Art. 4. Nel momento della prima attuazione del nuovo ruolo organico non saranno applicabili le disposizioni della legge 8 luglio 1883, n. 1470. Pero' i posti di ultima classe, che nella carriera d'ordine e nel personale di servizio si renderanno vacanti in appresso, saranno totalmente riservati a coloro che vi avranno diritto ai termini della suddetta legge, finO a raggiungere il numero corrispondente alla meta' dei posti di ultima classe stabiliti per le anzidette due categorie dal ruolo organico allegato alla presente legge.