ART. 10.
                             (Sanzioni).

   1.  Per  le  violazioni  delle disposizioni della presente legge e
delle   leggi  regionali  in  materia,  le  regioni  provvedono  alla
determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione
delle  sanzioni  per  illeciti di natura tributaria di cui ai decreti
legislativi  18  dicembre  1997,  n.  471  e  n.  472,  e  successive
modificazioni,  per le quali la competenza resta affidata agli organi
statali.
 
          Note all'art. 10:
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 471,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
          S.O.,  reca:  «Riforma delle sanzioni tributarie non penali
          in  materia  di  imposte  dirette,  di  imposta  sul valore
          aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3,
          comma  133,  lettera  q),  della legge 23 dicembre 1996, n.
          662».
              - Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1997,  n. 472,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5,
          S.O.,  reca:  «Disposizioni generali in materia di sanzioni
          amministrative  per  le  violazioni  di norme tributarie, a
          norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662».