art. 1 (commi 401-500)
  401.  Gli  organi  preposti  al  controllo,  in  conseguenza  della
revisione e del potenziamento degli  studi  di  settore,  sulla  base
delle disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano  l'impiego  di
maggiore   capacita'   operativa   per   l'attivita'   di   contrasto
all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli
studi medesimi. 
  402. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  e   successive   modificazioni,   recante
disposizioni comuni in materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma: 
      1) al numero 2): 
        1.1) nel  primo  e  secondo  periodo,  le  parole  da:  "alle
operazioni" a: "risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti:
"ai rapporti ed alle operazioni, i  cui  dati,  notizie  e  documenti
siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a  norma
dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi attinenti
ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a
norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma,"; 
        1.2) nel secondo periodo, le parole da: "a base delle stesse"
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "o  compensi  a
base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente  non
ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non  risultino  dalle
scritture  contabili,  i  prelevamenti   o   gli   importi   riscossi
nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni"; 
      2) al numero 5): 
        2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a:  "in
forma fiduciaria," sono soppresse; 
        2.2) nel quarto periodo, le parole  da:  "all'Amministrazione
postale," fino alla fine del numero sono sostituite  dalle  seguenti:
"alle banche, alla societa' Poste  italiane  Spa,  per  le  attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle  imprese
di  investimento,  agli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio, alle societa' di gestione del risparmio  e  alle  societa'
fiduciarie"; 
      3) al  numero  6-bis),  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "richiedere, previa autorizzazione del  direttore  centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza,  del  comandante  regionale,  ai  soggetti   sottoposti   ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di  una  dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del  numero  e  degli  estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche,  la  societa'
Poste italiane  Spa,  gli  intermediari  finanziari,  le  imprese  di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione  del  risparmio  e  le  societa'  fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
anni dalla data della richiesta"; 
      4) al numero 7): 
        4.1)  il  primo   periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:
"richiedere,   previa   autorizzazione   del    direttore    centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionaledella stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
del comandante regionale, alle banche, alla societa'  Poste  italiane
Spa, per le attivita' finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
finanziari,  alle  imprese  di  investimento,   agli   organismi   di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione  del
risparmio e alle  societa'  fiduciarie,  dati,  notizie  e  documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione  effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'  alle
garanzie prestate da terzi. Alle  societa'  fiduciarie  di  cui  alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle  iscritte  nella  sezione
speciale dell'albo di cui  all'articolo  20  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo'  essere  richiesto,
tra l'altro,  specificando  i  periodi  temporali  di  interesse,  di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno
detenuto o  amministrato  o  gestito  beni,  strumenti  finanziari  e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati"; 
        4.2) nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "deve  essere
indirizzata"  sono  inserite  le  seguenti:  "al  responsabile  della
struttura accentrata, ovvero"; 
    b) nel secondo comma: 
      1) al secondo periodo,  la  parola:  "sessanta"  e'  sostituita
dalla seguente: "trenta"; 
      2) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Il  termine
puo' essere prorogato per un  periodo  di  venti  giorni  su  istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi,  dal  competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
regionale"; 
    c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:  "Le  richieste
di cui al primo comma, numero 7), nonche' le relative risposte, anche
se  negative,  devono  essere  effettuate   esclusivamente   in   via
telematica.  Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia   delle
entrate sono stabilite le disposizioni attuative e  le  modalita'  di
trasmissione delle richieste, delle  risposte,  nonche'  dei  dati  e
delle notizie riguardanti i rapporti e  le  operazioni  indicati  nel
citato numero 7)". 
  403. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   concernente
l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel secondo comma: 
      1) al numero 2): 
        1.1) nel primo periodo, le parole da:  "alle  operazioni"  a:
"acquisita" sono sostituite dalle  seguenti:  "ai  rapporti  ed  alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano  stati  acquisiti";
la parola: "rilevate" e' sostituita dalla seguente: "rilevati"; 
        1.2) nel secondo periodo,  le  parole:  "I  singoli  dati  ed
elementi risultanti dai conti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "I
dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7)  e  dell'articolo  52,
ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,"; 
      2) al numero 5): 
        2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a:  "in
forma fiduciaria," sono soppresse; 
        2.2) nel quarto periodo, le parole  da:  "all'Amministrazione
postale," fino alla fine del numero sono sostituite  dalle  seguenti:
"alle banche, alla societa' Poste  italiane  Spa,  per  le  attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle  imprese
di  investimento,  agli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio, alle societa' di gestione del risparmio  e  alle  societa'
fiduciarie"; 
      3)  al  numero  6-bis)  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "richiedere, previa autorizzazione del  direttore  centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza,  del  comandante  regionale,  ai  soggetti   sottoposti   ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di  una  dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del  numero  e  degli  estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche,  la  societa'
Poste italiane  Spa,  gli  intermediari  finanziari,  le  imprese  di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione  del  risparmio  e  le  societa'  fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
anni dalla data della richiesta"; 
      4) al numero 7): 
        4.1)  il  primo   periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:
"richiedere,   previa   autorizzazione   del    direttore    centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza, del comandante regionale, alle banche, alla  societa'  Poste
italiane  Spa,  per  le  attivita'  finanziarie  e  creditizie,  agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle societa'  di  gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie  e  documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione  effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'  alle
garanzie prestate da terzi. Alle  societa'  fiduciarie  di  cui  alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle  iscritte  nella  sezione
speciale dell'albo di cui  all'articolo  20  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo'  essere  richiesto,
tra l'altro,  specificando  i  periodi  temporali  di  interesse,  di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno
detenuto o  amministrato  o  gestito  beni,  strumenti  finanziari  e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati"; 
        4.2) nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "deve  essere
indirizzata"  sono  inserite  le  seguenti:  "al  responsabile  della
struttura accentrata, ovvero"; 
    b) nel terzo comma: 
      1) al primo periodo, la parola: "sessanta" e' sostituita  dalla
seguente: "trenta"; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Il  termine
puo' essere prorogato per un  periodo  di  venti  giorni  su  istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi,  dal  competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
regionale"; 
    c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: "Le richieste  di
cui al secondo comma, numero 7), nonche' le relative risposte,  anche
se negative, sono effettuate esclusivamente in  via  telematica.  Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite
le disposizioni  attuative  e  le  modalita'  di  trasmissione  delle
richieste,  delle  risposte,  nonche'  dei  dati  e   delle   notizie
riguardanti i rapporti e le operazioni  indicati  nel  citato  numero
7)". 
