ART. 4. 
               (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci). 
 
   1. Al  fine  di  salvaguardare  l'azione  pronuba  delle  api,  le
regioni, nel rispetto della normativa  comunitaria  vigente  e  sulla
base del documento programmatico di cui all'articolo  5,  individuano
le  limitazioni  e   i   divieti   cui   sottoporre   i   trattamenti
antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per  le
api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e  spontanee  durante
il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.