Art. 5. Salva la integrale applicazione del comma 2° del precedente art. 4, e senza pregiudizio degli effetti della legge 8 luglio 1883, n. 1470, a riguardo dei posti che si renderanno successivamente vacanti, l'ultima classe della carriera d'ordine sara' gradatamente ridotta a 13 posti. La conseguente economia sara' devoluta per due terzi a risarcimento dell'onere futuro delle pensioni, e ne sara' reso conto per ogni esercizio con apposito allegato al bilancio consuntivo. L'altra terza parte della economia suddetta potra' essere destinata, a misura che si verifichera', e con decreto Reale, a migliorare le condizioni della suaccennata carriera d'ordine.