art. 1 (commi 501-572)
  501. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i  commi
1 e 2 sono abrogati. 
  502. Il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze-Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato  definisce  i  requisiti  tecnici  dei
documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di  cui  all'articolo
38, commi 3 e 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  tali  da
assicurarne la controllabilita' a distanza. Gli  eventuali  costi  di
rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti. 
  503. All'articolo 30, comma 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, le parole: "31 dicembre 2004" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2005". 
  504. All'articolo 2, comma 11, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno  2003  e  per
l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004
e 2005". 
  505. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza  alla  formazione
del reddito di lavoro  dipendente,  relativamente  ai  contributi  di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma  2,  lettera  a),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. 
  506. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre  1997,  n.
313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: "anni dal 1998
al 2004" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2005"; 
    b) il comma 5-bis e' abrogato. 
  507. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della  legge  1
agosto 2002, n. 166,  prorogato,  da  ultimo,  al  31  dicembre  2004
dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005. 
  508. All'articolo 19, comma 3, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 
  509. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i cinque
periodi  d'imposta  successivi  "fino  alla  fine  del   comma   sono
sostituite dalle seguenti: "per i sei  periodi  d'imposta  successivi
l'aliquota e' stabilita nella  misura  dell'1,9  per  cento;  per  il
periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2005 l'aliquota e'  stabilita
nella misura del 3,75 per cento". 
  510.  Per  l'anno  2005  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  511. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano: 
    a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di  accisa
sulle emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma  1,
lettera d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche'  la
disposizione   contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,    del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e,  per  il
medesimo periodo, l'aliquota di  cui  al  numero  1)  della  predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri; 
    b) le disposizioni in materia  di  aliquota  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4  del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    c)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e  in
altri specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    d) le disposizioni in materia di  agevolazione  per  le  reti  di
teleriscaldamento  alimentate  con  biomassa   ovvero   con   energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1  ottobre  2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2001,
n. 418; 
    e) le disposizioni in materia  di  aliquote  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27,  comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    f)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni  sul  gasolio  e  sul  GPL  impiegati   nelle   frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28  dicembre  2001,
n. 448; 
    g) le disposizioni in materia di  accisa  concernenti  il  regime
agevolato per il gasolio per  autotrazione  destinato  al  fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine,  di
cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
    h)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni  sotto  serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole
ed agroalimentari, a decorrere dal 1 gennaio 2005 la  gestione  degli
interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge
2 giugno 1961, n. 454, e  successive  modificazioni,  e  la  relativa
dotazione finanziaria e' attribuita all'ISMEA.  L'ISMEA  senza  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello  Stato  succede  nei  diritti,
nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali  l'attuale
ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente  comma
e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi  e  di
contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti. 
  513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n.  448.  La  presente  disposizione
entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  514. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. 
  515. A decorrere dal 1 gennaio 2004 e fino  al  31  dicembre  2004,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  per
il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti  le  attivita'
di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore
a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per mille litri.  Per  i
soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8,  comma
10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e  successive
modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al  primo  periodo  e'
limitata ad euro 16,03656 per mille litri. 
  516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si  applica
altresi' ai seguenti soggetti: 
    a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche  locali  esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; 
    b) alle imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza  statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n.  1822,  al
regolamento (CEE) n. 684/92 del  Consiglio,  del  16  marzo  1992,  e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422  del
1997; 
    c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti  a  fune
in servizio pubblico per trasporto di persone. 
  517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante,  anche  mediante
la compensazione di cui all'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,  i  destinatari  del
beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano,
entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti  uffici
dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita'  e  con  gli  effetti
previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale
a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.  277.  Tali
effetti,  anche  per  l'agevolazione  fiscale  di  cui  al   predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  277
del 2000, rilevano altresi' ai fini  delle  disposizioni  di  cui  al
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  518. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005  una  ulteriore  spesa  di  15
milioni  di  euro,  di  cui  6,5  milioni  di  euro  quale  copertura
dell'onere relativo  all'anno  2004  e  8,5  milioni  di  euro  quale
copertura dell'onere relativo all'anno 2005. 
