art. 1 (commi 201-300)
  201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle  aree
o   dei   manufatti   industriali   interessati   da   processi    di
delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto  quando
essi comportino perdita di posti di lavoro, determina  la  cessazione
del diritto acquisito dall'impresa  ad  eventuali  benefici  concessi
dallo  Stato  per  il  sostegno  e  il  miglioramento  del   processo
produttivo medesimo. 
  202. Al fine  di  consentire  l'avvio  di  un  regime  assicurativo
volontario  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  da  calamita'
naturali sui fabbricati a  qualunque  uso  destinati,  attraverso  la
sottoscrizione di  una  quota  parte  del  capitale  sociale  di  una
costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare  le
capacita' riassicurative del mercato, e di sostenere il  Consorzio  o
l'unione di assicurazioni destinato a coprire i  danni  derivanti  da
calamita' naturali, e' istituito un apposito Fondo di garanzia la cui
gestione e' affidata  alla  Concessionaria  di  servizi  assicurativi
pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalita'  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con i Ministri  delle  attivita'  produttive  e
dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
e di interesse collettivo, che si esprimono entro  trenta  giorni,  e
acquisito successivamente  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
trasmissione del relativo  schema,  e'  costituita  la  Compagnia  di
riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme,  le
condizioni e le modalita' di attuazione del predetto  Fondo,  nonche'
le  misure  volte  ad  incentivare  lo   sviluppo   delle   coperture
assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica, e  prevedendo  l'esclusione  dell'intervento
del Fondo per i danni prodotti dalle calamita' naturali a  fabbricati
abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali,  pur  essendo
stata presentata la domanda di  definizione  dell'illecito  edilizio,
non sono  stati  corrisposti  interamente  l'oblazione  e  gli  oneri
accessori. 
  203. Il Dipartimento della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad
erogare ai soggetti competenti contributi per la  prosecuzione  degli
interventi e dell'opera di ricostruzione  nei  territori  colpiti  da
calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione  dello
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
1992, n. 225. Le modalita' di utilizzo dei contributi sono  stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Alla  ripartizione   dei
contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  della  citata
legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse
complessive,  per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e  2007   alla
realizzazione del piano di ricostruzione del comune di  San  Giuliano
di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 aprile  2003,  n.  3279,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonche' una quota del  5
per cento per il  completamento  della  ricostruzione  degli  edifici
situati nei comuni delle regioni Marche  ed  Umbria  danneggiati  dal
terremoto del settembre 1997, per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5  per  cento  per  gli
interventi di ricostruzione nei comuni  della  provincia  di  Brescia
colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004,  per  i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  del  26  novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota  del  2  per
cento per gli interventi di ricostruzione nei  comuni  della  regione
Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del  dicembre  2004  ed  una
quota pari a 4 milioni di euro annui  per  fronteggiare  le  esigenze
derivanti dalla  situazione  emergenziale  conseguente  alle  intense
precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1  novembre  2004
nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  nonche'
una  quota  pari  a  5  milioni  di  euro  annui  per  consentire  la
prosecuzione degli  interventi  di  cui  all'articolo  50,  comma  1,
lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  ripartendo  detta
quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente
del 25 per cento e del 75 per cento.  Per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di  euro
per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005. 
  204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia
di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004,  per  i
quali e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  26  novembre  2004,  e'
autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005. 
  205. Il Fondo di cui all'articolo  27,  comma  1,  della  legge  27
dicembre 2002, n.  289,  e'  destinato  alla  copertura  delle  spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani  che  compiono  sedici
anni nel 2005, nonche' la loro formazione, fino all'esaurimento delle
disponibilita' del Fondo  stesso.  Le  modalita'  di  attuazione  del
progetto,  nonche'  di  erogazione  degli  incentivi   stessi,   sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,
emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge  27  dicembre
2002, n. 289. 
  206. I benefici di cui all'articolo 4, comma  11,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalita' di cui al
decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio  2004,  sono
prorogati a tutto l'anno 2005. 
  207. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 206  sono
concessi anche al personale dirigente  e  al  personale  non  docente
delle scuole pubbliche di ogni ordine e  grado  e  delle  universita'
statali, nonche' al personale dirigente, docente e non docente  delle
scuole paritarie di  ogni  ordine  e  grado,  delle  universita'  non
statali e delle universita' telematiche  riconosciute  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
29 aprile 2003.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma  11  dell'articolo  4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  208.  I  dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni   possono
acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di  costo
ottenuta  in  esito  ad  una  apposita  selezione  di  produttori   o
distributori  operanti  nel  settore  informatico,  esperita,  previa
apposita  indagine   di   mercato,   dalla   Concessionaria   servizi
informatici pubblici (CONSIP Spa). 
  209. La sezione speciale del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive e del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, e' integrata della somma di 40  milioni  di  euro
per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20  milioni  di
euro per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresi'  utilizzate,
limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno,  per
altri  interventi  del  Fondo  di   cui   al   presente   comma.   Le
caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al  presente  comma
sono rideterminate  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro delle attivita' produttive, da emanare entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  in  linea  con
quanto previsto dall'Accordo di Basilea  recante  la  disciplina  sui
requisiti minimi di capitale per le banche. 
