Art. 3. I posti di vice segretario di ragioneria di ultima classe, che risulteranno disponibili per effetto della prima applicazione del ruolo organico, potranno essere conferiti agli attuali ufficiali d'ordine di classe transitoria e scrivani straordinari, i quali prestino l'opera loro da piu' di 5 anni negli uffici amministrativi e contabili della Direzione Generale del Fondo per il Culto e siano riconosciuti idonei dalla Commissione dei capi di servizio istituita con l'art. 26 del regolamento approvato con Reale decreto 5 ottobre 1902, n. 465.