  519. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005  una  ulteriore  spesa  di  20
milioni di euro. 
  520. All'articolo 22, comma 2, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, le parole: "dal 1 gennaio 2003" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1  gennaio  2005".   Al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le
parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti:  "73
milioni di euro annui". 
  521. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  e'
sostituito dai seguenti: 
"6. Le disposizioni del comma  2  si  applicano  anche  al  biodiesel
(codice NC 3824 9099) usato come carburante, come combustibile,  come
additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di
un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1 gennaio 2005
fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel,  puro  o  miscelato  con  oli
minerali, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente  annuo
di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'  produttive,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle  politiche
agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori,
e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono
possedere  per  partecipare  al  programma  pluriennale,  nonche'  le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di  prova,
le percentuali di miscelazione con gli oli  minerali  consentite,  le
modalita' di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi  esenti
agli operatori.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le  disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 25 luglio 2003,  n.  256.  Per  il  trattamento  fiscale  del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto  applicabili,
le disposizioni dell'articolo 61. 
6.1. Entro il 1 settembre di ogni anno di validita' del programma  di
cui al comma 6,  i  Ministeri  delle  attivita'  produttive  e  delle
politiche agricole e forestali comunicano al Ministero  dell'economia
e delle finanze i  costi  industriali  medi  del  biodiesel  e  delle
materie prime necessarie  alla  sua  produzione,  rilevati  nell'anno
solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine  di
evitare la  sovracompensazione  dei  costi  addizionali  legati  alla
produzione, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
di concerto con i Ministri delle attivita' produttive,  dell'ambiente
e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali,
da emanare entro  il  30  ottobre  di  ogni  anno  di  validita'  del
programma di cui al comma 6, e' eventualmente rideterminata la misura
dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6. 
6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al  comma  6,  i
quantitativi  del  contingente  che  risultassero,  al  termine   del
medesimo anno,  non  immessi  in  consumo,  sono  ripartiti  tra  gli
operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per  l'anno  in
questione, purche' vengano immessi in consumo entro il successivo  30
giugno.  In  caso  di  rinuncia,  totale  o  parziale,  delle   quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di  un  beneficiario,
le  stesse  sono  ridistribuite,  proporzionalmente   alle   relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari". 
  522.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  521  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva  approvazione  da
parte della Commissione europea. 
  523. All'articolo 11, comma 1, lettere a)  e  b),  del  regolamento
recante  norme  per  la  elaborazione  del  metodo  normalizzato  per
definire la tariffa del servizio di gestione del  ciclo  dei  rifiuti
urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile
1999, n. 158, e successive modificazioni, le  parole:  "cinque  anni"
sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". 
  524. In ottemperanza alla decisione della  Commissione  europea  n.
C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato. 
  525. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' ridotta, per
l'anno 2005, di 15 milioni di euro. 
  526. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della  citata
legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni,  e'  ridotta,  per
l'anno 2005, di 50 milioni di euro. 
  527. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-quinquies,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono  ricompresi
anche  coloro  che  ricoprono  cariche  sindacali.  Al  citato  comma
9-quinquies dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269  del  2003,  le
parole: "periodi anteriori al 1 gennaio 2002" sono  sostituite  dalle
seguenti: "periodi anteriori al 1 gennaio 2003" e le parole: "possono
esercitare tale facolta' entro il  31  marzo  2004"  sono  sostituite
dalle seguenti: "possono esercitare tale facolta' entro il  31  marzo
2005". 
  528. In virtu' del combinato disposto dell'articolo 45,  comma  14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della  legge
della  Regione  siciliana  31  maggio  2004,  n.  9,   e   successive
modificazioni, i benefici di cui  all'articolo  133  della  legge  23
dicembre  2000,  n.  388,  si  intendono  trasferiti,  alle  medesime
condizioni di cofinanziamento regionale  ivi  previste,  all'articolo
134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle  norme  di
contabilita' di Stato. 
  529. All'articolo 195 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
"3-bis. A decorrere dal 1 gennaio  2005,  la  misura  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie,  aggiornata  ai  sensi  del  comma  3,  e'
oggetto di arrotondamento all'unita'  di  euro,  per  eccesso  se  la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro,  ovvero
per difetto se e' inferiore a detto limite". 
