La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                             (Finalita). 
 
   1. La presente legge  riconosce  l'apicoltura  come  attivita'  di
interesse  nazionale  utile  per   la   conservazione   dell'ambiente
naturale,  dell'ecosistema  e  dell'agricoltura  in  generale  ed  e'
finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la  biodiversita'
di specie apistiche, con particolare  riferimento  alla  salvaguardia
della razza di ape italiana  (Apis  mellifera  ligustica  Spinola)  e
delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine. 
   2. Le province autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono  alle
finalita'  della  presente   legge   nell'ambito   delle   specifiche
competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle  relative
norme di attuazione. 
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicate e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.