  404. Le disposizioni di cui al terzo  comma  dell'articolo  32  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
nonche' quelle di cui al quarto comma dell'articolo  51  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotte
rispettivamente dai commi 402 e 403, hanno effetto dal 1 luglio 2005.
Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate
puo'  essere  prevista  una   diversa   decorrenza   successiva,   in
considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica. 
  405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed  effettivita'
dell'istituto  della  pianificazione  fiscale  concordata,  al  primo
periodo del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole da:  "gli  uffici  delle  imposte"  fino  a:  "delle
imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici
dell'Agenzia  delle  entrate,  qualora  dagli  accessi,  ispezioni  e
verifiche  nonche'  dalle  segnalazioni  effettuati  dalla  Direzione
centrale accertamento,  da  una  Direzione  regionale  ovvero  da  un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali"; 
    b) dopo le parole: "non spettanti," sono  inserite  le  seguenti:
"nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori  imposte  non  versate,
escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,"; 
    c) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  ovvero  la
maggiore  imposta  da  versare,  anche  avvalendosi  delle  procedure
previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218". 
  406. Al quinto comma dell'articolo 54 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole da:  "l'ufficio  dell'imposta"  fino  a:  "indirette
sugli affari" sono sostituite dalle seguenti:  "i  competenti  uffici
dell'Agenzia  delle  entrate,  qualora  dagli  accessi,  ispezioni  e
verifiche  nonche'  dalle  segnalazioni  effettuati  dalla  Direzione
centrale accertamento,  da  una  Direzione  regionale  ovvero  da  un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali"; 
    b) dopo le parole: "l'esistenza di corrispettivi"  sono  inserite
le seguenti: "o di imposta"; 
    c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  nonche'
l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse  le  ipotesi  di
cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle  procedure  previste
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218". 
  407. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,  n.
549, primo periodo dell'alinea,  le  parole:  "alle  altre  categorie
reddituali" sono sostituite dalle seguenti:  "alle  medesime  o  alle
altre categorie reddituali,  nonche'  con  riferimento  ad  ulteriori
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,". 
  408. All'articolo 70 della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "alle categorie reddituali  diverse  da
quelle che hanno formato  oggetto  degli  accertamenti  stessi"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle  medesime  o  alle  altre  categorie
reddituali nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni  rilevanti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"; 
    b)   al   comma   2,   le   parole   da:   "qualora"   fino    a:
"indipendentemente"     sono     sostituite      dalle      seguenti:
"indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza  di  nuovi  elementi
e". 
  409. All'articolo 10 della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei confronti degli
esercenti attivita' d'impresa in regime  di  contabilita'  ordinaria,
anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti  e  professioni,
la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in  almeno  due
periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello  da
accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili  sulla
base degli studi  di  settore  risulta  superiore  all'ammontare  dei
compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi  periodi  di
imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in ogni  caso
nei confronti  degli  esercenti  attivita'  d'impresa  in  regime  di
contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici  di  natura
economica,  finanziaria  o  patrimoniale,  individuati  con  apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il
parere della commissione di esperti di cui al comma 7";  b)  dopo  il
comma 3 e' inserito il seguente: 
     "3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2  e  3  l'ufficio,  prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente  a
comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218"; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
     "6. I maggiori ricavi,  compensi  e  corrispettivi,  conseguenti
all'applicazione  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  1,  ovvero
dichiarati per effetto dell'adeguamento di  cui  all'articolo  2  del
regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e  le  modalita'
di applicazione degli  studi  di  settore,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non  rilevano  ai
fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale". 
  410. Le disposizioni dei commi 2 e  3-bis  dell'articolo  10  della
legge 8 maggio 1998, n.  146,  come  modificato  dal  comma  409  del
presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo  di  imposta
in corso al 31 dicembre 2004. 
  411.  All'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  le  parole:  "il  primo  periodo"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "i periodi"; 
      2) le parole: "nella dichiarazione dei redditi" sono sostituite
dalle seguenti: "nelle dichiarazioni  di  cui  ali'  articolo  1  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,"; 
      3) le parole:  "per  adeguare  i  ricavi  o  i  compensi"  sono
sostituite dalle seguenti: "per adeguare gli stessi,  anche  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,"; 
    b) al comma 2: 
      1) le parole da: "Per  il  primo  periodo  d'imposta"  fino  a:
"revisione del medesimo," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  i
medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,"; 
      2) le parole: "puo' essere"  sono  sostituite  dalla  seguente:
"e'"; 
      3)  le  parole:  "di  presentazione  della  dichiarazione   dei
redditi" sono sostituite dalle  seguenti:  "del  versamento  a  saldo
dell'imposta sul reddito;  i  maggiori  corrispettivi  devono  essere
annotati, entro il  suddetto  termine,  in  un'apposita  sezione  dei
registri di cui agli articoli 23 e  24  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e riportati nella dichiarazione annuale"; 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
     "2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato, per i
periodi d'imposta diversi da quello in cui trova applicazione per  la
prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione
del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine  per  il
versamento a saldo dell'imposta sul reddito, una maggiorazione del  3
per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti
dall'applicazione degli  studi  e  quelli  annotati  nelle  scritture
contabili. La maggiorazione non e' dovuta se la  predetta  differenza
non e' superiore al 10 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle
scritture contabili". 
