ART. 2. (Definizioni). 1. La conduzione zootecnica delle api, denominata "apicoltura", e' considerata a tutti gli effetti attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. 2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele. 3. Ai fini della presente legge si intende per: a) arnia: il contenitore per api; b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api; c) apiario: un insieme unitario di alveari; d) postazione: il sito di un apiario; e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o piu' spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno. 4. L'uso della denominazione "apicoltura" e' riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attivita' di cui al comma 1.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo vigente dell'art. 2135 del codice civile: «Art. 2135 (Imprenditore agricolo). - E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.».