  210. Le risorse del Fondo  centrale  di  garanzia  per  il  credito
navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997,  n.  261,  e
successive modificazioni,  sono  destinate,  per  un  importo  di  60
milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. 
  211. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge  24
dicembre  2003,  n.  350,  e'  rifinanziato,  per  l'anno  2005,  per
l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la  cui
misura e' fissata in euro 70, si applica  ai  contratti  stipulati  a
decorrere dal 1 dicembre 2004. Le procedure  per  l'assegnazione  dei
contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli  1,
2, 3 e 7 del decreto del Ministro  delle  comunicazioni  30  dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2004,
sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al  presente
comma. 
  212. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge  24
dicembre  2003,  n.  350,  e'  rifinanziato,  per  l'anno  2005,  per
l'importo di  30  milioni  di  euro.  Il  contributo  si  applica  ai
contratti stipulati a decorrere dal 1 dicembre 2004 nella  misura  di
euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o  alla
rete mobile UMTS da  parte  dell'utente  ricada  nei  comuni  il  cui
territorio sia ricompreso nelle  aree  di  cui  all'obiettivo  1  del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21  giugno  1999,  e
comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti. 
  213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione
tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel  settore
della radiofonia, a decorrere dall'anno  2005  la  quota  prevista  a
valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10  per  cento
stabilita al medesimo comma, non puo' comunque essere inferiore  a  1
milione  di  euro  annui.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190  dell'articolo
4  e'  subordinato  alla  presentazione,  da   parte   dei   soggetti
interessati, della relativa domanda entro il 31  gennaio  di  ciascun
anno. 
  214. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma  18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005. 
  215. Al fine di rafforzare l'attrazione di nuovi investimenti nelle
aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa e' autorizzata a  concedere
agevolazioni  alle  imprese  capaci  di  produrre  effetti  economici
addizionali e durevoli e tali da generare esternalita'  positive  sul
territorio. 
  216. Le agevolazioni di cui al comma 215, il cui  cumulo  non  puo'
comunque superare i vigenti limiti massimi di  intensita'  di  aiuto,
consistono in: a) un contributo in conto interessi a valere su  mutui
di durata non inferiore a  cinque  anni  e  non  superiore  a  dieci,
concessi  da  istituti   autorizzati   all'esercizio   dell'attivita'
bancaria ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1
settembre 1993, n. 385. E' previsto un preammortamento di durata  non
superiore a tre anni a  decorrere  dalla  stipula  del  contratto  di
finanziamento. Il mutuo agevolato puo' coprire fino al 50  per  cento
degli investimenti ammissibili; b) un contributo  in  conto  capitale
fino  al  limite  massimo  del  20  per  cento   degli   investimenti
ammissibili; c) partecipazioni temporanee  al  capitale  sociale,  in
misura non superiore al 15  per  cento  del  capitale  sociale  delle
imprese beneficiarie. Le percentuali di cui  alle  lettere  b)  e  c)
possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per
cento nel caso di piccole e medie imprese. 
  217. Le agevolazioni di cui al comma 216 sono finanziate  a  valere
sul Fondo di cui all'articolo 61 della legge  27  dicembre  2002,  n.
289. A tale fine l'elenco degli strumenti che confluiscono nel  Fondo
per le aree sottoutilizzate, di cui all'allegato 1 della citata legge
n. 289 del 2002, e' esteso agli interventi previsti dai commi da  215
a 221. 
  218. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  definiti  le
procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse del  Fondo
destinate agli interventi previsti al comma 215 nonche' le condizioni
e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217. 
  219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le  aree
sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi  pluriennali  predisposti
dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano
per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse  per
la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca  e  formazione
di rilevante interesse pubblico  per  lo  sviluppo  dell'integrazione
europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di
assegnazione delle risorse sono disposte  le  relative  modalita'  di
erogazione. 
  220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   delle
politiche di sviluppo e coesione - e  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca i programmi di attivita' entro il 31
dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati
entro  il  31  gennaio  2005.  Tali  programmi,  nel   rispetto   del
consolidato principio comunitario del  cofinanziamento,  indicano  le
altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla
loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto
sulle attivita', gia' oggetto di finanziamento, concluse e in  corso,
nonche' sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte  per
conseguirlo. 
  221. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 215 a 220 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva  approvazione  da
parte della Commissione europea. 
  222. Al fine di favorire l'afflusso di capitale  di  rischio  verso
piccole  e  medie   imprese   innovative   localizzate   nelle   aree
sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione  e  le  tecnologie
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  puo'  sottoscrivere  e
alienare quote di uno o piu' fondi comuni di investimento, in  misura
non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e  gestiti  da
una o piu' societa' di gestione  del  risparmio  (SGR)  previste  dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.
Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il
Dipartimento per le politiche di sviluppo e  di  coesione  e  con  il
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,
con procedure competitive, anche in  deroga  alle  vigenti  norme  di
legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello  Stato,  nel
rispetto  delle  norme  comunitarie  applicabili,   assicurando   che
l'organizzazione e la  gestione  dei  fondi  siano  coerenti  con  le
finalita' pubbliche  ed  eventualmente  prevedendo  a  tale  fine  la
presenza di un rappresentante della  pubblica  amministrazione  negli
organi di gestione dei fondi. 