  412. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27  luglio
2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante  raccomandata
con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito  dell'attivita'  di
liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo  36-bis  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  relativamente  ai  redditi   soggetti   a
tassazione separata.  La  relativa  imposta  o  la  maggiore  imposta
dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'  versata  mediante
modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di  mancato
pagamento  entro  il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento
dell'apposita  comunicazione  si  procede  all'iscrizione  a   ruolo,
secondo le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  degli  interessi  di
cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della predetta comunicazione. 
  413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli  articoli  2  e  3  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   462,   e   successive
modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni  presentate  dal  1
gennaio 1999, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "e  gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese  antecedente  a
quello dell'elaborazione della comunicazione". 
  414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  dopo  l'articolo
10 e' inserito il seguente: 
"Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). -  1.  E
punito con la reclusione da sei mesi a due anni  chiunque  non  versa
entro il termine previsto per la  presentazione  della  dichiarazione
annuale  di  sostituto   di   imposta   ritenute   risultanti   dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta". 
  415. All'articolo 49, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
dopo le parole:  "costituisce  titolo  esecutivo"  sono  aggiunte  le
seguenti:  ";  il  concessionario  puo'  altresi'  promuovere  azioni
cautelari e conservative, nonche' ogni altra  azione  prevista  dalle
norme ordinarie a tutela del creditore". 
  416. All'articolo 19 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a),  le  parole:  "entro  il  quinto  mese
successivo alla consegna del  ruolo  ovvero"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il dodicesimo  mese  successivo  alla  consegna  del
ruolo  ovvero,  per  i  ruoli  straordinari,  entro  il  sesto   mese
successivo nonche'"; 
    b) al comma 4, dopo le parole: "di segnalare azioni cautelari  ed
esecutive" sono inserite le seguenti: "nonche' conservative  ed  ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore". 
  417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: "contribuente," sono
inserite le seguenti: "la specie del ruolo,"; 
    b) all'articolo 19, comma 4-bis, le  parole:  "ad  espropriazione
forzata" sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione coattiva";
nel medesimo comma  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto"; 
    c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del  dodicesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo
giorno del sesto mese successivo alla  consegna  se  la  cartella  e'
relativa ad un ruolo straordinario". 
  418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le  parole:  "garanzia
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  38-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono  sostituite
dalle seguenti: "idonea  garanzia  mediante  polizza  fideiussoria  o
fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il comma  3,  e'
inserito il seguente: 
     "3-bis. In caso di mancato pagamento anche  di  una  sola  delle
rate successive, se il garante non versa  l'importo  garantito  entro
trenta giorni dalla  notificazione  di  apposito  invito,  contenente
l'indicazione delle somme dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di
diritto della  pretesa,  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante"; 
    b) all'articolo 15, comma 2,  le  parole:  "commi  2  e  3"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis". 
  419. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, le  parole:  "garanzia  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria";  al  medesimo
articolo 48, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
"3-bis. In caso di mancato pagamento anche di  una  sola  delle  rate
successive, se il garante non versa l'importo garantito entro  trenta
giorni   dalla   notificazione   di   apposito   invito,   contenente
l'indicazione delle somme dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di
diritto della  pretesa,  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante". 
  420. Le disposizioni del comma 416, lettera a), e  del  comma  417,
lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi
successivamente al 1 luglio 2005. 
  421. Ferme restando le  attribuzioni  e  i  poteri  previsti  dagli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni,  nonche'  quelli
previsti dagli articoli 51 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in
parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,
l'Agenzia delle  entrate  puo'  emanare  apposito  atto  di  recupero
motivato da notificare al  contribuente  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 600 del 1973. La disposizione del primo  periodo  non  si  applica
alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo  1,  comma
3,  del  decreto-legge  20  marzo  2002,  n.  36,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
  422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute  entro  il  termine  assegnato  dall'ufficio,   comunque   non
inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con
le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 
  423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al  comma  421,
emessi prima del termine per la  presentazione  della  dichiarazione,
spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il  domicilio  fiscale
del soggetto per il precedente periodo di imposta. 
  424. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione
a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a),  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2006  per  le
dichiarazioni presentate nell'anno 2003. 
  425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
"Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del  terzo).  -  1.  Il
concessionario, prima di procedere ai  sensi  degli  articoli  543  e
seguenti del codice di procedura civile,  puo'  chiedere  a  soggetti
terzi,  debitori  del  soggetto  che  e'  iscritto  a  ruolo  o   dei
coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in  modo  generico,
le cose e le somme da loro dovute al creditore". 
  426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle  somme  dovute,
per  inadempimento,  dal  soggetto   incaricato   del   servizio   di
intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del
debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive  modificazioni.  In
attesa della riforma organica del settore  della  riscossione,  fermi
restando i  casi  di  responsabilita'  penale,  i  concessionari  del
servizio nazionale della  riscossione  ed  i  commissari  governativi
delegati  provvisoriamente  alla  riscossione,  di  cui  al   decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  hanno  facolta'  di  sanare  le
irregolarita' connesse  all'esercizio  degli  obblighi  del  rapporto
concessorio compiute fino alla  data  del  20  novembre  2004  dietro
versamento della somma di 3 euro per ciascun abitante residente negli
ambiti territoriali ad essi affidati in concessione alla data  del  1
gennaio 2004. L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima  pari
al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005, e  le
altre due, ciascuna pari al 30  per  cento  del  totale,  da  versare
rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il 31 dicembre
2006. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite  le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni   del
presente comma. 
