ART. 6. (Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attivita'). 1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, e' fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in piu' o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attivita' nelle forme di cui all'articolo 3 e' tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. 2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale competente. 3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.