del  Servizio  sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, e' determinato  in
88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni  di  euro  per
l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro  per  l'anno  2007.  I  predetti
importi ricomprendono  anche  quello  di  50  milioni  di  euro,  per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore  finanziamento  a
carico dello Stato per  l'ospedale  "Bambino  Gesu'".  Lo  Stato,  in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405,  concorre  al  ripiano  dei  disavanzi  del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e  2003.  A  tal
fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la  spesa  di
2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di  cui  50  milioni  di  euro
finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio  per  l'anno
2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino  Gesu'".  Le
predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni. 
  165. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco
di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della
spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente.  Nell'ambito
delle annuali direttive del  Ministro  della  salute  all'Agenzia  e'
incluso il conseguimento dell'obiettivo  del  rispetto  del  predetto
livello  della  spesa  farmaceutica.  Al  fine   di   conseguire   il
contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco
stabilisce le modalita' per il confezionamento ottimale dei farmaci a
carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie piu'
rilevanti, relativamente a dosaggi e numero  di  unita'  posologiche,
individua  i  farmaci  per  i  quali  i  medici  possono  prescrivere
"confezioni d'avvio" per terapie usate per la  prima  volta  verso  i
cittadini,  al  fine  di   evitare   prescrizioni   quantitativamente
improprie e piu'  costose,  e  di  verificarne  la  tollerabilita'  e
l'efficacia, e predispone l'elenco  dei  farmaci  per  i  quali  sono
autorizzate la prescrizione e la vendita per unita' posologiche. 
  166. All'articolo 8 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10: 
      1) alla lettera c), dopo le parole: "indicate alle lettere a) e
b)" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico"; 
      2) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
      "c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso  alla
pubblicita' al pubblico (OTC)"; 
    b) al comma 14, ultimo periodo,  le  parole:  "lettera  c)"  sono
sostituite dalle seguenti: "lettere c) e c-bis)". 
  167. All'articolo 70,  comma  2,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "l'indicazione  della  "nota""
la parola: ", controfirmata," e' soppressa. 
  168. L'Agenzia italiana del farmaco  adotta  nel  limite  di  spesa
annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nell'ambito del programma annuale di attivita' previsto dall'articolo
48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
un piano di  comunicazione  volto  a  diffondere  l'uso  dei  farmaci
generici, ad assicurare una adeguata  informazione  del  pubblico  su
tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli  operatori
di settore, a mezzo  di  apposite  pubblicazioni  specialistiche,  le
informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste  complete  di
farmaci generici disponibili. 
  169. Al  fine  di  garantire  che  l'obiettivo  del  raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario  da  parte  delle  regioni  sia
conseguito nel rispetto della garanzia  della  tutela  della  salute,
ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge  27
dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite  dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29   novembre   2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  33
dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche  al  fine  di
garantire che le modalita' di erogazione delle stesse siano  uniformi
sul territorio nazionale, coerentemente con  le  risorse  programmate
per il Servizio sanitario  nazionale,  con  regolamento  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministro della  salute,  che  si  avvale  della  commissione  di  cui
all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di processo e possibilmente  di  esito,  e  quantitativi  di  cui  ai
livelli essenziali di assistenza, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura  sono  individuati  le
tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle  aree  di  offerta
individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase  di  prima
applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005. 
  170. Alla determinazione delle tariffe massime per la remunerazione
delle  prestazioni  e  delle  funzioni  assistenziali,  assunte  come
riferimento per la  valutazione  della  congruita'  delle  risorse  a
disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con  proprio
decreto, il Ministero della salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Gli importi tariffari,  fissati  dalle  singole  regioni,
superiori  alle  tariffe  massime  restano  a  carico   dei   bilanci
regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto  del  Ministero  della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  si  procede
alla  ricognizione  e  all'eventuale  aggiornamento   delle   tariffe
massime, coerentemente con le risorse  programmate  per  il  Servizio
sanitario nazionale. Con la medesima modalita' e i  medesimi  criteri
si procede all'aggiornamento biennale delle tariffe massime entro  il
31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere dall'anno 2005. 