  427. La durata  delle  concessioni  del  servizio  nazionale  della
riscossione e degli incarichi di  commissario  governativo,  delegato
provvisoriamente alla riscossione, e' prorogata al 31 dicembre 2006. 
  428. A condizione che la relativa  imposta  sostitutiva  sia  stata
versata entro il termine  del  30  settembre  2004,  i  soli  termini
previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui  agli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e  successive
modificazioni, sono stabiliti alla data del  31  marzo  2005.  Tra  i
soggetti abilitati per tale attivita' di redazione e giuramento delle
perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi  del  testo
unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 
  429. Le imprese che operano nel settore della grande  distribuzione
possono  trasmettere  telematicamente  all'Agenzia   delle   entrate,
distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo  dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle  prestazioni
di servizi di cui agli articoli 2 e  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
  430. Ai fini del comma 429 sono  imprese  di  grande  distribuzione
commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  le  aziende  distributive
che  operano  con  esercizi  commerciali  definiti  media  e   grande
struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri
quadri nei  comuni  con  popolazione  residente  inferiore  a  10.000
abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri  nei  comuni  con
popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. 
  431. Le  modalita'  tecniche  ed  i  termini  per  la  trasmissione
telematica di cui al comma 429 sono definiti  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione  telematica  di
cui al comma 429 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale  dei
corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,
n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture  su
richiesta del cliente. 
  432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono
soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo  6,  comma  3,
dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  433.  Nell'ambito  delle  attivita'   volte   al   riordino,   alla
razionalizzazione e alla valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare
dello Stato,  l'Agenzia  del  demanio  e'  autorizzata,  con  decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a
trattativa privata, anche  in  blocco,  le  quote  indivise  di  beni
immobili, i fondi interclusi nonche' i diritti reali su immobili, dei
quali lo Stato e' proprietario ovvero comunque e' titolare. Il prezzo
di vendita e' stabilito secondo criteri e valori di  mercato,  tenuto
conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei  diritti.
Il perfezionamento della vendita determina il  venire  meno  dell'uso
governativo, delle  concessioni  in  essere  nonche'  di  ogni  altro
eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione. 
  434. Le aree che appartengono al  patrimonio  e  al  demanio  dello
Stato, sulle quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, i comuni hanno realizzato le opere di  urbanizzazione  di  cui
all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.  847,  e  successive
modificazioni, sono trasferite in proprieta', a titolo oneroso, nello
stato di fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trovano,  al  patrimonio
indisponibile del comune che le richiede, con  vincolo  decennale  di
inalienabilita'. La richiesta di  trasferimento  e'  presentata  alla
filiale  dell'Agenzia  del   demanio   territorialmente   competente,
corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali  che  identificano
le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del  trasferimento
e' determinato secondo i parametri  fissati  nell'elenco  3  allegato
alla presente legge.  I  parametri  sono  aggiornati  annualmente,  a
decorrere dal 1 gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento. 
  435. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui
al comma 434, non versate fino alla data  di  stipulazione  dell'atto
del  loro  trasferimento,  sono   corrisposte,   contestualmente   al
trasferimento, in misura  pari  a  un  terzo  degli  importi  di  cui
all'elenco  3  allegato  alla  presente  legge,  per  ogni  anno   di
occupazione, nei  limiti  della  prescrizione  quinquennale.  Con  il
trasferimento delle aree si estinguono i giudizi  pendenti,  promossi
dall'amministrazione   demaniale   e   comunque   preordinati    alla
liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate  fra
le parti le spese di lite. 
  436. I beni immobili che non formano  oggetto  delle  procedure  di
dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
di valore non superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti  di
cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge  n.  351  del
2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a
trattativa privata, se non aggiudicati in  vendita,  al  prezzo  piu'
alto, a seguito di procedura di invito  pubblico  ad  offrire,  della
quale sia data  adeguata  pubblicita'  almeno  su  due  quotidiani  a
diffusione nazionale e su almeno due periodici a  diffusione  locale,
di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente  attraverso
il sito INTERNET della medesima Agenzia. 
  437. Le alienazioni di cui al comma  436  non  sono  soggette  alla
disposizione di cui al comma  113  dell'articolo  3  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, concernente il  diritto  di  prelazione  degli
enti  locali  territoriali.   Non   sono   altresi'   soggette   alla
disposizione di  cui  al  primo  periodo  le  alienazioni  effettuate
direttamente dalla Agenzia del demanioa trattativa privata, a seguito
di asta pubblica  deserta,  aventi  ad  oggetto  immobili  di  valore
inferiore a 250.000 euro; in caso  di  valore  pari  o  superiore  al
predetto importo, il diritto di prelazione  e'  esercitato  dall'ente
locale entro quindici  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione
della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte
dell'Agenzia del demanio. 
  438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 e' fatto salvo
il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei  conduttori
nonche'  dei  soggetti  che  si  trovano   comunque   nel   godimento
dell'immobile oggetto di alienazione, a  condizione  che  gli  stessi
abbiano soddisfatto tutti i  crediti  richiesti  dall'amministrazione
competente. 
  439. Le disposizioni agevolative previste dalla  normativa  vigente
in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici  e  privati,
in materia di utilizzo di beni immobili di  proprieta'  statale  sono
applicate in regime di reciprocita' in favore  delle  amministrazioni
dello Stato  che  a  loro  volta  utilizzano,  per  usi  governativi,
immobili di proprieta' degli stessi enti. 
  440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000,  convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato. 