  223. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
222 si provvede mediante le risorse previste dalla  legge  30  giugno
1998, n. 208, e  stanziate  con  delibera  del  CIPE  n.  20  del  29
settembre 2004, punto 4.1.2, in  attuazione  dell'articolo  61  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  224. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis,  lettera  a),
del  decreto-legge  15  aprile   2002,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  giugno  2002,  n.  112,  ivi  compresi
quelli individuati dal  decreto  dirigenziale  del  10  giugno  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2003, possono
essere alienati anche nell'ambito dell'attivita'  di  gestione  della
liquidazione gia' affidata a societa' direttamente controllata  dallo
Stato ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1-bis,
lettera c), del medesimo decreto-legge. 
  225. All'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge  15
aprile 2002, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)al secondo periodo, le parole: "La  societa'  si  avvale"  sono
sostituite dalle seguenti: "La societa' puo' avvalersi anche"; 
    b)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E', altresi',
facolta' della societa' di procedere alla  revoca  dei  mandati  gia'
conferiti". 
  226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di  cui  al  comma  1-ter
dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,  la  societa',
direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,  lettera
c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del  2002,
esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato  generale  per
la liquidazione degli enti disciolti e  puo'  procedere  alla  revoca
degli incarichi di Commissario liquidatore in essere. 
  227.  Al  fine  di  rendere  piu'  efficienti   ed   economicamente
convenienti per la finanza pubblica le procedure di liquidazione,  il
commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 28  ottobre
1999,  n.  410,  e  successive  modificazioni,   non   puo'   cessare
dall'ufficio fino a che non sia  garantita  la  ricostituzione  degli
organi statutari e comunque non  oltre  due  anni  dalla  conclusione
delle procedure di cui all'articolo 214 del regio  decreto  16  marzo
1942, n. 267, in mancanza di procedimenti contenziosi a  quella  data
pendenti, ovvero,  in  tale  ultima  ipotesi,  fino  alla  definitiva
conclusione degli stessi procedimenti. Nell'articolo 5, comma  7-bis,
della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole:  "e  per  una  durata
massima di dodici mesi" sono soppresse. 
  228. L'ufficio stralcio di cui all'articolo  119  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le  residue
funzioni sono svolte dalle regioni interessate. 
  229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle  finanze,  la
societa' direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,
lettera c), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,
riferisce annualmente alle  Camere  sullo  stato  della  liquidazione
degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,  per
i quali la liquidazione stessa non sia stata  esaurita  entro  il  31
dicembre 2005. 
  230. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4,  comma  61,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate  alle
attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77  del  citato  articolo  4
della legge n. 350 del 2003, nonche' alle attivita' di cui  al  comma
232 del presente articolo.  Il  relativo  riparto  e'  stabilito  con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  fermo  restando   quanto
stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Per le finalita' di cui al citato comma  70  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005. 
  231. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983,  n.
371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre  1983,  n.
546,  le  parole:  "dall'AIMA"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e  dagli  altri
organismi pagatori istituiti ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165" e le parole:  "mercato  agricolo"
sono sostituite dalle seguenti: "settore agricolo". 
  232. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230  il
Ministero delle attivita' produttive puo'  promuovere  protocolli  di
intesa con  le  associazioni  imprenditoriali  di  categoria  e  puo'
avvalersi  della  collaborazione  dell'Istituto  nazionale   per   il
commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo
4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti
della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel  citato  comma  61,  al
secondo  periodo,  le  parole:  "5  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "10 milioni", e nel quarto periodo le parole:  "per  l'anno
2004" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2004 e  successivi,
ivi comprese quelle di cui al secondo  periodo  del  presente  comma,
allo stesso direttamente attribuite,". 
  233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo  di  riserva  di  1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con  la
proroga  delle  missioni  internazionali   di   pace.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia
delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di  esse  viene
data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. 
  234. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento  delle  attivita'
di cui all'articolo 17 del decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  1995,  n.  104,
l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta,  d'intesa  con
il  Ministero  delle   attivita'   produttive,   appositi   programmi
pluriennali. I relativi  finanziamenti,  ai  sensi  dell'articolo  14
della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono  determinati,
a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi
corrispondentemente  ridotte  le  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 52 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  per  16,5
milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n.  289  del
2002 per 8,5 milioni di euro. 
  235. All'articolo  36  della  legge  17  maggio  1999,  n.  144,  e
successive modificazioni, dopo il comma 5, e' inserito  il  seguente:
"5-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2,  comma
3, del decreto-legge  28  dicembre  1998,  n.  451,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  in  materia  di
riduzione compensata  di  pedaggi  autostradali,  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  limitatamente  alle  imprese   di
autotrasporto con sede legale e  stabilimento  operativo  nelle  aree
interessate dalla continuita' territoriale, modifica le direttive ivi
previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese  di
autotrasporto, nonche' delle distanze chilometriche percorse in  mare
e per raggiungere i punti  d'imbarco.  Nelle  medesime  direttive  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad  introdurre
il  rimborso  parziale  dei  costi  marittimi,  secondo  criteri  che
garantiscano la parita' di  condizioni  di  esercizio  tra  tutte  le
imprese del settore". 
