Art. 3. 
 
  I posti di vice segretario di  ragioneria  di  ultima  classe,  che
risulteranno disponibili per effetto  della  prima  applicazione  del
ruolo organico, potranno  essere  conferiti  agli  attuali  ufficiali
d'ordine di classe  transitoria  e  scrivani  straordinari,  i  quali
prestino l'opera loro da piu' di 5 anni negli uffici amministrativi e
contabili della Direzione Generale del Fondo per  il  Culto  e  siano
riconosciuti idonei dalla Commissione dei capi di servizio  istituita
con l'art. 26 del regolamento approvato con Reale decreto  5  ottobre
1902, n. 465.