  441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, gli alloggi di cui all'articolo  2  della  legge  27  dicembre
1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  sono  trasferiti   in
proprieta', a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto  in
cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni  nel  cui
territorio  gli  stessi  sono  ubicati.  I  comuni  procedono,  entro
centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento  di
eventuali  difformita'  urbanistico-edilizie.  Le  disposizioni   del
presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei
profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n.  137,
nonche' agli alloggi di cui al comma 442. 
  442. Al fine di consentire  la  regolare  e  sollecita  conclusione
delle procedure e in coerenza con  l'articolo  4,  comma  223,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma  27  dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 1993, n. 560,  si  interpreta  nel  senso  che  gli
alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai  sensi  della
legge  9  agosto  1954,  n.  640,  sono  ceduti  in  proprieta'  agli
assegnatari o loro congiunti,  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dalla predetta legge.  Per  la  determinazione  delle  condizioni  di
vendita, ivi comprese la fissazione del  prezzo  e  le  modalita'  di
pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore  alla  data  di
presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio. 
  443. Dopo il comma 13-bis dell'articolo  27  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti: 
"13-ter. In sede di prima applicazione dei  commi  13  e  13-bis,  il
Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del  demanio,
di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio
2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della  difesa,
non piu' utili ai fini istituzionali, da dismettere e,  a  tal  fine,
consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze  e,  per  esso,
all'Agenzia del demanio. 
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi  del  comma
13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per
essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione
di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,  e  di  cui  ai
commi da 6  a  8.  Gli  immobili  individuati  sono  stimati  a  cura
dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui  si
trovano. 
13-quinquies. La Cassa depositi  e  prestiti  concede,  entro  trenta
giorni dalla data di individuazione degli immobili di  cui  al  comma
13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata,
pari al valore degli immobili individuati, per un importo complessivo
non inferiore a 954 milioni di euro  e,  comunque,  non  superiore  a
1.357 milioni di euro. Le condizioni  generali  ed  economiche  delle
anticipazioni  sono  stabilite  in  conformita'  con  le   condizioni
praticate  sui  finanziamenti  della   gestione   separata   di   cui
all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze
provvede al rimborso delle somme  anticipate  e  dei  connessi  oneri
finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti  sono  versate
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  al
Dicastero  della  Difesa  su  appositi  fondi  relativi  ai   consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da  ripartire,  nel  corso
della gestione, sui capitoli interessati, con  decreto  del  Ministro
della difesa da  comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio  centrale
del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla
Corte dei conti. 
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al  comma  13-quinquies,  a
valere sulle risorse derivanti dall'applicazione delle  procedure  di
valorizzazione e dismissione dei beni  immobili  dell'Amministrazione
della difesa, non piu' utili ai  fini  istituzionali,  ai  sensi  dei
commi  13  e  13-bis,  e  individuati  dal  Ministero  della  difesa,
Direzione  generale  dei  lavori  e  del  demanio,  di  concerto  con
l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al  2009  una
somma di 30 milioni di euro e' destinata  all'ammodernamento  e  alla
ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta,  La
Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per l'anno
2005 e' destinata  al  finanziamento  di  un  programma  di  edilizia
residenziale in favore del personale delle Forze armate dei ruoli dei
sergenti e dei volontari in servizio permanente". 
  444. Le finalita' di cui all'articolo 29 della  legge  18  febbraio
1999, n. 28, e successive modificazioni,  possono  essere  conseguite
anche attraverso il ricorso alla locazione,  anche  finanziaria,  con
l'utilizzo delle risorse  non  ancora  impegnate  alla  data  del  31
dicembre 2004. 
  445. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15  maggio  1997,  n.
127, e' abrogato. 
  446. Per conseguire obiettivi di  contenimento,  razionalizzazione,
ottimizzazione e programmazione della  spesa  pubblica  destinata  ad
interventi edilizi sul  patrimonio  immobiliare  dello  Stato,  fermo
restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze
del   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,    le
amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione  degli
organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono,  ai
fini del coordinamento, del monitoraggio e  della  ottimale  gestione
del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio: 
    a) entro il 30 ottobre di ogni  anno,  gli  schemi  di  programma
triennali e gli elenchi annuali redatti  ai  sensi  dell'articolo  14
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive  modificazioni,  e
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  22
giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno
2004,  relativi  all'esecuzione  di   interventi   edilizi   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, su immobili di proprieta' dello Stato; 
    b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui
alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione  da
parte  dei  competenti  organi,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.
Identica comunicazione e'  dovuta  in  tutti  i  casi  di  variazione
apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori; 
    c)  ogni  tre  mesi,  il  consuntivo  relativo  allo   stato   di
realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonche'
ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista  dalla  legge  11
febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato; 
    d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in  ordine  ai
fabbisogni  annuali  di  nuovi  spazi  allocativi,   necessari   allo
svolgimento  delle  proprie  attivita'  istituzionali,   nonche'   le
previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo e'  ritenuto  non
piu' necessario all'esecuzione delle predette finalita'. 
  447. L'Agenzia del demanio elabora  linee  guida  tecnico-operative
per la formazione o l'aggiornamento  dei  programmi  triennali  degli
interventi, finalizzate al raggiungimento  degli  obiettivi  indicati
dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma  446  il
supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi
triennali e degli elenchi annuali. 
  448. L'Agenzia del demanio,  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,
presenta al Ministero dell'economia e  delle  finanze  una  relazione
sulle attivita' svolte in attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 447. 
  449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono
approvati dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  gli
investimenti sono orientati alle  finalita'  annualmente  individuate
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca. 