  236. Il fondo di cui all'articolo 145, comma  40,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e successive  modificazioni,  deve  intendersi
destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con  le
modalita' disciplinate dal combinato disposto della  lettera  c)  del
comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del
comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  237. Al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  economico  nelle  aree
sottoutilizzate del  Paese,  con  particolare  riferimento  a  quelle
meridionali, il Consiglio nazionale  delle  ricerche  costituisce  un
Osservatorio sul mercato creditizio  regionale  procedendo,  d'intesa
con le corrispondenti  strutture  di  ricerca  delle  amministrazioni
regionali, alla elaborazione di studi di fattibilita' per favorire la
creazione di banche a carattere regionale. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005. 
  238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un  incremento  delle  tariffe
applicabili per le operazioni in materia  di  motorizzazione  di  cui
all'articolo 18 della legge 1 dicembre  1986,  n.  870,  in  modo  da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro
a  decorrere  dall'anno  2005.  Una  quota  delle  predette  maggiori
entrate, pari ad euro 20 milioni  per  l'anno  2005,  e  ad  euro  12
milioni a decorrere dall'anno 2006,  e'  riassegnata  allo  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  la
copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi  3,  4  e  5,  del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 
  239. I soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 564, e successive  modificazioni,  che  non  hanno
presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per
i periodi anteriori al 1 gennaio 2003, secondo le modalita'  previste
dal medesimo articolo  3  del  citato  decreto  legislativo,  possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005. 
  240. All'articolo 24, comma 6, della legge  11  febbraio  1994,  n.
109, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma  7-bis"  sono
aggiunte le seguenti: ", e degli organismi di cui agli articoli 3,  4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che  sono  disciplinati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  emanato  su
proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801
del 1977,  previa  intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze". 
  241. Al fine di garantire l'efficienza e  la  sostenibilita'  delle
infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere  connesse  ai  sensi
della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di  accompagnamento
ai sensi dell'articolo 21 della legge  1  agosto  2002,  n.  166,  e'
autorizzato  l'utilizzo  dei  fondi  previsti  anche  successivamente
all'evento olimpico onde garantire  il  completamento  funzionale  di
alcune opere per l'uso post-olimpico. 
  242. Per il triennio 2005-2007 e' autorizzato uno stanziamento  pan
a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato
all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto
Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16  gennaio
2003, n. 3. 
  243. Nella regione Sardegna, in deroga  al  disposto  dell'articolo
10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30  maggio  2003,  n.  119,  e  successive
modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a  titolo  temporaneo,
fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee. 
  244.  All'articolo  141  del   testo   unico   delle   disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica,  di  cui  al  regio  decreto  28
aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
    "Nelle cooperative edilizie a proprieta' divisa qualora i soci si
siano accollati l'intero  importo  del  mutuo  pro  capite,  si  puo'
procedere allo scioglimento delle cooperative stesse"; 
    b) al secondo comma, le parole: "previsto dal  precedente  comma"
sono sostituite dalle seguenti: "previsto dal primo comma". 
  245. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del
comparto della pesca, anche ai  fini  dell'adozione  di  tecniche  di
pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche,
e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,  la  spesa
di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore  delle
piccole e medie imprese operanti nelle aree per le  quali  sia  stata
prevista l'interruzione temporanea obbligatoria  delle  attivita'  di
pesca. Il contributo di cui al presente  comma  e'  riconosciuto  nei
limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 
  246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 4,
comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata,  per
l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro. 
  247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del  rischio  sismico
attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia
integrata per l'area del Mediterraneo provvede  alla  predisposizione
di metodologie  scientifiche  innovative  integrate  dei  fattori  di
rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, e' autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006  e
2007. 
  248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie  prodotte  da
fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle  potenzialita'  di
produzione  dell'idrogeno  da  fonti  di  energia   solare,   eolica,
idraulica o geotermica e' istituito, per l'anno 2005, nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo  per
la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria
di 10 milioni di euro. Il Fondo e' finalizzato al cofinanziamento  di
studi e ricerche nel  campo  ambientale  e  delle  fonti  di  energia
rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione  e  per
migliorare la qualita' ambientale all'interno dei centri urbani. Sono
ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che  presentino  una
partecipazione al finanziamento non inferiore alla  meta'  del  costo
totale del singolo progetto  di  ricerca  da  parte  di  universita',
laboratori scientifici, enti o strutture di  ricerca  ovvero  imprese
per il successivo diretto  utilizzo  industriale  e  commerciale  dei
risultati di tale attivita' di ricerca e progettuale. 
  249. Per la prosecuzione degli interventi di  cui  all'articolo  4,
comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
  250. Nello stato di previsione del Ministero  delle  comunicazioni,
e' istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria  pari  a
10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione  di
aree all digital e servizi di T-Government  sulla  piattaforma  della
televisione digitale terrestre. 
  251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata  nei  settori  di
rilevanza strategica per l'industria  nazionale,  e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da  societa'
operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985,
n. 808. 
