ART. 6. 
(Denuncia degli apiari e degli alveari  e  comunicazione  dell'inizio
                          dell'attivita'). 
 
   1. Al fine della profilassi e del controllo  sanitario,  e'  fatto
obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia,  anche
per il tramite  delle  associazioni  degli  apicoltori  operanti  nel
territorio, specificando collocazione  e  numero  di  alveari,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni  nei  quali
si  sia  verificata  una  variazione  nella  collocazione   o   nella
consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il  10
per cento in piu' o in meno. Chiunque intraprenda per la prima  volta
l'attivita' nelle forme di cui  all'articolo  3  e'  tenuto  a  darne
comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. 
   2.  Le  denunce  e  le  comunicazioni  di  cui  al  comma  1  sono
indirizzate  ai  servizi  veterinari  dell'azienda  sanitaria  locale
competente. 
   3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di  comunicazione  non
possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.