  450. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  uno  o  piu'
decreti, avvia programmi di  dismissioni  immobiliari  da  realizzare
tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari  o  cessioni  dirette.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentite  le
competenti Commissioni parlamentari,  possono  essere  trasferiti,  a
prezzo di mercato, a Infrastrutture  Spa,  tratti  di  rete  stradale
nazionale di cui all'articolo 7, comma  1-bis,  del  decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, assoggettabili a  pedaggio  figurativo  comunque
non a carico  degli  utenti.  Il  prezzo  e'  fissato  con  modalita'
concordate  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture  Spa.
Le modalita' di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di
cui al secondo  periodo  rimangono  le  stesse  della  restante  rete
stradale di interesse nazionale e saranno  disciplinate  da  apposita
convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  i  rapporti   finanziari   tra   ANAS   Spa,
Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati. 
  451. E' fatta salva l'applicazione delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
  452.  Per  il  completamento  degli   interventi   infrastrutturali
necessari a garantire l'integrale attuazione  della  Convenzione  tra
l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla
legge 18 giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a  valere  sulle  risorse
previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del  decreto-legge  25  marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione  delle
opere di viabilita' stradale e  autostradale  speciale  e  di  grande
comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione.  A
tal  fine,  per  garantire  effettivita'  alla  realizzazione   delle
iniziative in grado di potenziare e rendere piu' efficiente la grande
viabilita' lungo il percorso tra Italia e Francia,  viene  assicurata
priorita' al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
e di grande  attraversamento  viario  nelle  localita'  in  cui  sono
ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata  Convenzione
per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia
gia' perfezionata la fase della progettazione preliminare. 
  453. Per  consentire  l'inizio  dei  lavori  relativi  alla  strada
statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21  dicembre  2001
per  l'accesso  alla  Valtellina,  e'   autorizzato   un   contributo
quindicennale di 2  milioni  di  euro,  a  favore  dell'ANAS  Spa,  a
decorrere dall'anno 2005. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata
a intervenire a favore dell'ANAS Spa ai sensi dell'articolo 47  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
  454. All'articolo 24, comma 7, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, dopo le parole: "alla procedura" sono inserite le seguenti:  "di
esecuzione di lavori e". 
  455.  Per  la  realizzazione  ed  il  completamento  di  interventi
infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela  dell'ambiente  in
relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra  le
grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle citta' metropolitane a
piu'  intensa  circolazione  viaria,  nonche'  tra  nodi  di  scambio
portuali ed aeroportuali ed  aree  urbane  attraverso  aree  naturali
protette, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la  viabilita'  con  una
dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti  Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuati gli  interventi  ammessi  alla
fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per  ciascun
intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato. 
  456.  Per  la  concessione  di  contributi  alla  realizzazione  di
infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto  ambientale
di supporto a nodi di scambio viario intermodali  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e
2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
da emanare, previo parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire
dei  contributi  e  gli  importi  massimi   erogabili   per   ciascun
intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato. 
  457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo  4,
comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'  autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005. 
  458. E' autorizzata la spesa di  3  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2005  allo  scopo  della  prosecuzione  degli   interventi
infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  459. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 3, della  legge
28  dicembre  2001,  n.  448,  come  rideterminate  dal   comma   180
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'  autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2005,  2006  e
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma  1,  della
legge 1 agosto 2002, n. 166. 
  460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1,  2  e
3,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,  l'articolo  12
della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si  applica  alle  societa'
cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente di cui  al  libro
V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e  alle  relative
disposizioni  di  attuazione  e  transitorie,  e  che  sono  iscritti
all'Albo  delle  cooperative   sezione   cooperative   a   mutualita'
prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile: 
    a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali  delle
cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, delle cooperative della  piccola  pesca  e  loro
consorzi; 
    b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali  delle
altre cooperative e loro consorzi. 
  461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,  non  si  applica
limitatamente alla lettera a) del comma 1. 
  462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  601,  e  successive  modificazioni,  si  applica
limitatamente al reddito  imponibile  derivante  dall'indeducibilita'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462  non  si  applicano
alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381. Resta, in  ogni  caso,  l'esenzione  da  imposte  e  la
deducibilita' delle somme previste dall'articolo 11  della  legge  31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni. 
  464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31  dicembre  2004,  in
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  per  le
societa' cooperative e loro consorzi diverse da quelle  a  mutualita'
prevalente l'applicabilita' dell'articolo 12 della legge 16  dicembre
1977, n. 904, e' limitata alla quota del 30  per  cento  degli  utili
netti annuali, a condizione che  tale  quota  sia  destinata  ad  una
riserva indivisibile prevista dallo statuto. 
  465. Gli interessi sulle somme che i soci persone  fisiche  versano
alle societa' cooperative e loro consorzi  alle  condizioni  previste
dall'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili
per la parte che supera l'ammontare calcolato  con  riferimento  alla
misura minima  degli  interessi  spettanti  ai  detentori  dei  buoni
postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento. 
  466. Le disposizioni  dei  commi  da  460  a  465  si  applicano  a
decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in  corso  al  31
dicembre 2003. 
  467. Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
ricomprese, a decorrere dal 1 gennaio 2005, anche le  prestazioni  di
cui ai numeri 18), 19), 20)  e  21)  dell'articolo  10  del  predetto
decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, rese, in  favore
dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis)  da  cooperative  e
loro consorzi, sia direttamente che in  esecuzione  di  contratti  di
appalto e convenzioni in genere.  Resta  salva  la  facolta'  per  le
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre  1991,  n.  381,  di
optare per la previsione di maggior favore ai sensi dell'articolo 10,
comma 8,  del  decreto  legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460.  Le
agevolazioni di cui al presente comma sono  concesse  nel  limite  di
spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione  al  presente
comma. 
  468. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n.  59,
il secondo periodo e' soppresso. 
