ART. 8.
                  (Distanze minime per gli apiari).

   1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, e' inserito il seguente:
   "ART.  896-bis.  -  (Distanze minime per gli apiari). - Gli apiari
devono  essere  collocati  a  non  meno  di  dieci metri da strade di
pubblico  transito  e  a  non  meno  di  cinque  metri dai confini di
proprieta' pubbliche o private.
   Il   rispetto  delle  distanze  di  cui  al  primo  comma  non  e'
obbligatorio  se  tra  l'apiario  e  i  luoghi  ivi indicati esistono
dislivelli  di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni
di continuita', muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il
passaggio  delle  api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno
due  metri.  Sono  comunque  fatti  salvi  gli  accordi  tra le parti
interessate.
   Nel   caso   di   accertata   presenza   di  impianti  industriali
saccariferi,  gli  apiari devono rispettare una distanza minima di un
chilometro dai suddetti luoghi di produzione".
 
          Nota all'art. 8:
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  896 del codice
          civile.
              «896.  (Recensione di rami protesi e di radici.) Quegli
          sul  cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino
          puo'  in  qualunque  tempo costringerlo a tagliarli, e puo'
          egli  stesso  tagliare  le radici che si addentrano nel suo
          fondo,  salvi  pero'  in ambedue i casi i regolamenti e gli
          usi locali.
              Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti
          naturalmente  caduti  dai rami protesi sul fondo del vicino
          appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
              Se  a  norma  degli usi locali i frutti appartengono al
          proprietario  dell'albero,  per  la  raccolta  di  essi  si
          applica il disposto dell'articolo 843.»