  252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato per un importo  pari  a  10
milioni di euro per il 2005. 
  253. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, dopo le  parole:  "associazioni  sportive
dilettantistiche" sono inserite le seguenti:  "e  di  cori,  bande  e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici". 
  254.  Per  le  esigenze  connesse  all'esercizio  dei  compiti   di
vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi  e
delle strutture  portuali  svolti  dal  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto-Guardia costiera, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione  tra  le  unita'
previsionali di base  interessate  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da  comunicare,  anche  con  evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 
  255. Agli enti non commerciali di cui  all'articolo  41,  comma  7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
abbiano  almeno  una  sede  operativa  nei  territori   di   cui   al
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la  sospensione  dei
termini di cui all'articolo 4 del citato  decreto-legge  n.  245  del
2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non  eseguiti
a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo  3,
comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7  maggio  2004,  n.  3354,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004. 
  256.  Per  la  prosecuzione   degli   interventi   necessari   allo
svolgimento dei  Campionati  mondiali  di  sci  alpino  del  2005  in
Valtellina e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2005. 
  257. Al fine di garantire la piena realizzazione  della  misura  di
riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio  2002,
n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2002,  n.
134, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro. 
  258. Al fine di consentire la piena realizzazione  degli  obiettivi
di   ammodernamento   della   flotta   peschereccia   delle   regioni
dell'obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole  e  forestali
e' autorizzato a liquidare le istanze di contributo  ritenute  idonee
ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante  modalita'  di  attuazione
delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi
esistenti non ancora  ammesso  a  finanziamento  per  mancanza  delle
relative risorse finanziarie, valutate in  320.000  euro  per  l'anno
2005. 
  259. Per la liquidazione delle istanze risultate  idonee  ai  sensi
della legge 28 agosto 1989, n.  302,  pervenute  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  entro   il   31   dicembre   1999,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  52,  comma  82,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementata di 833.000  euro  per
l'anno 2005. 
  260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della  figura
di  Cristoforo  Colombo  curate  dall'apposito   Comitato   nazionale
istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni
2005 e 2006. 
  261. Per le attivita' di  monitoraggio  delle  politiche  pubbliche
adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul  Sistema-Paese,
di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme  attuate,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro  a  cio'
delegato, puo' avvalersi di enti o istituti di  ricerca,  pubblici  o
privati, di istituti demoscopici  nonche'  di  consulenti  dotati  di
specifica professionalita'. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
  262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a   prorogare,
limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche  in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori  socialmente  utili,
direttamente  con  i  comuni,  per  lo   svolgimento   di   attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
36 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati  in  ASU  nella  disponibilita'  degli  stessi
comuni da almeno un triennio, nonche' ai  soggetti,  provenienti  dal
medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate  in
vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle  more  di
una definitiva stabilizzazione occupazionale  di  tali  soggetti.  In
presenza delle suddette convenzioni il termine  di  cui  all'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31
dicembre 2005. Il Ministro dell'interno e' autorizzato  a  concedere,
nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in  prosecuzione  degli
interventi per favorire l'occupazione previsti  dall'articolo  3  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi  per  spese  pubbliche
nei comuni di Napoli e Palermo. 
  263. Nel limite di spesa complessivo  di  1  milione  di  euro,  il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a
prorogare,  limitatamente  all'anno  2005,  le  convenzioni  di   cui
all'articolo 3, comma 82, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
avvalendosi della graduatoria allegata al  decreto  dirigenziale  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004. 
  264. All'onere di cui ai commi 262 e 263, pari  a  157  milioni  di
euro  per  l'anno  2005,  si  provvede  a  valere   sul   Fondo   per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
  265.  Gli  interventi  di  reindustrializzazione  e  di  promozione
industriale  di  cui  al  decreto  legge  1  aprile  1989,  n.   120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
sono estesi al  territorio  dei  comuni  di  Arese,  Rho,  Garbagnate
Milanese e Lainate (provincia di  Milano),  limitatamente  alle  aree
individuate nell'accordo di programma  per  la  reindustrializzazione
dell'area Fiat Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della
Giunta regionale  della  Lombardia  n.  58158  del  26  giugno  1997,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del
14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della  Giunta
regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia  n.  23  del  31  maggio
2004, nonche' al comune di Marcianise (provincia  di  Caserta)  e  al
distretto di Brindisi. 
  266. Il programma di reindustrializzazione, di cui  al  comma  265,
proposto  e  attuato  da  Sviluppo  Italia  Spa  in  accordo  con  le
rispettive   regioni,   potra'   prevedere   anche   interventi    di
acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse. 
  267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi  per
la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli  investimenti  nel
settore delle industrie e dei servizi ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. 
  268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 e' concesso un
contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per  il  2005,  52
milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007. 
  269.  Per  garantire  la  prosecuzione  degli  interventi  per   la
continuita' territoriale  di  cui  all'articolo  82  della  legge  27
dicembre 2002, n.  289,  per  il  triennio  2005-2007,  per  Trapani,
Pantelleria  e  Lampedusa  sono  assegnate  risorse  finanziarie  per
complessivi 10 milioni di euro annui. 
