ART. 7. (Risorse nettarifere). 1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico. 2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi: a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni; b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attivita' produttiva con postazioni nomadi o stanziali. 3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprieta' o ad altro titolo detenuti. 4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalita' produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.
Nota all'art. 7: - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 1954, n. 142, S.O., reca il regolamento di polizia veterinaria.