  469.  All'articolo  6  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, fossero associati anche  soggetti
diversi dalle  banche,  l'esenzione  si  applica  limitatamente  alle
prestazioni rese nei confronti delle  banche,  a  condizione  che  il
relativo  ammontare  sia  superiore  al  50  per  cento  del   volume
d'affari"; 
    b) il comma e' abrogato. 
  470. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo  il
comma 11, e' inserito il seguente: 
"11-bis. Per i  soggetti  di  cui  al  comma  1  la  pubblicita',  in
qualunque   modo   realizzata   negli   impianti    utilizzati    per
manifestazioni sportive dilettantistiche con  capienza  inferiore  ai
tremila posti, e' da considerarsi, ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 640,  in  rapporto  di  occasionalita'  rispetto  all'evento
sportivo direttamente organizzato". 
  471.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2005,  le   disposizioni   che
disciplinano  le  modalita'   di   liquidazione   e   di   versamento
dell'imposta sul valore aggiunto contenute nel regolamento di cui  al
decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000,  n.  370,  e  nel
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  24  ottobre
2000, n. 366, non si  applicano  ai  soggetti  che  nell'anno  solare
precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per  un  importo
superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui  al  presente  comma
hanno facolta' di eseguire le annotazioni  relative  alle  operazioni
effettuate entro il  giorno  15  del  mese  successivo  a  quello  di
effettuazione dell'operazione. 
  472. All'articolo 4, comma 1, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo
il terzo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "In  tal  caso  resta
altresi' sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul  valore
aggiunto gravante sulle accise stesse". 
  473. Le riserve e i fondi  in  sospensione  di  imposta,  anche  se
imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione,  esistenti  nel
bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla  data  del  31
dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in  parte,  ad
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita'  produttive,  nella  misura  del  10  per  cento.  La
disposizione del primo  periodo  non  si  applica  alle  riserve  per
ammortamenti anticipati. 
  474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi  delle
leggi 29 dicembre 1990, n. 408,  30  dicembre  1991,  n.  413,  e  21
novembre  2000,  n.  342,  compresi  quelli   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 21  novembre  2000,  n.  342,  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 473 e' ridotta al 4 per cento. 
  475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi  attivi  di
cui  al  comma  474,  assoggettati   all'imposta   sostitutiva,   non
concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero  della
societa' e dell'ente e in caso  di  distribuzione  dei  citati  saldi
attivi non spetta il eredito d'imposta  previsto  dal  l'articolo  4,
comma 5, della legge 29 dicembre  1990,  n.  408,  dall'articolo  26,
comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal  l'articolo  13,
comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
  476. L'imposta sostitutiva e'  liquidata  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 473 ed e' versata,  in
unica soluzione, entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi di tale esercizio. 
  477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere  imputata,
in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o  rendiconto.
Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o  fondo  di
dotazione, la corrispondente riduzione e' operata,  anche  in  deroga
all'articolo  2365  del  codice  civile,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. 
  478.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,   i
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni
previste per le imposte sui redditi. 
  479. Il  Fondo  bieticolo  nazionale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge   21   dicembre   1990,   n.   391,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48,  e'  incrementato
della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005. 
  480.  Al  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  all'articolo  20  non   trova
applicazione l'imposta sulla pubblicita'"; 
    b) all'articolo 20, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche  che
non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti  dall'articolo
20-bis"; 
    c) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto).  -  1.  I
comuni devono riservare il  10  per  cento  degli  spazi  totali  per
l'affissione dei manifesti ai soggetti di  cui  all'articolo  20.  La
richiesta e' effettuata dalla persona fisica  che  intende  affiggere
manifesti per i soggetti di  cui  all'articolo  20  e  deve  avvenire
secondo le modalita' previste dal presente  decreto  e  dai  relativi
regolamenti  comunali.  Il  comune   non   fornisce   personale   per
l'affissione.  L'affissione  negli  spazi  riservati  e'  esente  dal
diritto sulle pubbliche affissioni. 
2. Le  violazioni  ripetute  e  continuate  delle  norme  in  materia
d'affissioni e pubblicita' commesse fino all'entrata in vigore  della
presente disposizione,  mediante  affissioni  di  manifesti  politici
ovvero di striscioni e mezzi  similari  possono  essere  definite  in
qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede  di  riscossione
delle somme eventualmente iscritte a titolo  sanzionatorio,  mediante
il versamento, a carico del committente responsabile, di una  imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse  e  ripetute  a  100
euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato
a favore della tesoreria del  comune  competente  o  della  provincia
qualora le violazioni siano state compiute in piu' di un comune della
stessa provincia; in tal  caso  la  provincia  provvede  al  ristoro,
proporzionato  al  valore  delle  violazioni  accertate,  ai   comuni
interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare  alla  provincia
la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di  mancata
richiesta da parte dei comuni, la provincia destinera' le entrate  al
settore ecologia. La definizione di cui al  presente  comma  non  da'
luogo ad alcun  diritto  al  rimborso  di  somme  eventualmente  gia'
riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il  termine
per il versamento e' fissato, a pena di decadenza  dal  beneficio  di
cui al presente comma,  al  31  maggio  2005.  Non  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge  10  dicembre
1993, n. 515"; 
    d) all'articolo 23, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    "4-bis. Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti elencati
nell'articolo  20,  il  responsabile  e'  esclusivamente  colui   che
materialmente e'  colto  in  flagranza  nell'atto  d'affissione.  Non
sussiste responsabilita' solidale"; 
    e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente: 
    "5-ter. Se il manifesto riguarda l'attivita' di soggetti elencati
nell'articolo  20,  il  responsabile  e'  esclusivamente  colui   che
materialmente e' colto in  flagranza  nell'atto  di  affissione.  Non
sussiste responsabilita' solidale". 