  530. E' autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno  2005,  a
sostegno delle realta' calcistiche femminili FIGC - Divisione  Calcio
Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna  stagione  calcistica  da
ripartire nel seguente modo: 
    a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al  campionato
di serie A (per la stagione  2004-2005  n.  12  squadre  regolarmente
iscritte); 
    b)  25.000  euro  per  ciascuna  delle  24  squadre  iscritte  al
campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due  gironi  da  12
squadre ciascuno); 
    c)  10.000  euro  per  ciascuna  delle  57  squadre  iscritte  al
campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12,
11, 11 squadre regolarmente iscritte). 
  531. Il contributo di cui al comma 530 e' corrisposto alle societa'
di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al  proprio
campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili,  di  cui  una
appartenente al settore Primavera, e due sotto  l'egida  del  settore
scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali  risulta  iscritta
una squadra del settore giovanile. 
  532. I contributi a sostegno dell'attivita' professionistica  delle
suddette  squadre  non  sono   cumulabili   con   altro   genere   di
finanziamenti di enti pubblici,  nazionali  o  locali.  Nel  caso  le
suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di  ente
pubblico, la quota ad esse spettante in  base  al  comma  530  verra'
calcolata, a defalcazione, sulla base di  quanto  gia'  percepito  da
altri enti pubblici. 
  533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al  comma  530,
le stesse vengono accantonate per l'anno successivo  ad  integrazione
di quanto gia' impegnato. 
  534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante  bandi
dalle amministrazioni regionali in quota pari al  numero  di  squadre
iscritte e partecipanti, di  anno  in  anno,  ai  campionati  FIGC  -
Divisione Calcio Femminile - delle Serie A, A2 e B. 
  535. Per il finanziamento del  fondo  istituito  con  la  legge  27
dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai
grandi invalidi di guerra o per servizio, e' autorizzata la spesa  di
10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di  euro  per  gli
anni 2006 e 2007. 
  536. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24  aprile  2003,  n.
92, abbia avuto applicazione, perche' il limite di eta'  pensionabile
era inferiore  a  quello  di  70  anni  previsto,  sia  pure  in  via
facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004,  n.  136,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo  di
tre anni di permanenza in servizio,  su  richiesta,  previsto  per  i
perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato  articolo  1
della legge 21 aprile 2003, n.  92,  si  deve  intendere  fruibile  a
partire dal nuovo limite di eta' pensionabile, sia pure  facoltativo,
di 70 anni, ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge n.  136
del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione  dei  versamenti
contributivi ivi previste. 
  537.  Onde  poter  assicurare  la  continuita'  nel   processo   di
risanamento  e  riorganizzazione  e  il  conseguente   rilancio   del
territorio  del  Parco  Nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise,   e'
autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco. 
  538. Il fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'
statali e' implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro. 
  539. I termini previsti per  l'applicazione  della  disciplina  del
conto economico, di cui al comma  2  dell'articolo  115  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno  2004  e
all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui  ai  numeri  4)  e
4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge  27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 1995, n. 539. 
  540. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo  1,  comma  2,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 4 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 1939, n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati  e  le
costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti  ad  esso
strutturalmente connesse,  anche  in  via  transitoria,  cui  possono
accedere, mediante qualsiasi mezzo di unione, parti mobili allo scopo
di realizzare un unico  bene  complesso.  Pertanto,  concorrono  alla
determinazione della rendita catastale, ai sensi dell'articolo 10 del
citato regio decreto-legge, gli elementi costitutivi degli opifici  e
degli altri immobili  costruiti  per  le  speciali  esigenze  di  un'
attivita'  industriale  o  commerciale  anche  se   fisicamente   non
incorporati al suolo.  I  trasferimenti  erariali  agli  enti  locali
interessati sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in
riferimento. 
