ART. 9.
          (Riconoscimento del servizio di impollinazione).

   1.  L'attivita'  di  impollinazione  e'  riconosciuta, a tutti gli
effetti,  attivita'  agricola per connessione, ai sensi dell'articolo
2135, secondo comma, del codice civile.
   2.  I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del
comma  1  dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi,
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n.  917,  e  successive  modificazioni,  e  dalle  societa'  in  nome
collettivo  e  in accomandita semplice, che esercitano l'attivita' di
impollinazione,    possono   determinare   il   reddito   imponibile,
relativamente  a  tale attivita', applicando all'ammontare dei ricavi
conseguiti  dalla  medesima attivita' il coefficiente di redditivita'
del 25 per cento.
   3.  I  soggetti  di cui al comma 2 hanno facolta' di non avvalersi
delle  disposizioni  di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione
e'  esercitata  con  le modalita' stabilite dal regolamento di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e
successive modificazioni.
   4.  Sono  consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la
detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per
l'alimentazione  delle  famiglie  delle api, con esonero dalla tenuta
dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.
   5.  Le  disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere
dalla  approvazione  del  regime  fiscale ivi previsto da parte della
Commissione delle Comunita' europee.
 
          Note all'art. 9:
              - Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda
          la nota all'art. 2.
              - Si  riporta il testo dell'art. 73, comma 1, del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,
          modificato  dall'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre
          2003, n. 344:
              «Art.   73   (Soggetti   passivi). - 1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa':
                a) le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita  per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e le societa' di mutua assicurazione residenti
          nel territorio dello Stato;
                b) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel territorio dello Stato, che hanno
          per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c) gli   enti   pubblici   e  privati  diversi  dalle
          societa',  residenti  nel  territorio  dello Stato, che non
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
                d) le  societa'  e gli enti di ogni tipo, con o senza
          personalita'  giuridica, non residenti nel territorio dello
          Stato.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          10 novembre   1997,   n.  442,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  23 dicembre  1997,  n.  298,  reca  norme per il
          riordino  della  disciplina  delle  opzioni  in  materia di
          imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.