Art. 4. 
 
  Nel momento della prima attuazione del  nuovo  ruolo  organico  non
saranno applicabili le disposizioni della legge  8  luglio  1883,  n.
1470. 
 
  Pero' i posti di ultima classe, che nella carriera d'ordine  e  nel
personale di servizio si  renderanno  vacanti  in  appresso,  saranno
totalmente riservati a coloro che vi avranno diritto ai termini della
suddetta legge, finO a  raggiungere  il  numero  corrispondente  alla
meta' dei posti di ultima  classe  stabiliti  per  le  anzidette  due
categorie dal ruolo organico allegato alla presente legge.