  171. Ferma restando la facolta' delle singole regioni di procedere,
per il governo dei volumi di attivita' e dei  tetti  di  spesa,  alla
modulazione,  entro  i  valori  massimi  nazionali,   degli   importi
tariffari praticati  per  la  remunerazione  dei  soggetti  erogatori
pubblici e privati,  e'  vietata,  nella  remunerazione  del  singolo
erogatore,  l'applicazione  alle  singole  prestazioni   di   importi
tariffari  diversi  a   seconda   della   residenza   del   paziente,
indipendentemente  dalle  modalita'  con  cui   viene   regolata   la
compensazione della mobilita' sia intraregionale che  interregionale.
Sono nulli i  contratti  e  gli  accordi  stipulati  con  i  soggetti
erogatori in violazione di detto principio. 
  172. Il potere di accesso  del  Ministro  della  salute  presso  le
aziende unita' sanitarie locali  e  le  aziende  ospedaliere  di  cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto  1984,  n.  528,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all'articolo 4, comma 2, della legge  1  febbraio  1989,  n.  37,  e'
esteso  a  tutti  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a   carattere
scientifico, anche  se  trasformati  in  fondazioni,  ai  policlinici
universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed e' integrato
con  la  potesta'  di  verifica  dell'effettiva  erogazione,  secondo
criteri di efficienza ed appropriatezza, dei  livelli  essenziali  di
assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29  novembre  2001,  pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8
febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa. 
  173. L'accesso al finanziamento integrativo a  carico  dello  Stato
derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui
all'accordo  Stato-regioni  dell'8  agosto  2001,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7  settembre  2001,  per  l'anno  2004,
rivalutato del 2 per cento su base annua a  decorrere  dal  2005,  e'
subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e  regioni
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi: 
    a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente legislazione; 
    b)  i  casi  nei  quali  debbano  essere  previste  modalita'  di
affiancamento  dei  rappresentanti  dei  Ministeri  della  salute   e
dell'economia e delle finanze ai fini  di  una  migliore  definizione
delle misure da adottare; 
    c) ulteriori adempimenti per  migliorare  il  monitoraggio  della
spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario; 
    d)  il  rispetto  degli  obblighi  di  programmazione  a  livello
regionale, al  fine  di  garantire  l'effettivita'  del  processo  di
razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta  ospedaliera  e
della domanda ospedaliera, con particolare riguardo  al  riequilibrio
dell'offerta  di  posti  letto  per  acuti  e  per   lungodegenza   e
riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero  ordinario
al ricovero  diurno,  nonche'  alla  realizzazione  degli  interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano  nazionale
dell'aggiornamento del  personale  sanitario,  coerentemente  con  il
Piano sanitario nazionale; 
    e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con
esclusione di quelli per il personale cui  si  applica  la  specifica
normativa  di  settore,  secondo  modalita'  che  garantiscano   che,
complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal
2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel
bilancio  dell'anno  precedente,  al  netto  di  eventuali  costi  di
personale di competenza di precedenti esercizi; 
    f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di  garantire  in
sede di programmazione regionale,  coerentemente  con  gli  obiettivi
sull'indebitamento    netto    delle    amministrazioni    pubbliche,
l'equilibrio economico-finanziario delle proprie  aziende  sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sia  in  sede  di  preventivo
annuale che  di  conto  consuntivo,  realizzando  forme  di  verifica
trimestrale  della  coerenza  degli  andamenti  con   gli   obiettivi
dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
l'obbligatorieta' dell'adozione di  misure  per  la  riconduzione  in
equilibrio  della  gestione  ove  si  prospettassero  situazioni   di
squilibrio, nonche' l'ipotesi di decadenza del direttore generale. 
