ART. 10. (Sanzioni). 1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.
Note all'art. 10: - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., reca: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662». - Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».