  541. Per far fronte ad  esigenze  straordinarie  di  controllo  del
territorio, al fine di potenziare  l'impiego  del  poliziotto  e  del
carabiniere di quartiere, oltre alle autorizzazioni  alle  assunzioni
eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54 e 55, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro per
l'anno 2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006, 86 milioni  di  euro
per l'anno 2007 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008,  per
l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53  del  medesimo
articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e  dalla  presente  legge,  di
1.324 agenti della Polizia di Stato  e  di  1.400  carabinieri,  come
incremento d'organico dei rispettivi ruoli. 
  542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato  di
cui al comma 541, si provvede: 
    a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento
riservato prioritariamente agli  agenti  ausiliari  trattenuti  della
Polizia di Stato, in servizio al momento  della  presentazione  delle
domande e,  per  il  restante,  ai  giovani  che,  al  momento  della
presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di
leva nella  Polizia  di  Stato  o  nell'Arma  dei  carabinieri  quali
ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro anni, secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo  di
stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale  si  applica
la disciplina  prevista  per  gli  agenti  ausiliari  trattenuti  che
abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato; 
    b) per i restanti 594 posti, per  l'anno  2006,  per  267  posti,
attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in
congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  2
settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale,  n.
36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai  restanti  327  posti,  si  provvede
attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata  di
un anno delle  Forze  armate  idonei  ed  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della  legge  23  agosto
2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni  di  cui  al  comma  4  del
medesimo articolo. 
  543. Per la copertura dei posti per carabiniere  di  cui  al  comma
541,  l'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzata  a  procedere  ad  un
reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale: 
    a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento
riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio
di leva, ovvero  in  ferma  biennale  o  richiamati  nelle  forze  di
completamento, oppure ai  carabinieri  ausiliari,  congedati  da  non
oltre un anno, da riammettere in servizio ai  sensi  dell'articolo  8
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  198,  e  successive
modificazioni; 
    b) per i restanti 630 posti, per  l'anno  2006,  per  441  posti,
attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in
congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  2
settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4  giugno
2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie  speciale,  n.
47 del 14 giugno 2002. Quanto ai  restanti  189  posti,  si  provvede
attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata  di
un anno delle  Forze  armate  idonei  ed  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della  legge  23  agosto
2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni  di  cui  al  comma  4  del
medesimo articolo. 
  544. Per l'attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di  cui
al Regola mento  (CE)  n.  491/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 10 marzo  2004,  finalizzato  a  dare  ai  Paesi  terzi
interessati assistenza finanziaria e tecnica  in  materia  di  flussi
migratori e di asilo, nonche' per proseguire gli interventi intesi  a
realizzare  nei  Paesi  di  accertata  provenienza   di   flussi   di
immigrazione clandestina apposite strutture e' autorizzata  la  spesa
di 23 milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di  previsione
del Ministero dell'interno per l'anno 2005 e di 20  milioni  di  euro
per l'anno 2006. 
  545. La spesa di cui al comma 544  e'  ripartita  nel  corso  delle
gestioni tra le unita' previsionali di base interessate  con  decreto
del  Ministro  dell'interno  da  comunicare,   anche   con   evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 
  546. Per conseguire piu' elevati livelli di efficienza ed efficacia
nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonche'
per avviare la graduale sostituzione del contingente dei  vigili  del
fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica  del  Corpo  nazionale
dei  vigili  del  fuoco  e'  incrementata  fino  ad  un  massimo   di
cinquecento   unita'   complessive.   Con   decreto   del    Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e
per profili professionali delle unita' portate in  aumento  ai  sensi
della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per
l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed  euro  13  milioni  a
decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno,
da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede  alla
ripartizione per sedi di servizio delle unita' portate in aumento  ai
sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti
dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile
del fuoco si provvede:  nella  misura  del  50  per  cento,  mediante
l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso  pubblico  a
centottantaquattro posti di vigile del  fuoco,  indetto  con  decreto
direttoriale  in  data  6  marzo  1998,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27  marzo  1998;  per  il
rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli  idonei
della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di
vigile del fuoco,  in  detto  con  decreto  direttoriale  in  data  5
novembre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  quarta  serie
speciale, n.  92  del  20  novembre  2001.  Le  predette  graduatorie
rimangono  valide  fino  al  31  dicembre  2006.  Le  assunzioni  del
personale portato in aumento ai  sensi  della  presente  disposizione
sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed
approvazione. 