  174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la
regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti  necessari.  Qualora
dai dati  del  monitoraggio  del  quarto  trimestre  si  evidenzi  un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono  stati  adottati  i
predetti provvedimenti, ovvero essi non  siano  sufficienti,  con  la
procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno  2003,
n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a
provvedervi entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento. Qualora la  regione  non  adempia,  entro  i  successivi
trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario
ad acta, approva il bilancio di esercizio  consolidato  del  Servizio
sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi
gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa
vigente. I predetti  incrementi  possono  essere  adottati  anche  in
funzione della  copertura  dei  disavanzi  di  gestione  accertati  o
stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. 
  175. Per le finalita' di cui al comma 174 e per  la  copertura  dei
disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore  sanitario,  la
regione, in deroga  alla  sospensione  di  cui  al  comma  61,  primo
periodo, puo' deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli
effetti degli  aumenti  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito e delle maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive, gia'  disposti,  oggetto  della  predetta
sospensione. Ai sensi del primo periodo  del  presente  comma  e  del
comma 22 dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti puo'  concernere
anche  quelle  maggiorazioni  dell'aliquota  IRAP  che  siano   state
deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31  dicembre  2003,  in
difformita' rispetto a quanto previsto dalla normativa  statale.  Per
le medesime finalita', le regioni possono altresi', nei limiti  della
normativa statale di riferimento ed in conformita' ad essa,  disporre
nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito  o
nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli  aumenti
e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma. 
  176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui  al  comma
173 e' precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per  gli
anni 2005, 2006 e 2007,  con  conseguente  immediato  recupero  delle
somme eventualmente erogate. 
  177. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge  30
dicembre 1991, n. 412, e  successive  modificazioni,  definiscono  le
fattispecie per l'eventuale trasformazione  da  tempo  determinato  a
tempo  indeterminato  del  rapporto  di  lavoro  dei   professionisti
convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti
del Presidente  della  Repubblica  28  luglio  2000,  n.  271,  e  21
settembre 2001, n. 446, in modo da  assicurare  una  riduzione  della
relativa  spesa  pari  ad  almeno  il  20  per  cento.  La   predetta
trasformazione e' possibile entro il limite  del  numero  di  ore  di
incarico attivate a  titolo  convenzionale  presso  ciascuna  azienda
sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004. 
  178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i  medici  di
medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici  specialisti
ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti
dal medesimo e' disciplinato da apposite  convenzioni  conformi  agli
accordi collettivi nazionali  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma  9,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  successive
modificazioni,  con  le   organizzazioni   sindacali   di   categoria
maggiormente    rappresentative    in     campo     nazionale.     La
rappresentativita' delle organizzazioni  sindacali  e'  basata  sulla
consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale  per
la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In  sede
di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica,
e' definita fino al 31 dicembre 2005. 
  179. Al fine di garantire il rispetto  degli  obblighi  di  cui  al
comma  173,  ciascuna  regione  provvede  a   disciplinare   appositi
meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,  gli  Istituti  di
ricovero e cura a  carattere  scientifico  e  i  medici  di  medicina
generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a  questi  ultimi
il compito di segnalare tempestivamente alle strutture  competenti  a
livello  regionale  le  situazioni  di  inefficienza   gestionale   e
organizzativa  che  costituiscono  violazione  degli   obiettivi   di
contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187. 
  180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174  e
176, anche  avvalendosi  del  supporto  tecnico  dell'Agenzia  per  i
servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione  delle  cause
ed  elabora  un   programma   operativo   di   riorganizzazione,   di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di durata non superiore  al  triennio.  I  Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito
accordo che individui gli interventi necessari per  il  perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal  comma
173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria  per  la
riattribuzione alla regione interessata  del  maggiore  finanziamento
anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla  verifica
della effettiva attuazione del programma. 