  270. Al fine di sostenere i processi di innovazione  delle  imprese
del commercio, il  fondo  di  cui  all'articolo  14  della  legge  17
febbraio  1982,  n.  46,  e'  destinato  altresi'  ai  programmi   di
investimento delle imprese dei settori del commercio, del  turismo  e
dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O  della  classificazione
delle attivita' economiche ISTAT 91) rivolti: 
    a) alla ricerca e  progettazione  di  nuove  formule  e  processi
distributivi o aziendali innovativi ed  agli  investimenti  materiali
connessi con  la  loro  attivazione,  alla  formazione  e  consulenza
necessarie all'avvio dei processi innovativi; 
    b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa; 
    c) alla  progettazione  ed  alla  realizzazione  di  investimenti
connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei
servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi); 
    d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda; 
    e)  al  check-up  sulla  struttura  aziendale  per  rilevare   la
situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il
lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali; 
    f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza
tecnica  intesa  quale  elaborazione  ed  applicazione  di   tecniche
innovative  volte   all'innovazione   dell'assetto   e   dell'offerta
dell'impresa commerciale; 
    g) alla realizzazione di  innovazione  tecnologica  intesa  quale
acquisizione  di  sistemi  informatici  integrati,  per  la  gestione
aziendale  ed  interaziendale,  per  la  realizzazione  di   impianti
automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino  e  per
operazioni di  allestimento  degli  ordini  e  per  la  distribuzione
commerciale. 
  271. Con decreto del  Ministero  delle  attivita'  produttive  sono
stabiliti termini, criteri  e  modalita'  per  la  concessione  delle
agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese  del  commercio,  del
turismo e dei servizi. 
  272. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  28
marzo 1996, n. 207,  e'  concesso,  con  le  medesime  modalita'  ivi
previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei  requisiti
di cui all'articolo 2 del predetto decreto  legislativo  nel  periodo
compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il  31  dicembre  2007.  L'aliquota
contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo  28
marzo  1996,  n.  207,  dovuta  dagli  iscritti  alla  Gestione   dei
contributi  e  delle  prestazioni   previdenziali   degli   esercenti
attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata,  con  le  medesime
modalita', fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7
del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono  essere
presentate dai soggetti di cui al primo periodo  del  presente  comma
entro il 31 gennaio 2008. 
  273. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: "per provvedere alla  spesa  per  i
canoni di locazione degli  immobili  stessi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per  provvedere  alla  spesa  per  canoni,  oneri  e  ogni
ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili-stessi". 
  274.  Relativamente  alle  somme  non  corrisposte  all'erario  per
l'utilizzo, a qualsiasi  titolo,  di  immobili  di  proprieta'  dello
Stato,  decorsi  novanta  giorni  dalla   notificazione,   da   parte
dell'Agenzia del demanio ovvero degli  enti  gestori,  della  seconda
richiesta  di  pagamento  delle  somme  dovute,  anche  a  titolo  di
occupazione di fatto,  si  procede  alla  loro  riscossione  mediante
ruolo,  con  la  rivalutazione  monetaria  e  gli  interessi  legali.
Limitatamente alle situazioni  debitorie  per  le  quali  la  seconda
richiesta di pagamento e' intervenuta entro il 31 dicembre  2004,  la
riscossione di cui al primo periodo non e' effettuata nel caso in cui
i soggetti  interessati  provvedono,  entro  il  30  aprile  2005,  a
dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di  voler
adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte  del  debito  maturato,
effettuando  altresi'  contestualmente  il  relativo  versamento.   I
giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento,  la  liquidazione
ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo,
si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto  previsto
nel medesimo periodo. 
  275. Ai fini della valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  le
operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i  trasferimenti
di immobili di proprieta' dei comuni, ivi comprese le  operazioni  di
cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del  2001,  in  favore  di
fondazioni  o  societa'  sono  esenti   dall'imposta   di   registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni
altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
  276. Al fine di consentire  il  tempestivo  pagamento  dei  canoni,
oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli  immobili  locati  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, l'Agenzia del demanio puo' richiedere  al  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria  per
gli importi necessari. Alla regolazione contabile  dell'anticipazione
di tesoreria si provvede con  le  modalita'  stabilite  dal  predetto
Dipartimento d'intesa con l'Agenzia del demanio.  L'anticipazione  di
tesoreria e' comunque estinta entro l'anno a valere sul fondo di  cui
al comma 1, quinto periodo, dell'articolo  29  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. 
  277. Al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "sono  alienati"  sono
inserite le seguenti: "e valorizzati"; 
    b)   all'ultimo   periodo,   dopo   le   parole:   "al    momento
dell'alienazione" sono inserite le seguenti: "e valorizzazione". 
  278. Per il potenziamento delle attivita' di ricerca, formazione  e
studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea
Jean Monnet, costituita in facolta', e' autorizzata  la  spesa  di  2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 
  279. Per  dare  attuazione  alle  azioni  della  Convenzione  sulla
biodiversita' fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992,  di  cui  alla
legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio  all'esecuzione  del
Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei  rischi  biotecnologici
relativo  alla  Convenzione  sulla  diversita'  biologica,  fatto   a
Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15  gennaio  2004,  n.
