ART. 2.
                           (Definizioni).

   1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", e'
considerata   a   tutti  gli  effetti  attivita'  agricola  ai  sensi
dell'articolo   2135  del  codice  civile,  anche  se  non  correlata
necessariamente alla gestione del terreno.
   2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la
pappa  reale  o  gelatina  reale,  il  polline, il propoli, il veleno
d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.
   3. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) arnia: il contenitore per api;
   b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
   c) apiario: un insieme unitario di alveari;
   d) postazione: il sito di un apiario;
   e)  nomadismo:  la  conduzione dell'allevamento apistico a fini di
incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario
nel corso dell'anno.
   4.   L'uso   della   denominazione   "apicoltura"   e'   riservato
esclusivamente  alle  aziende  condotte  da apicoltori che esercitano
l'attivita' di cui al comma 1.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2135 del codice
          civile:
              «Art.  2135  (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore
          agricolo   chi   esercita  una  delle  seguenti  attivita':
          coltivazione   del   fondo,  selvicoltura,  allevamento  di
          animali e attivita' connesse.
              Per  coltivazione  del  fondo,  per  selvicoltura e per
          allevamento  di  animali  si intendono le attivita' dirette
          alla  cura  e  allo sviluppo di un ciclo biologico o di una
          fase  necessaria  del ciclo stesso, di carattere vegetale o
          animale,  che  utilizzano o possono utilizzare il fondo, il
          bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
              Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate
          dal    medesimo   imprenditore   agricolo,   dirette   alla
          manipolazione,        conservazione,        trasformazione,
          commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto
          prodotti  ottenuti  prevalentemente  dalla coltivazione del
          fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le
          attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
          l'utilizzazione   prevalente   di  attrezzature  o  risorse
          dell'azienda  normalmente impiegate nell'attivita' agricola
          esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del
          territorio  e  del patrimonio rurale e forestale, ovvero di
          ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».