  181.  Con  riferimento  agli  importi  indicati   al   comma   164,
relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2005,
1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400  milioni  di  euro  per
l'anno  2007,  il  relativo   riconoscimento   alle   regioni   resta
condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma  173,  anche
al rispetto da parte delle regioni  medesime  dell'obiettivo  per  la
quota a loro carico sulla spesa farmaceutica  previsto  dall'articolo
48 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  182. Limitatamente all'anno 2004: 
    a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per  cento
a loro carico, di cui all'articolo  48,  comma  5,  lettera  f),  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  in  caso  di
superamento dei tetti di  spesa  di  cui  al  comma  1  del  predetto
articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora  la  regione
non  abbia  provveduto  al  previsto  ripiano,  purche'  l'equilibrio
complessivo  del   relativo   sistema   sanitario   regionale   venga
rispettato, previa  verifica  dell'avvenuta  erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza effettuata dal Ministero  della  salute,  ai
sensi del comma 172; 
    b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei  dati
forniti dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta  del  Ministro
della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti,
per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico  delle
aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 156, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2004, n. 202,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica
programmati,  anche  ai  fini   dell'accesso   all'integrazione   dei
finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato  Accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001. 
  183. A partire dal 2005,  sulla  base  delle  rilevazioni  condotte
dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure
di contenimento della spesa farmaceutica  adeguate  al  rispetto  dei
tetti stabiliti dall'articolo  48,  comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo a quello
di rilevazione ad adottare misure di  contenimento  pari  al  50  per
cento del proprio sfondamento. 
  184.  Al  fine  di  consentire  in  via   anticipata   l'erogazione
dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato: 
    a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,  comma  6,  del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005,  2006  e  2007,  e'
autorizzato  a   concedere   alle   regioni   a   statuto   ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate al  comma  164,  al
netto  di  quelle  indicate  al  comma  181,  da  accreditare   sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23  dicembre
2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,
nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle  regioni  a
statuto ordinario a titolo di finanziamento  della  quota  indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del  CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali; 
    b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  a  concedere  alle  regioni  Sicilia  e
Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle  somme
dovute  a  tali  regioni  a  titolo  di  finanziamento  della   quota
indistinta  quale  risulta  dalla  deliberazione  del  CIPE   per   i
corrispondenti  anni,  al  netto  delle  entrate  proprie   e   delle
partecipazioni delle medesime regioni; 
    c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino  del
livello di finanziamento previsto dal  citato  accordo  Stato-regioni
dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del  2  per  cento  su
base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole  regioni
si provvede a seguito della verifica  degli  adempimenti  di  cui  ai
commi 173 e 181; 
    d) nelle more della deliberazione del CIPE e  della  proposta  di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma  4
dell'articolo 2 del decreto legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
nonche'  della  stipula  dell'intesa  di  cui  al   comma   173,   le
anticipazioni  sono  commisurate   al   livello   del   finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in  base
alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua
a decorrere dal 2005; 
    e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali  recuperi
che dovessero  rendersi  necessari  anche  a  carico  delle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi. 
  185. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   cura   la
generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i  soggetti
destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005". 
  186.  Nell'ambito  delle  attivita'  dirette  alla  definizione   e
implementazione del Nuovo Sistema Informativo  Sanitario  (NSIS),  il
Ministero della salute, anche ai fini del  controllo  e  monitoraggio
della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
garantisce in ogni caso la  coerente  prosecuzione  delle  azioni  in
corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti  per  la
fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella
misura di cinque punti percentuali, salva la facolta' di  ampliare  i
servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio. 
  187. In considerazione  del  rilievo  nazionale  ed  internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione  e  nella
cura delle piu' rilevanti patologie, per l'anno 2005  e'  autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione "Centro San
Raffaele del Monte Tabor". 
  188. Le regioni che alla data del 1 gennaio 2005 abbiano ancora  in
corso di  completamento  il  proprio  programma  di  investimenti  in
attuazione dell'articolo 20 della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive modificazioni, destinano una quota delle  risorse  residue
al potenziamento ed ammodernamento tecnologico. 
