ART. 7. 
                       (Risorse nettarifere). 
 
   1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse  di
un ciclo naturale di interesse pubblico. 
   2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle  risorse  nettarifere
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
incentivano  la  conduzione  zootecnica  delle  api  e   la   pratica
economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi: 
   a) preventivo accertamento che gli  apiari,  stanziali  o  nomadi,
rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954,  n.  320,  e
successive modificazioni; 
   b)  conservazione  dei  diritti  acquisiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 3 che impostano abitualmente l'attivita' produttiva  con
postazioni nomadi o stanziali. 
   3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli  alveari  nei
fondi di loro proprieta' o ad altro titolo detenuti. 
   4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per  finalita'
produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento  delle
risorse nettarifere, le regioni possono determinare  la  distanza  di
rispetto tra apiari, composti da  almeno  cinquanta  alveari,  in  un
raggio massimo di 200 metri. 
 
          Nota all'art. 7:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
          1954, n. 320, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno
          1954,   n.  142,  S.O.,  reca  il  regolamento  di  polizia
          veterinaria.