Art. 5. 
 
  Salva la integrale applicazione del comma 2° del precedente art. 4,
e senza pregiudizio degli effetti della legge 8 luglio 1883, n. 1470,
a riguardo dei  posti  che  si  renderanno  successivamente  vacanti,
l'ultima classe della carriera d'ordine sara' gradatamente ridotta  a
13 posti. 
 
  La conseguente economia sara' devoluta per due terzi a risarcimento
dell'onere futuro delle pensioni, e ne  sara'  reso  conto  per  ogni
esercizio con apposito allegato al bilancio consuntivo. 
 
  L'altra  terza  parte  della  economia   suddetta   potra'   essere
destinata, a misura che si  verifichera',  e  con  decreto  Reale,  a
migliorare le condizioni della suaccennata carriera d'ordine.