  481. All'articolo 23 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, dopo il comma 13-quater, e' aggiunto il seguente: 
  "1 3-quinquies. Se il manifesto riguarda  l'attivita'  di  soggetti
elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15  novembre  1993,
n. 507, e successive modificazioni, il responsabile e' esclusivamente
colui  che  materialmente  e'  colto  in   flagranza   nell'atto   di
affissione. Non sussiste responsabilita' solidale". 
  482. Alla legge 4 aprile 1956, n, 212, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma: 
    "E' responsabile esclusivamente colui che materialmente e'  colto
in flagranza nell'atto di affissione.  Non  sussiste  responsabilita'
solidale"; 
    b) all'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma: 
    "E' responsabile esclusivamente colui che materialmente e'  colto
in flagranza nell'atto di affissione.  Non  sussiste  responsabilita'
soli dale". 
  483. Alla legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma  3,  le  parole:  "sono  a  carico,  in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "sono   a   carico    esclusivamente
dell'esecutore  materiale.  Non  sussiste  responsabilita'   solidale
neppure del committente"; 
    b) all'articolo 15, comma 19, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "La responsabilita' in materia di manifesti e'  personale  e
non sussiste responsabilita' neppure del committente". 
  484. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  181,  182,  183,
184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  sono  estese
alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa  per
l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro. 
  485. Con provvedimento direttoriale del Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  tenuto
anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei  prezzi
di  vendita  al  pubblico  dei   tabacchi   lavorati,   eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.
825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota  di
base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo  28,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  al  fine  di
assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro
per l'anno 2005 e a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2006. 
  486. Per il perseguimento di obiettivi di pubblico  interesse,  ivi
compresi quelli di difesa della salute  pubblica,  con  provvedimento
direttoriale     del     Ministero     dell'economia     e      delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,  sentito  il
Ministero  della  salute,  possono  essere  individuati   criteri   e
modalita' di  determinazione  di  un  prezzo  minimo  di  vendita  al
pubblico dei tabacchi lavorati. 
  487.  La  vendita  al   pubblico   delle   sigarette   e'   ammessa
esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi. 
  488. Al fine di una tendenziale  armonizzazione  della  misura  del
prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco,
le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono  comma,
della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e  17,
quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con
una ritenuta unica del 6 per cento. 
  489. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto  1982,  n.
528, e' sostituito dal seguente: 
"Il gioco del lotto si basa  sull'utilizzo  dei  numeri  da  1  a  90
inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze,  Genova,  Milano,
Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e sopra la  ruota  denominata
ruota nazionale. I cinque  numeri  estratti  determinano  le  vincite
relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni della  ruota  nazionale
sono svolte in Roma". 
  490. Le scommesse sulla  ruota  nazionale  si  effettuano  puntando
sulla ruota stessa  con  esclusione  di  tutte  le  altre  ruote.  La
raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene  effettuata  dal
concessionario del gioco del lotto attraverso la  rete  automatizzata
del lotto. 
  491. Il primo ed il secondo comma dell'articolo  8  della  legge  2
agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: 
"I premi sono fissati come appresso: 
a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione; 
b) estratto semplice:  undici  volte  e  duecentotrentadue  millesimi
della posta; 
c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta; 
d) ambo: duecentocinquanta volte la posta; 
e) terno: quattromilacinquecento volte la posta; 
f) quaterna: centoventimila volte la posta; 
g) cinquina: seimilioni di volte la posta. 
Il premio massimo cui puo'  dar  luogo  ogni  scontrino  di  giocata,
comunque sia ripartito tra le poste l'importo  delle  scommesse,  non
puo' eccedere la somma di 6 milioni di euro". 
  492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma  dell'articolo  8
della legge 2 agosto 1982, n. 528. 
  493.  E'  istituita  la  scommessa  dell'estratto  determinato.  La
giocata   dell'estratto   determinato   si    effettua    aggiungendo
all'indicazione del numero pronosticato  la  specificazione  relativa
alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto  e  quinto
estratto. 
  494. Con provvedimento direttoriale del Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  puo'
essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del  gioco  del
lotto abbinata al concorso Enalotto. 
  495. All'articolo 110, comma 7, del testo unico  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  la
lettera b) e' abrogata. 
  496. La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  7
dell'articolo  39  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
si intende nel senso che dalle date del 1 gennaio e  1  maggio  2004,
previste in  funzione  del  rilascio  o  meno  del  nulla  osta,  gli
apparecchi e congegni di  cui  alla  medesima  disposizione,  se  non
convertiti in  apparecchi  e  congegni  per  il  gioco  lecito,  sono
illeciti ancorche' non consentano il prolungamento o  la  ripetizione
della partita. 
  497. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero  6),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
si  applica  alla  raccolta  delle  giocate  con  gli  apparecchi  da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, e  successive  modificazioni,  anche  relativamente  ai
rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed
i terzi incaricati della raccolta stessa. 
  498. E istituita, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, con provvedimento  direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e   dei
servizi,  una  nuova  scommessa  ippica  a  totalizzatore,   proposta
dall'UNIRE.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono   stabilite   le
disposizioni attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica,  da
effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi  pronostici,
delle agenzie ippiche e sportive  nonche'  negli  ippodromi,  tenendo
conto che la raccolta deve essere  ripartita  assegnando  il  72  per
cento come montepremi e compenso per l'attivita'  di  gestione  della
scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita'  dei  punti  di
vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di  imposta
unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE. 
  499. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
"7-ter. La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7  e'  applicata
al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo  110,
comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al regio decreto  18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi  nei
quali i predetti apparecchi,  installati  presso  esercizi  pubblici,
risultino non conformi alle  prescrizioni  normative  e  alle  regole
tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge  27
dicembre 2002, n. 289". 
  500. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma
3 e al comma 4, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle  seguenti:
"commi 6 e 7".