  547.  Per  il  potenziamento  dell'attivita'  di  soccorso  tecnico
urgente in materia di  rischi  nucleare,  batteriologico,  chimico  e
radiologico e  per  il  proseguimento  del  programma  di  interventi
previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e'  autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, di 6 milioni di euro  per
l'anno 2006 e di i milione di euro per l'anno 2007. 
  548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze  messe  a
disposizione  delle  autorita'  provinciali  di  pubblica  sicurezza,
finalizzate alla prevenzione e al  contrasto  del  terrorismo,  anche
internazionale, e della criminalita' organizzata, ad integrazione  di
quanto previsto dall'articolo 3, commi 151  e  152,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate: 
    a) la spesa di 34  milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  per  le
esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di  cui  la
spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'interno - centro di  responsabilita'
pubblica sicurezza - e la spesa di 3  milioni  di  euro  iscritta  in
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale
cifrante; 
    b) la spesa di 53  milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  per  le
esigenze correnti, iscritta  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno  -  centro  di  responsabilita'
sicurezza pubblica. 
  549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al
comma 548 possono essere altresi' ripartite nel corso della  gestione
tra le unita'  previsionali  di  base  interessate  con  decreto  del
Ministro   dell'interno,   da   comunicare,   anche   con    evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 
  550. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo  il
comma 4 sono inseriti i seguenti: 
"4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di
singoli  materiali  da  costruzione,  per  effetto   di   circostanze
eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato  dal  Ministero
delle infrastrutture  e  dei  trasporti  nell'anno  di  presentazione
dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa  luogo  a
compensazioni, in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la  percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al  comma
4-sexies. 
4-ter. La compensazione e' determinata applicando la  percentuale  di
variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali
da costruzione impiegati nelle lavorazioni  contabilizzate  nell'anno
solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle quantita'
accertate dal direttore dei lavori. 
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il
30 giugno di ogni anno, a partire dal  30  giugno  2005,  rileva  con
proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli  prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi. 
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e  4-quater
si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati  a  partire  dal  10
gennaio 2004. A tal fine il primo decreto di cui  al  comma  4-quater
rileva anche i prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi
rilevati dal Ministero per l'anno  2003.  Per  i  lavori  aggiudicati
sulla base di offerte anteriori al 10 gennaio 2003 si fa  riferimento
ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. 
4-sexies.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  4-bis  si  possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro  economico
di ogni intervento, in misura  non  inferiore  all'1  per  cento  del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le  somme  relative  agli
impegni contrattuali gia' assunti,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono
altresi' essere utilizzate le  somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme  vigenti,  nonche'  le  somme  disponibili  relative  ad  altri
interventi ultimati di  competenza  dei  soggetti  aggiudicatori  nei
limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve
essere autorizzato dal  CIPE,  qualora  gli  interventi  siano  stati
finanziati dal CIPE stesso. 
4-septies.  Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  altri   enti
aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare  annualmente  i
propri prezzari, con particolare  riferimento  alle  voci  di  elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo  legate  a  particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validita' il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di  gara
la cui approvazione sia intervenuta  entro  tale  data.  In  caso  di
inadempienza da parte  dei  predetti  soggetti,  i  prezzari  possono
essere aggiornati dalle  competenti  articolazioni  territoriali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  le
regioni interessate". 
  551.  I   provvedimenti   amministrativi   relativi   alle   misure
comunitarie sono impugnabili con i rimedi  previsti  dalla  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  552.  Le  controversie  aventi  ad  oggetto  le  procedure   ed   i
provvedimenti in  materia  di  impianti  di  generazione  di  energia
elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55,  e  le  relative
questioni risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. 
  Alle  controversie  di  cui  al  presente  comma  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 6 dicembre  1971,
n. 1034. 