27, e' autorizzata la spesa complessiva di  2  milioni  di  euro  per
l'anno  2005  per  campagne  di  comunicazione  e   sensibilizzazione
riferite alle citate Convenzioni internazionali. 
  280. A decorrere dal 1 gennaio 2005 le dichiarazioni di conformita'
di cui all'articolo 76, commi 6  e  7,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di  bollo  di  cui
all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive
modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2005,  2006  e  2007  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle
disposizioni di cui al presente comma e' destinata al funzionamento e
all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti  terrestri  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente  comma,
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura  del  Dipartimento  dei
trasporti  terrestri  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti di una campagna  di  comunicazione  volta  a  diffondere  i
valori  della  sicurezza  stradale  e  ad  assicurare  una   adeguata
informazione agli utenti, soprattutto di piu' giovane eta',  al  fine
di consolidare e accrescere l'attivita' di prevenzione in materia  di
circolazione e antinfortunistica stradale. 
  281. A partire dal 1 gennaio 2005, una quota  parte  delle  entrate
erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici  su  base
sportiva, dalle scommesse, dal gioco del  lotto,  dall'enalotto,  dal
bingo, dagli apparecchi da  divertimento  ed  intrattenimento,  dalle
lotterie ad estrazione istantanea e differita, nonche'  da  eventuali
giochi di istituzione successiva a tale data, e'  destinata  al  CONI
per il finanziamento dello sport. 
  282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo
delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi di cui
al comma 281, nonche' le modalita'  di  trasferimento  periodico  dei
fondi  per  il  finanziamento  del   CONI,   sono   determinate   con
provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  d'intesa  con  il
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, da emanare  entro
il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008, le risorse  a  favore
del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di  euro  annui,
secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge  8  luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002,  n.  178.  Dette  risorse  sono  comprensive   del   contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi
olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di  Pechino
2008. 
  283. Ferme restando le  competenze  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui agli  articoli  12,  comma  2,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, e successive  modificazioni,  e  16,  comma  1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n.  133,
a partire dal 1 gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento  dei
volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva
e tenuto conto delle nuove modalita' di finanziamento  del  CONI,  la
posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179, e'  cosi'  rideterminata:  a)  8  per
cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50  per  cento,
come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45  per
cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; e)  5,71
per cento, come contributo alle spese di  gestione.  Le  vincite  non
riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di  gioco,  per  i
concorsi  indetti  dopo  il  1  gennaio  2005,  sono  riportate   sul
montepremi del concorso immediatamente successivo. 
  284. Ferme restando le  competenze  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui agli  articoli  12,  comma  2,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, e successive  modificazioni,  e  16,  comma  1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n.  133,
a partire dal 1 gennaio 2005, in funzione delle  nuove  modalita'  di
finanziamento del  CONI  di  cui  ai  commi  281  e  282,  l'aliquota
dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa  su  eventi  diversi
dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  b),
numero 2), del decreto legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  e'
fissata nella misura  del  33  per  cento  della  quota  di  prelievo
stabilita  per  ciascuna  scommessa.  Dalla  stessa  data  cessa   la
corresponsione delle quote di  prelievo  sull'ammontare  lordo  delle
scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti  entro
i termini stabiliti  dal  regolamento  di  gioco,  per  le  scommesse
indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario. 
  285. Ferme restando le  competenze  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui agli  articoli  12,  comma  2,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, e successive  modificazioni,  e  16,  comma  1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n.  133,
a partire dal 1 gennaio  2005,  la  posta  unitaria  di  gioco  delle
scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei  cavalli,
come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto  del
Ministro  delle  finanze  2  agosto  1999,  n.  278,   e   successive
modificazioni, e' cosi' rideterminata, trovando applicazione, per  la
percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2,
lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come
disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita
autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71 per  cento,
come contributo alle spese  complessive  di  gestione;  e)  2,54  per
cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla  stessa  data,
in funzione delle nuove  modalita'  di  finanziamento  del  CONI,  e'
abrogata la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16  della  legge  13
maggio 1999, n. 133. 
  286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, provvede al riordino delle  scommesse
su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e  su  eventi  non
sportivi,  in   particolare   per   quanto   attiene   agli   aspetti
organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi,  sanzionatori,
nonche' a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi. 
  287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle  finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  sono  stabilite  le
nuove modalita' di distribuzione delle scommesse  a  quota  fissa  su
eventi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non  sportivi,  da
adottare nel  rispetto  della  disciplina  comunitaria  e  nazionale,
secondo principi di: 
    a) armonizzazione delle modalita' di commercializzazione a quella
dei concorsi pronostici; 
    b) economicita' ed efficienza delle reti di  vendita,  fisiche  e
telematiche; 
    c) diffusione capillare delle stesse sul territorio nazionale; 
    d) sicurezza e trasparenza del gioco nonche' tutela  della  buona
fede dei partecipanti; 
    e)  salvaguardia  dei  diritti  derivanti  dall'applicazione  del
regolamento di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  2  giugno
1998, n. 174. 
