Art. 2.

  1.  Il  comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
e' sostituito dal seguente:
    «5.  I  criteri  di  ripartizione  del  Fondo tra le regioni e le
province  autonome  sono  stabiliti  con  deliberazione  del Comitato
interministeriale  per la programmazione economica (CIPE), sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».
 
          Nota all'art. 2:
              Per il testo dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994, si
          veda la nota all'art. 1.