  553.  In  attuazione  degli  impegni  derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno  e'
autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4  milioni  di  euro
per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007,
all'integrazione e  allo  sviluppo  della  rete  degli  ufficiali  di
collegamento delle  Forze  di  polizia,  incaricati  di  stabilire  e
mantenere contatti con le autorita' dei Paesi di destinazione  o  con
le organizzazioni internazionali che vi hanno  sede,  finalizzati  ad
incrementare la cooperazione  internazionale  per  la  prevenzione  e
repressione della criminalita', dei traffici illeciti  transnazionali
e del terrorismo. 
  554. Il  servizio  degli  ufficiali  di  collegamento,  scelti  tra
funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio  presso  il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  o  ivi  trasferiti  per  la
specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonche' le modalita' di
selezione, formazione  e  assegnazione  dei  funzionari  o  ufficiali
interessati ed il numero degli ufficiali  di  collegamento  di  nuova
istituzione sono stabiliti  con  regolamento  adottato  dal  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
difesa e dell'economia  e  delle  finanze.  Il  predetto  regolamento
stabilisce  le  linee  guida  per  l'eventuale  utilizzazione   degli
ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche  e  negli
uffici consolari in qualita' di esperti a norma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e
successive modificazioni. 
  555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla
base di specifici accordi di livello bilaterale o  multilaterale,  di
curare gli interessi di uno o piu' Stati membri dell'Unione  europea,
nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in  vigore  e
salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali. 
  556. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sono   determinati   i
trattamenti economici degli ufficiali di collegamento in  misura  non
inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui  all'articolo  168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e
successive modificazioni. 
  557. I comuni  con  popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti,  i
consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale,
le  comunita'  montane  e  le  unioni  di  comuni  possono   servirsi
dell'attivita' lavorativa  di  dipendenti  a  tempo  pieno  di  altre
amministrazioni locali purche'  autorizzati  dall'amministrazione  di
provenienza. 
  558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti,
in fine,  i  seguenti  periodi:  "Contestualmente  presenta  ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale  con  seguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le  stesse  non  hanno
comportato  modificazioni  del  classamento.  In  assenza   di   tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo  37,  comma
5". 
  559.  Fermi  restando  i  requisiti  di  cui  all'articolo  2   del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo  di  paga
in corso al 1 gennaio 2005, l'assegno per il nucleo  familiare  viene
erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sono  adottate  le  disposizioni  di
attuazione del presente comma. 
  560.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  introdotto
dall'articolo  6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per   il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano
essere approvati nel triennio  2005-2007,  restano  determinati,  per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle  misure  indicate  nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo  speciale
destinato alle spese in conto capitale. 
  561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione  a  leggi  di  spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 
  562. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge  5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n.  208,  gli  stanziamenti  di  spesa  per  il
rifinanziamento  di  norme  che  prevedono  interventi  di   sostegno
dell'economia classificati fra le spese  in  conto  capitale  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle  misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
  563. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle  leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente  legge  sono  ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella. 
  564. Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
  565. A valere sulle  autorizzazioni  di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate  nella  Tabella  F
allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti  pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni  gia'  assunti  nei  precedenti  esercizi  a
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera  i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,  le
misure correttive degli effetti finanziari di  leggi  di  spesa  sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali  misure  non  si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11. 
  567. In applicazione dell'articolo 46,  comma  4,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448,  le  autorizzazioni  di  spesa  e  i  relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato  di
previsione   di   ciascun   Ministero   interessato   sono   indicati
nell'allegato 2 alla presente legge. 
  568. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,  secondo  il
prospetto allegato. 
  569. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
  570. Le disposizioni della presente legge  costituiscono  norme  di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 
  571.  Il  termine  del  31  dicembre  2004,  di  cui  al  comma   3
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente  le
agevolazioni tributarie per la formazione  e  l'arrotondamento  della
proprieta' contadina, e' prorogato al  31  dicembre  2005.  Le  somme
iscritte nel  conto  residui  di  stanziamento  per  l'anno  2004  di
pertinenza dell'unita' previsionale di base 3.2.3.4  "informazione  e
ricerca" dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali destinate alle  azioni  di  promozione  agricola
sono destinate per l'importo di 30 milioni di  euro  all'entrata  del
bilancio dello Stato per il 2005. 
  572. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 2004 
 
                               CIAMPI 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
                   Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
  Visto, il Guardasigilli: Castelli