  189. Le  sanzioni  amministrative  per  infrazioni  al  divieto  di
fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della  legge  16  gennaio
2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento. 
  190. I proventi delle sanzioni  amministrative  per  infrazioni  al
divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7,  della
legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  da  organi  statali  affluiscono  al
bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente   riassegnati,
limitatamente ai  maggiori  proventi  conseguiti  per  effetto  degli
aumenti di cui al comma 189, ad  appositi  capitoli  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero della salute per  il  potenziamento
degli organi ispettivi e di controllo, nonche' per  la  realizzazione
di campagne di informazione e di educazione alla  salute  finalizzate
alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate. 
  191. Resta ferma  l'autonoma,  integrale  disponibilita'  da  parte
delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29,
terzo comma, della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  dei  proventi
relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli  organi
di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti. 
  192. Al fine di migliorare l'efficienza  operativa  della  pubblica
amministrazione e per  il  contenimento  della  spesa  pubblica,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le
applicazioni  informatiche  e  i  servizi  per  i  quali  si  rendono
necessarie  razionalizzazioni  ed  eliminazioni  di  duplicazioni   e
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione
di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere
generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalita'  che
riducano gli oneri derivanti dallo  sviluppo,  dalla  manutenzione  e
dalla gestione. 
  193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39,  sono  tenute  ad  avvalersi,
uniformando le procedure e le prassi amministrative in  corso,  degli
applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i  casi  in  cui
possano dimostrare, in sede di  richiesta  di  parere  di  congruita'
tecnico-economica  di  cui  all'articolo  8  dello   stesso   decreto
legislativo, che la soluzione che intendono adottare,  a  parita'  di
funzioni, risulti economicamente piu' vantaggiosa. 
  194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri    sono    individuati    interventi    di
razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche  e  di
comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193. 
  195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma
193 possono avvalersi dei servizi  di  cui  al  medesimo  comma  193,
secondo modalita' da definire in sede di Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  196.  Ai  fini  della  copertura  delle  spese  necessarie  per  lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati
al CNIPA finanziamenti a carico del  Fondo  di  finanziamento  per  i
progetti strategici nel settore informatico di cui  all'articolo  27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
  197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, i cedolini per il pagamento delle competenze  stipendiali  del
personale delle amministrazioni di cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purche' sia gia' in possesso  di
caselle  di  posta  elettronica  fornite  dall'amministrazione,  sono
trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente
per via telematica all'indirizzo di  posta  elettronica  assegnato  a
ciascun dipendente. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, sono  emanate  le  relative  norme
attuative. 
  198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, gli uffici cassa  delle  amministrazioni,  anche  periferiche,
dello Stato sono organizzati sulla base di  procedure  amministrative
informatizzate. Tutti i contatti con il personale  dipendente  e  con
gli uffici, anche di  altra  amministrazione,  avvengono  utilizzando
modalita' di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono
emanate le relative norme attuative. 
  199.  Per  l'anno  finanziario  2005  e  successivi,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alla riassegnazione alle pertinenti  unita'  previsionali  di
base dello stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio delle somme da versare in entrata  per  revoche
ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8  ottobre  1997,  n.
344, adottate con provvedimento del Ministero competente,  e  con  lo
stesso destinate alla realizzazione di  interventi  finalizzati  allo
stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro
da stipulare con le regioni territorialmente interessate. 
  200. Al fine di  garantire  la  prosecuzione  delle  iniziative  di
sostegno allo sviluppo economico gia' adottate e per il completamento
delle dotazioni infrastrutturali gia' programmate, e' autorizzata  la
prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo  52,  comma  59,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
nei   limiti   delle   risorse   finanziarie   per   tali   finalita'
rispettivamente appostate e disponibili,  che  a  tale  fine  vengono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
negli  anni  successivi,  fino  al  completamento  delle   iniziative
contemplate nelle citate disposizioni di legge.