  288. Ciascun  concessionario  per  l'adduzione  delle  scommesse  a
totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla
osta  all'emissione  della  ricevuta  di   scommessa,   nonche'   per
l'adduzione  delle  scommesse  a  libro  al  servizio   centrale   di
registrazione utilizza e  remunera  i  servizi  di  un  operatore  da
indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge nel  rispetto  dei  rapporti  contrattuali  in  corso.
L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacita' tecnica
ed affidabilita' economica accertati dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve
dimostrare  di  essere  stato  indicato  da  non  meno  di   trecento
concessionari.  Il  rapporto  tra  l'operatore  e   l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e' regolato da  apposita  convenzione.
Ove l'operatore assuma l'obbligo di provvedere, in nome e  per  conto
del concessionario,  al  versamento  di  quanto  da  lui  dovuto  per
l'esercizio della concessione,  la  convenzione  di  cui  al  periodo
precedente stabilisce: 
    a) il termine, di natura essenziale, entro il quale  deve  essere
effettuato mensilmente il versamento; 
    b) l'anticipazione al concessionario,  da  parte  dell'operatore,
delle  integrazioni  eventualmente  necessarie  al  pagamento   delle
scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel  mese  di  cui
alla lettera a); 
    c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura
non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate; 
    d) la prestazione di idonea cauzione o  fideiussione  a  garanzia
dell'adempimento delle obbligazioni assunte,  a  fronte  della  quale
verranno  svincolate,  per  la  parte  corrispondente,  le   garanzie
prestate dal concessionario. 
  289. A decorrere  dal  1  febbraio  2005,  la  posta  unitaria  per
scommesse a libro sulle corse dei cavalli e'  stabilita  in  1  euro.
L'importo di ciascuna scommessa non puo' essere inferiore a 3 euro. 
  290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per  una
piu' efficace azione di contrasto al gioco illecito  ed  illegale  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli  di  Stato  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  la
definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria  o  di
terzi, dei mezzi di pagamento  specifici  per  la  partecipazione  al
gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento  possono  essere  abilitati
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato anche per le  transazioni  relative  a
forme di gioco non a distanza. 
  291. Per le attivita' di diffusione e gestione di cui al comma 290,
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base  di  apposita
direttiva del Ministro, puo' costituire societa' di scopo ovvero puo'
procedere, attraverso  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, all'individuazione di uno  o  piu'  soggetti  selezionati  con
procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria. 
  292. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di  Stato  regola  le  lotterie,  differite  ed
istantanee, con partecipazione a distanza definendo  la  ripartizione
percentuale  della  posta  di  gioco  relativamente  all'erario,   ai
giocatori ed ai soggetti terzi, nonche' i criteri e le  modalita'  di
gestione delle lotterie telefoniche e telematiche. 
  293. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato puo' organizzare, congiuntamente  alle
amministrazioni competenti di altri  Stati  dell'Unione  europea,  la
gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. 
  294. Nel caso di cui al comma 293, l'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli
altri Stati, stabilisce la tipartizione della posta di gioco. 
  295. In aggiunta a  quanto  previsto  dal  comma  8,  le  dotazioni
iniziali delle unita' previsionali di base dello stato di  previsione
dei Ministeri per consumi intermedi non  aventi  natura  obbligatoria
sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore
spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore  spesa
annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 
  296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve
quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto  previsto
dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare,
per l'anno 2005, una minore spesa  di  650  milioni  di  euro,  e,  a
decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa
annua di 850 milioni di euro. 
  297. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
2.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
  298. A decorrere dal 1 gennaio 2005 e' assicurato un gettito  annuo
pari a 100 milioni di euro mediante  il  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli  importi
derivanti  dall'applicazione  dell'aliquota  della  componente  della
tariffa  elettrica  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  4   del
decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonche'  di  una
ulteriore quota che assicuri  il  predetto  gettito  a  valere  sulle
entrate  derivanti  dalla  componente  tariffaria   A2   sul   prezzo
dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma  11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e  dell'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.  83.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalita' e termini dei
versamenti di cui al presente comma. 
  299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono  ridotti,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito
indicati: 
    a) Ferrovie dello Stato  Spa  (Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato): 90 milioni di  euro
per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per
il 2007; 
    b) Poste italiane Spa (Ministero dell'economia e delle finanze  -
u.p.b. 3.1.2.4 - Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005,  50
milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007; 
    c) ANAS Spa (Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  u.p.b.
3.1.2.45 - ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di  euro
per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007; 
    d) altre  imprese  pubbliche  (Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo contratti programma): 90 milioni di
euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006  e  90  milioni  di
euro per il 2007. 
  300. Gli importi fissi dell'imposta di  registro,  della  tassa  di
concessione  governativa,   dell'imposta   di   bollo,   dell'imposta
ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali
di cui al titolo III della tabella A  allegata  al  decreto-legge  31
luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26
settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, sono  aggiornati,
con  decreto   non   avente   natura   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31  gennaio  2005,
tenuto  conto  anche  dell'aumento  dei  prezzi  al   consumo   quale
risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli  operai  e  degli
impiegati, e  dell'esigenza  di  semplificazione  o  di  integrazioni
innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in  misura  tale
da assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro
per gli anni 2005 e 2006, e a  1.320  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2007.